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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7816/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7816/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEGNANI ANNICHINI FILIPPO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VACCARI STEFANO ed elettivamente domiciliata in VIA G. MAZZINI N. 18 40138
BOLOGNA, presso il difensore avv. LEGNANI ANNICHINI FILIPPO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECUTTA Controparte_1 P.IVA_2
ARIANNA, dell'avv. MONTI KATIA e dell'avv. FOGLIA MARIA ed elettivamente domiciliata in
VIA CASTIGLIONE N° 29 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CECUTTA ARIANNA
CONVENUTA
Oggetto della causa: contratto di concessione di servizio pubblico
CONCLUSIONI DELLE PARTI così conclude: Parte_1
<Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che la è creditrice, ai sensi del combinato disposto degli Parte_2 artt. 165, co. 6, e 176, co. 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016), della somma di € 58.250,00 nei confronti dell' di Bologna ovvero, salvo appello, della diversa CP_1
pagina 1 di 12 somma che risulterà all'esito dell'istruttoria; e, per l'effetto, condannare l' di Bologna a CP_1 corrispondere in favore della la somma così accertata;
Parte_2
b) accertare e dichiarare che la non è debitrice nei confronti dell' di Parte_2 CP_1
Bologna della somma di € 370.000,00, oltre iva, pari alla somma delle fatture emesse a titolo di canoni concessori per il periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2020, bensì della minor somma di € 108.593,75, ovvero, salvo appello, della diversa misura che risulterà all'esito dell'istruttoria; il tutto in virtù delle ragioni espresse in narrativa e, ove occorrer possa, previa (i) adozione di una pronuncia ex art. 2932
c.c. – la cui domanda costitutiva si formula espressamente e in via principale a Codesto Ill.mo Giudice
– di modificazione del rapporto concessorio, limitatamente al periodo 24 febbraio - 31 ottobre 2020; ovvero previo (ii) accertamento e dichiarazione dell'impossibilità parziale ex art. 1464 c.c. delle prestazioni a carico dall' di Bologna ai sensi dell'art. 1 del Capitolato tecnico di gara CP_1 relativo al bando di cui alla determina a contrarre n. prot. 0002640 del 14 settembre 2018, limitatamente al periodo 24 febbraio 2020 - 31 ottobre 2020, e del diritto di alla corrispondente Pt_2 riduzione della prestazione da essa dovuta ex art. 1464 c.c.; ovvero, ancora, (iii) previa pronuncia di risoluzione – la cui domanda costitutiva si formula espressamente e in via principale a Codesto Ill.mo
Giudice – per eccessiva onerosità sopravvenuta del rapporto contrattuale ex art. 1467 c.c., limitatamente al periodo 24 febbraio 2020 - 31 ottobre 2020; ovvero, infine, previo (iv) accertamento e dichiarazione dell'esistenza di un diritto di credito della nei confronti Parte_2 dell' di Bologna ex art. 2041 c.c., in ragione dell'arricchimento ingiustificato
CP_1 dell' di Bologna, a danno di nella misura di € 261.406,25, ovvero, salvo
CP_1 Parte_2 appello, nella diversa misura che risulterà all'esito dell'istruttoria; credito a titolo di indennizzo di cui si chiede espressamente e in via principale l'accertamento e la correlativa condanna al pagamento in favore della come pure l'accertamento e la dichiarazione della compensazione Parte_2 legale pro parte quo e sino a concorrenza, ovvero la pronunzia della compensazione giudiziale pro parte quo e sino a concorrenza, con i crediti dell' a titolo di canone concessorio;
in
CP_1 subordine, accertare e dichiarare l'inesigibilità, da parte dell' di Bologna, di qualsivoglia
CP_1 somma a titolo di canone concessorio, per il periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2020, che sia eccedente
l'ammontare di € 108.593,75 (ovvero, salvo appello, della diversa misura che risulterà all'esito dell'istruttoria), il tutto in accoglimento dell'exceptio doli generalis che solleva avverso tale Pt_2 pretesa creditoria, siccome esercitata in contrasto con i principî di correttezza e buona fede ex artt.
1175 e 1375 c.c.;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione da parte dell' di Bologna degli CP_1 obblighi di buona fede in executivis sulla stessa gravanti, per avere la stessa condotto le trattative con pagina 2 di 12 grave trascuratezza nonché colpa e/o dolo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, accertare e dichiarare che la Società ha diritto di essere risarcita dei danni che Parte_2 costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'illiceità della condotta dell' di CP_1
Bologna, da quantificarsi:
i) per il caso del rigetto, anche solo parziale, della domanda sub b) € 376.307,60, di cui € 276.291,60 a titolo di danno emergente (rispettivamente, € 261.406,25 in ragione dei maggiori costi a titolo di canoni concessori e € 14.885,60 per spese legali di assistenza stragiudiziale) e € 100.016,00 a titolo di lucro cessante;
ii) per il caso del totale accoglimento della domanda sub b), € 114.901,60 di cui € 14.885,60 a titolo di danno emergente e € 100.016,00 a titolo di lucro cessante;
per l'effetto, condannare l' di Bologna a corrispondere ad le somme così CP_1 Parte_2 accertate;
d) in ogni caso, accertare e dichiarare la compensazione legale pro parte quo e sino a concorrenza, ovvero pronunziare la compensazione giudiziale pro parte quo e sino a concorrenza, tra le ragioni di credito della nei confronti dell' di Bologna, come accertate, e quelle Parte_2 CP_1 dell' di Bologna nei confronti della come accertate. CP_1 Parte_2
In via istruttoria:
- disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio ai fini:
a) dell'accertamento del valore non ammortizzato degli investimenti e delle opere ai sensi dell'art.
176, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016);
b) della quantificazione della differenza tra ricavi e costi (al netto dei canoni concessori pattuiti ex contractu) dell'attività svolta dalla presso il bar-tavola calda dell'Ospedale Parte_2
Maggiore di Bologna, durante il periodo 24 febbraio 2020 - 31 ottobre 2020, e comunque la somma idonea a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli della sopravvenienza pandemica sul rapporto concessorio inter partes.
In relazione alla domanda riconvenzionale:
- rigettare la domanda siccome infondata per le ragioni esposte in narrativa, pronunciandosi altresì sulle domande formulate in via principale dalla sub b), incluse, ove occorrer Parte_2 possa, quelle sub i), ii), iii) e iv) ivi spiegate.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, maggiorate del 15% ex D.M. n. 55/2014, 4%
C.P.A. e 22% I.V.A., come per legge>>.
pagina 3 di 12 di Bologna così conclude: CP_1
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
- nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla società attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito dell' di Bologna di €.522.803,05 CP_1
e per l'effetto condannare al pagamento della somma di €.522.803,05 o di quella somma Parte_2 maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dalle scadenze al saldo ai sensi degli artt. 4 e 5 D.lgs. 231/02 o in subordine al tasso legale;
- in via istruttoria, si formula ogni e più ampia facoltà di formulare istanze istruttorie e di produrre documenti in uno alle successive memorie ex art.183, VI comma, c.p.c.;
- spese e compensi, oltre accessori di legge, interamente rifusi>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio, dinanzi a Parte_2 questo Tribunale, l' esponendo che, a seguito di procedura aperta, Controparte_1 suddivisa in due lotti, indetta dall' in data 14 settembre 2018 per l'affidamento in CP_1 concessione della gestione del pubblico esercizio di bar, tavola calda e rivenditore dei giornali presso i presidi ospedalieri “Ospedale Maggiore” e ”, si era aggiudicata l'affidamento Controparte_2 della concessione per il lotto 1 per il periodo contrattuale 1 aprile 2019-31 marzo 2023, a fronte di un canone annuo pari a € 444.000,00, a cui era seguita la stipulazione del relativo contratto di servizio.
Lamentava che a seguito del noto stato di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione della patologia da COVID-19, aveva subito una significativa contrazione degli incassi giornalieri e si era, dunque, avvalsa del tentativo di rinegoziazione contemplato dall'art. 165, comma 6, del Codice dei
Contratti Pubblici, provvedendo a trasmettere un prospetto aggiornato degli incassi nel periodo dell'emergenza sanitaria.
Esponeva che a distanza di quattro mesi dalla prima richiesta di rinegoziazione, l' CP_1 aveva negato qualsiasi forma di riduzione in considerazione delle attività oggetto di concessione e dell'impossibilità di ridurre i canoni del rapporto contrattuale.
Asseriva che l si era poi limitata a formulare una proposta che prevedeva il pagamento CP_1
(senza alcuna riduzione del canone) per i mesi di gennaio-febbraio 2020 e l'applicazione della medesima percentuale desunta dal PEF al fatturato reale per i mesi marzo-giugno 2020 e per i successivi mesi sino al 31dicembre 2020.
pagina 4 di 12 Deduceva di avere rifiutato la proposta, a suo dire, inidonea al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, alla luce di quanto previsto dall'art. 165 comma 6,
Codice dei Contratti Pubblici, proponendo, a sua volta, condizioni tali da recuperare nel futuro la perduta redditività della concessione.
Riferiva che le trattative erano proseguite senza esito cosicché con PEC del 29 ottobre 2020, aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto di concessione ai sensi dell'art. 165 comma 6 del D.lgs.
50/2016, proseguendo l'attività, al solo fine di garantire il servizio pubblico, comunicando di operare quale mandataria senza obbligo di corresponsione del canone ed assunzione di rischi imprenditoriali, e infine manifestando la disponibilità alla riconsegna dei locali e la volontà di esercitare il diritto di credito al rimborso degli importi di cui all'art. 176, comma 4 lett.re a) e b), Codice dei Contratti pubblici.
Sulla base di tali premesse deducendo la sussistenza dei presupposti per la rideterminazione dei canoni concessori per il periodo dall'1 gennaio al 31 ottobre 2020 (ex art. 2932 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 1464 c.c. o, ancora, ai sensi dell'art. 1467 c.c. e, comunque, ai sensi dell'art. 2041 c.c.), l'istante chiedeva che venisse accertata e dichiarata la non debenza della somma di € 370.000,00, oltre IVA, a titolo di canoni concessori per il periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2020 e che venisse accertata come dovuta la minor somma di € 108.593,75, ovvero la minor somma risultante ad esito dell'istruttoria; chiedeva, in ogni caso e in via subordinata, l'accertamento dell'inesigibilità, da parte dell' CP_1
di qualsiasi somma a titolo di canone concessorio, per il periodo sopra detto, che fosse eccedente
[...]
l'ammontare di € 108.593,75, in accoglimento “dell'exceptio doli generalis” in relazione alla pretesa creditoria dell' , in quanto, a detta dell'istante, “esercitata in contrasto con i principi di CP_1 correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.” (domanda sub B). E formulava altresì domanda di accertamento del credito nei confronti dell' convenuta per un valore pari alla somma di € CP_1
58.250,00 ai sensi del combinato disposto degli artt.165 comma 6 e 176 comma 4 lettere a) e b) del
Codice dei Contratti Pubblici, con condanna della convenuta alla corresponsione, in suo favore, di tale somma (domanda sub A), nonché domanda di risarcimento dei danni (domanda sub C), previo accertamento della violazione degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del rapporto, pari a €
376.307,60, in caso di rigetto anche parziale della domanda sub B, e ad € 114.901,60, in caso di accoglimento di tale domanda;
in ogni caso, con compensazione legale o giudiziale.
Si costituiva in giudizio la convenuta , che, deducendo di avere Controparte_1 immediatamente preso in esame la situazione del bar degli Ospedali, cercando di approntare soluzioni uniformi ed eque per tutti i gestori, riconoscendo loro da subito la sospensione dei canoni e comunicando la disponibilità alla rimodulazione degli stessi in relazione all'accertamento della pagina 5 di 12 diminuzione del volume degli affari ricollegabile all'emergenza pandemica, in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la giurisdizione attribuita al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.a., attenendo le domande dell'attrice non già alla (mera) debenza dei canoni pattuiti, ma alla loro rideterminazione, venendo dunque in considerazione una valutazione discrezionale da parte della P.A.; eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda attrice, per omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 3 comma 6 ter,
D.L. 6/2020, in forza del quale “nelle controversie in materie di obbligazioni contrattuali, nella quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza da COVID 19, sulla base di successive diposizioni, può essere valutato ai sensi dell'art. 6 bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 5 del
D.L. 4 marzo 2010 n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attrice di accertamento del credito ex art. 176, comma 4, D.Lgs 50/2016, e delle ulteriori domande di accertamento (e rideterminazione) del (diverso) credito (indicato dall'attrice), proponendo domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito per i canoni maturati nel periodo gennaio - ottobre 2020 nella misura contrattualmente stabilita, oltre al rimborso delle spese per manutenzione delle parti comuni ed impianti di riscaldamento
(5.000,00 € annui) e delle spese di fornitura dell'acqua (3.000,00 € annui) e dell'energia elettrica, per un importo complessivo pari ad € 522.803,05. Ritenuto preliminare l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta e fissata a tal fine udienza di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28 giugno 2022 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per le memorie di replica.
Ritenuto di dover esaminare preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale tratteneva la causa in decisione dando termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza non definitiva del 27.10.2022 il G.I. dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande proposte dalle parti e la causa era rimessa in istruttoria come da ordinanza del
27.10.2022, disponendo l'esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 del DL n. 28 del 2010.
All'esito, rigettata l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. proposta dalla convenuta non sussistendo i presupposti ai fini della concessione del provvedimento e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il
G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio. pagina 6 di 12 Infine, all'udienza del 29.04.2025 il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, previa concessione dei termini per gli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che le domande proposte dall'attrice, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non siano fondate e vadano pertanto rigettate.
Parte attrice formula diverse e numerose domande qui riassumibili nella domanda di accertamento del diritto di credito nei confronti dell' di Bologna, ai sensi del combinato disposto degli artt. CP_1
165, co. 6 e 176, co. 4, lett. a) e b), del codice dei contratti pubblici;
nella domanda di accertamento negativo del credito di di Bologna a titolo di canoni concessori;
nella domanda di CP_1 accertamento della violazione dei principi di buona fede e correttezza con conseguente condanna al risarcimento dei danni;
da ultimo, nella domanda di compensazione legale o giudiziale dei rispettivi crediti eventualmente accertati.
La domanda formulata da parte attrice di <ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DIRITTO DI
CREDITO DELL' (…) A TITOLO DI CANONE CONCESSORIO, IN Controparte_1
RELAZIONE AL PERIODO 1° GENNAIO 2020 – 31 OTTOBRE 2020, E COMUNQUE IN MISURA
SUPERIORE A € 108.593,75>> non può trovare accoglimento.
Parte attrice sostiene di avere diritto alla rideterminazione del canone di cui al contratto di concessione deducendo l'applicazione dell'art. 165, co. 6, del Codice dei contratti pubblici, l'impossibilità parziale ex art. 1464 c.c. della prestazione dedotta nel capitolato tecnico di gara e/o l'eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. Infine, assume di aver diritto all'importo pari ad € 261.406,25 in ragione dell'arricchimento ingiustificato della convenuta ex art. 2041 c.c. In virtù di ciò chiede la compensazione legale o giudiziale dei rispettivi crediti.
L'art. 165, co. 6, Codice dei contratti pubblici dispone che <Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio (…). In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto>>. In generale, l'epidemia da COVID-19 ha certamente rappresentato un fatto non riconducibile al cessionario e che ha inciso sull'equilibrio economico del rapporto inter partes; tuttavia, la norma non prevede alcun obbligo in capo alle parti di revisionare le condizioni originarie, bensì solo una “possibilità”, prevedendo infatti altresì la eventualità di recedere dal contratto nel caso di mancato raggiungimento di un accordo in ordine alle nuove condizioni. Quindi, diversamente da quanto sostiene parte attrice, non aveva alcun diritto ad ottenere la rideterminazione del Parte_1 canone. pagina 7 di 12 A tal riguardo, seppure in materia di contratti di locazione tra privati, si è espressa la Corte di
Cassazione con relazione n. 56 dell'8 luglio 2020, chiarendo che <L'obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo. Pertanto, la parte tenuta alla rinegoziazione è adempiente se, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, promuove una trattativa o raccoglie positivamente l'invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte e se propone soluzioni riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto;
di sicuro non può esserle richiesto di acconsentire ad ogni pretesa della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione del contratto, che, è evidente, presuppone valutazioni personali di convenienza economica e giuridica che non possono essere sottratte né all'uno, né all'altro contraente. Si avrà, per contro, inadempimento se la parte tenuta alla rinegoziazione si oppone in maniera assoluta e ingiustificata ad essa o si limita ad intavolare delle trattative di mera facciata, ma senza alcuna effettiva intenzione di rivedere i termini dell'accordo. L'inosservanza dell'obbligo in questione dimora nel rifiuto di intraprendere il confronto oppure nel condurre trattative maliziose (senza, cioè, alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto).
A questo punto appare evidente dai fatti dedotti da entrambe le parti che a seguito delle richieste di rinegoziazione del PEF da parte di l di Bologna, secondo stessa Parte_1 Pt_3 prospettazione contenuta in atto introduttivo, si è mostrata concretamente collaborativa e seriamente disposta a rideterminare il canone concessorio avendo formulato diverse proposte, tutte rifiutate da parte della concessionaria, la quale invece ha ritenuto preferibile recedere dal contratto (si vedano le proposte dedotte alle pagine 9-11 della comparsa di costituzione e risposta).
Ed ancora, l'exceptio doli generalis proposta da parte attrice, in via ulteriormente gradata, non può trovare accoglimento, non esistendo, come detto, un diritto alla rideterminazione del canone di concessione e vista la condotta tenuta da parte convenuta, come sopra evidenziata, conforme ai principi generali di buona fede e correttezza.
Parte attrice assume il suo diritto alla riduzione del canone alla parziale impossibilità di fruizione della prestazione concessoria ovvero al mancato esercizio regolare dell'attività di impresa oggetto della concessione nei locali messi a disposizione dall' di Bologna. Tale via non è percorribile, in Pt_3 quanto nel caso di specie il locale è sempre stato aperto e nella disponibilità del concessionario, il quale svolgendo un'attività di pubblico interesse, non ha subito le limitazioni che invece hanno subito le altre attività commerciali operanti nel settore della ristorazione. In ogni caso, parte attrice non ha allegato documentazione sufficiente ed avente valore contabile a riprova delle perdite subite, come peraltro emerso anche a seguito della disposta CTU per quanto sopra già argomentato. pagina 8 di 12 Non sussiste in ogni caso un diritto alla sospensione o riduzione del canone, soprattutto se il concessionario-conduttore è rimasto nel godimento materiale del locale. Il mancato pieno esercizio dell'attività di bar-tavola calda non dipende dal concedente sul quale, tra l'altro, non grava un obbligo di garantire l'esercizio dell'attività, non potendo dunque neppure ricadere su di esso le conseguenze negative provocate dall'emergenza sanitaria.
Il canone pattuito pertanto è continuato a maturare nella misura contrattualmente prevista simo al momento del recesso.
In base alle superiori considerazioni, in difetto di un obbligo a contrarre in capo all'amministrazione convenuta, anche al di là di altre considerazioni sui limiti di potere del giudice ordinario, non è neppure accoglibile la domanda di parte attrice di pronuncia ex art. 2932 c.c. per la determinazione del suo minor debito.
Tra le domande proposte da parte attrice vi è anche la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della prestazione ai sensi dell'art. 1467 c.c. con particolare riferimento al periodo
24 febbraio 2020 – 31 ottobre 2020, ovvero “a far data dal momento in cui l' di Bologna è CP_1 stata notiziata della sopravvenuta eccessiva onerosità del rapporto”.
A ben vedere, ha eccepito l'eccessiva onerosità della prestazione solo con l'atto introduttivo Pt_2 della presente causa;
dalle comunicazioni di cui ai documenti 9 e 10 allegati all'atto di citazione non emerge alcuna eccezione. Difatti, con comunicazione del 29 ottobre 2020 la concessionaria ha manifestato l'intenzione di recedere dal contratto, continuando a svolgere la sua attività fino al mese di aprile 2021, così manifestando l'interesse fino a quella data alla prosecuzione del rapporto. In ogni caso la domanda di risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta non può essere accolta anche per difetto di interesse essendosi parte attrice già avvalsa, con il recesso, della facoltà di scioglimento anticipato del rapporto riconosciutagli dal richiamato art. l'art. 165, co. 6 del d.lgs. 50 2016.
Non può neppure trovare accoglimento la domanda proposta in via subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c. quantificato in € 261.406,25 non sussistendone i presupposti.
È noto, infatti, che l'azione di ingiustificato arricchimento sia proponibile solo in via sussidiaria in assenza di altre azioni esperibili;
inoltre, non risulta provato né l'arricchimento né la correlativa diminuzione patrimoniale senza giusta causa.
Va poi rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 1223 c.c. proposta da parte attrice per l'asserito comportamento illegittimo tenuto dalla concessionaria del tutto indimostrata nell' an come nel quantum come sopra argomentato.
In ordine alla domanda di accertamento del credito (ai sensi del combinato disposto degli artt. 165, co.
6 e 176, co. 4, lett. a) e b), del codice dei contratti pubblici) l'attrice assume di essere creditrice pagina 9 di 12 dell'importo di € 58.250,00, il quale risulterebbe dal seguente procedimento di quantificazione: <In primo luogo, si è proceduto alla ricostruzione degli investimenti realizzati dalla Parte_2
(…) Successivamente, si è quantificato il valore residuo di tali investimenti, in ragione dell'ammortamento calcolato in conformità alle discipline contabili (…). Infine, si è dedotto quanto ricevuto dalla concessionaria subentrante, Società Mapi S.r.l., in virtù dell'accordo del 21 aprile u.s., al netto delle somme da imputarsi a investimenti, opere, beni e impianti della Parte_2 relativi al precedente rapporto concessorio (svoltosi nel quinquennio 2014 - 2019)>>.
Premesso che il rapporto oggetto del presente giudizio è costituito dal secondo contratto di concessione relativo al periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2023 e che, dunque, gli asseriti investimenti e costi sostenuti durante il primo rapporto concessionario risalente al 2014 non possono essere presi in considerazione in tale sede, analizzata la documentazione prodotta da entrambe le parti, si evidenzia che il procedimento di quantificazione elaborato da parte attrice di cui alla tabella
[...]
” (cfr. doc. 56 allegato alla memoria ex art. Parte_4
183, co. 6, n.2 c.p.c.) non è sorretto da alcuna documentazione avente valore contabile attestante gli effettivi investimenti eseguiti in virtù della concessione.
A ciò si aggiunga che, come detto, ha ceduto i beni alla concessionaria succedutale (vedi Pt_2 doc.ti 45, 46, 47), con ciò di fatto rinunciando alla richiesta di rimborso nei confronti dell' CP_1 di Bologna cui non potrebbe nemmeno rilasciare i medesimi beni a fronte del preteso rimborso.
In ogni caso a seguito della cessione dei beni non è stato chiaramente dimostrato il residuo credito per ammortamento, documentato unicamente da un elenco di beni di formazione unilaterale, il cui residuo valore stante la cessione a terzi non è neppure verificabile in concreto.
Ne consegue che anche la predetta domanda, in difetto di adeguato riscontro probatorio, non può trovare accoglimento.
di Bologna ha domandato in via riconvenzionale il pagamento dei canoni maturati nel CP_1 periodo gennaio - ottobre 2020 nella misura contrattualmente stabilita, nonché il rimborso delle spese per manutenzione delle parti comuni ed impianti di riscaldamento (€ 5.000,00 annui) e delle spese di fornitura dell'acqua (€ 3.000,00 annui) e dell'energia elettrica, per un importo complessivo pari ad €
522.803,05.
Va anzitutto disattesa eccezione di prescrizione biennale del credito relativo alle utenze sollevata da parte attrice con memoria ex art. 186, co. 6, n. 1 c.p.c., in quanto tardiva come eccepito dalla convenuta sia perché la parte avrebbe dovuto sollevarla durante la prima udienza di comparizione, sia perché la stessa memoria risulta essere stata depositata tardivamente (il termine ultimo per il deposito era il 14 aprile 2023, mentre la memoria è stata depositata il 17 aprile). pagina 10 di 12 In ogni caso, l'eccezione di prescrizione è infondata anche nel merito in quanto la disciplina richiamata da parte attrice (legge 27 dicembre 2017, n. 205) trova applicazione solo nei rapporti tra utenti domestici, microimprese, professionisti da una parte e venditore dall'altra, nonché nei rapporti tra distributore e venditore.
Tornando al merito della domanda, la convenuta non allega di aver pagato gli importi di cui chiede il rimborso limitandosi a dedurre alcune fatture emesse dalla stessa, le quali non sono sufficienti a dimostrare l'avvenuto pagamento delle utenze ed il conseguente diritto al rimborso. Dunque, la domanda in parte qua non è accoglibile.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta CP_1 di Bologna va accolta nei termini che seguono.
[...]
In conclusione, in assenza di contestazione specifica sul quantum pattuito a titolo di canone concessorio, risulta dovuto l'importo di € 5.617,36 relativo alla fattura n. 200/92 a titolo di residuo del canone relativo al periodo 1.01.2019 – 31.03.2019 , oltre l'importo di € 22.509,00 di cui alla fattura n.
200210685/21 a titolo di canone relativo al periodo 1.01.2021 – 03.05.2021 (è stato sottratto l'importo di € 2.917,83 di cui alla voce “altri ricavi diversi utenze” stante la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle utenze da parte dell' ), l'importo di € 135.420,00 di cui alla fattura CP_1
2000003/20 a titolo di canone relativo al 1° trimestre 2020 (è stato sottratto l'importo di € 2.135,00 di cui alla voce “altri ricavi diversi rimborso utenze” per lo stesso motivo di cui sopra), l'importo di €
326.960,00 di cui alla fattura 200001654/20 a titolo di canone relativo al periodo aprile-dicembre 2020
(sottratte le utenze per € 6.405,00 vedi tutte fatture di cui ) .
Non risultano altresì provati gli ulteriori importi richiesti a titolo di rimborso utenze relativi alla precedente concessione di cui risulta prodotto unicamente un prospetto di parte convenuta, senza che sia stato documentato il relativo pagamento.
Dunque, la convenuta risulta essere creditrice dei soli importi richiesti a titolo di canone concessorio per un totale di € 490.506,36.
Ne consegue che l'attrice va dichiarata tenuta e condanna al pagamento in favore di parte convenuta, a titolo di canoni concessori non corrisposti, del complessivo importo di € 490.506,36, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico di parte attrice con applicazione dei parametri medi.
Le spese di CTU come liquidate in atti vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attrice al pagamento in favore di di Bologna, per la Parte_1 CP_1 causale di cui in motivazione, dell'importo di € 490.506,36 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalle scadenze al saldo;
- condanna, altresì, l'attrice a rimborsare alla parte di Bologna le Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 29.193,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e s.m.i., I.V.A., C.P.A. come da legge.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in atti.
Bologna, 15/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7816/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEGNANI ANNICHINI FILIPPO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VACCARI STEFANO ed elettivamente domiciliata in VIA G. MAZZINI N. 18 40138
BOLOGNA, presso il difensore avv. LEGNANI ANNICHINI FILIPPO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECUTTA Controparte_1 P.IVA_2
ARIANNA, dell'avv. MONTI KATIA e dell'avv. FOGLIA MARIA ed elettivamente domiciliata in
VIA CASTIGLIONE N° 29 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CECUTTA ARIANNA
CONVENUTA
Oggetto della causa: contratto di concessione di servizio pubblico
CONCLUSIONI DELLE PARTI così conclude: Parte_1
<Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che la è creditrice, ai sensi del combinato disposto degli Parte_2 artt. 165, co. 6, e 176, co. 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016), della somma di € 58.250,00 nei confronti dell' di Bologna ovvero, salvo appello, della diversa CP_1
pagina 1 di 12 somma che risulterà all'esito dell'istruttoria; e, per l'effetto, condannare l' di Bologna a CP_1 corrispondere in favore della la somma così accertata;
Parte_2
b) accertare e dichiarare che la non è debitrice nei confronti dell' di Parte_2 CP_1
Bologna della somma di € 370.000,00, oltre iva, pari alla somma delle fatture emesse a titolo di canoni concessori per il periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2020, bensì della minor somma di € 108.593,75, ovvero, salvo appello, della diversa misura che risulterà all'esito dell'istruttoria; il tutto in virtù delle ragioni espresse in narrativa e, ove occorrer possa, previa (i) adozione di una pronuncia ex art. 2932
c.c. – la cui domanda costitutiva si formula espressamente e in via principale a Codesto Ill.mo Giudice
– di modificazione del rapporto concessorio, limitatamente al periodo 24 febbraio - 31 ottobre 2020; ovvero previo (ii) accertamento e dichiarazione dell'impossibilità parziale ex art. 1464 c.c. delle prestazioni a carico dall' di Bologna ai sensi dell'art. 1 del Capitolato tecnico di gara CP_1 relativo al bando di cui alla determina a contrarre n. prot. 0002640 del 14 settembre 2018, limitatamente al periodo 24 febbraio 2020 - 31 ottobre 2020, e del diritto di alla corrispondente Pt_2 riduzione della prestazione da essa dovuta ex art. 1464 c.c.; ovvero, ancora, (iii) previa pronuncia di risoluzione – la cui domanda costitutiva si formula espressamente e in via principale a Codesto Ill.mo
Giudice – per eccessiva onerosità sopravvenuta del rapporto contrattuale ex art. 1467 c.c., limitatamente al periodo 24 febbraio 2020 - 31 ottobre 2020; ovvero, infine, previo (iv) accertamento e dichiarazione dell'esistenza di un diritto di credito della nei confronti Parte_2 dell' di Bologna ex art. 2041 c.c., in ragione dell'arricchimento ingiustificato
CP_1 dell' di Bologna, a danno di nella misura di € 261.406,25, ovvero, salvo
CP_1 Parte_2 appello, nella diversa misura che risulterà all'esito dell'istruttoria; credito a titolo di indennizzo di cui si chiede espressamente e in via principale l'accertamento e la correlativa condanna al pagamento in favore della come pure l'accertamento e la dichiarazione della compensazione Parte_2 legale pro parte quo e sino a concorrenza, ovvero la pronunzia della compensazione giudiziale pro parte quo e sino a concorrenza, con i crediti dell' a titolo di canone concessorio;
in
CP_1 subordine, accertare e dichiarare l'inesigibilità, da parte dell' di Bologna, di qualsivoglia
CP_1 somma a titolo di canone concessorio, per il periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2020, che sia eccedente
l'ammontare di € 108.593,75 (ovvero, salvo appello, della diversa misura che risulterà all'esito dell'istruttoria), il tutto in accoglimento dell'exceptio doli generalis che solleva avverso tale Pt_2 pretesa creditoria, siccome esercitata in contrasto con i principî di correttezza e buona fede ex artt.
1175 e 1375 c.c.;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione da parte dell' di Bologna degli CP_1 obblighi di buona fede in executivis sulla stessa gravanti, per avere la stessa condotto le trattative con pagina 2 di 12 grave trascuratezza nonché colpa e/o dolo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, accertare e dichiarare che la Società ha diritto di essere risarcita dei danni che Parte_2 costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'illiceità della condotta dell' di CP_1
Bologna, da quantificarsi:
i) per il caso del rigetto, anche solo parziale, della domanda sub b) € 376.307,60, di cui € 276.291,60 a titolo di danno emergente (rispettivamente, € 261.406,25 in ragione dei maggiori costi a titolo di canoni concessori e € 14.885,60 per spese legali di assistenza stragiudiziale) e € 100.016,00 a titolo di lucro cessante;
ii) per il caso del totale accoglimento della domanda sub b), € 114.901,60 di cui € 14.885,60 a titolo di danno emergente e € 100.016,00 a titolo di lucro cessante;
per l'effetto, condannare l' di Bologna a corrispondere ad le somme così CP_1 Parte_2 accertate;
d) in ogni caso, accertare e dichiarare la compensazione legale pro parte quo e sino a concorrenza, ovvero pronunziare la compensazione giudiziale pro parte quo e sino a concorrenza, tra le ragioni di credito della nei confronti dell' di Bologna, come accertate, e quelle Parte_2 CP_1 dell' di Bologna nei confronti della come accertate. CP_1 Parte_2
In via istruttoria:
- disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio ai fini:
a) dell'accertamento del valore non ammortizzato degli investimenti e delle opere ai sensi dell'art.
176, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016);
b) della quantificazione della differenza tra ricavi e costi (al netto dei canoni concessori pattuiti ex contractu) dell'attività svolta dalla presso il bar-tavola calda dell'Ospedale Parte_2
Maggiore di Bologna, durante il periodo 24 febbraio 2020 - 31 ottobre 2020, e comunque la somma idonea a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli della sopravvenienza pandemica sul rapporto concessorio inter partes.
In relazione alla domanda riconvenzionale:
- rigettare la domanda siccome infondata per le ragioni esposte in narrativa, pronunciandosi altresì sulle domande formulate in via principale dalla sub b), incluse, ove occorrer Parte_2 possa, quelle sub i), ii), iii) e iv) ivi spiegate.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, maggiorate del 15% ex D.M. n. 55/2014, 4%
C.P.A. e 22% I.V.A., come per legge>>.
pagina 3 di 12 di Bologna così conclude: CP_1
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
- nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla società attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito dell' di Bologna di €.522.803,05 CP_1
e per l'effetto condannare al pagamento della somma di €.522.803,05 o di quella somma Parte_2 maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dalle scadenze al saldo ai sensi degli artt. 4 e 5 D.lgs. 231/02 o in subordine al tasso legale;
- in via istruttoria, si formula ogni e più ampia facoltà di formulare istanze istruttorie e di produrre documenti in uno alle successive memorie ex art.183, VI comma, c.p.c.;
- spese e compensi, oltre accessori di legge, interamente rifusi>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio, dinanzi a Parte_2 questo Tribunale, l' esponendo che, a seguito di procedura aperta, Controparte_1 suddivisa in due lotti, indetta dall' in data 14 settembre 2018 per l'affidamento in CP_1 concessione della gestione del pubblico esercizio di bar, tavola calda e rivenditore dei giornali presso i presidi ospedalieri “Ospedale Maggiore” e ”, si era aggiudicata l'affidamento Controparte_2 della concessione per il lotto 1 per il periodo contrattuale 1 aprile 2019-31 marzo 2023, a fronte di un canone annuo pari a € 444.000,00, a cui era seguita la stipulazione del relativo contratto di servizio.
Lamentava che a seguito del noto stato di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione della patologia da COVID-19, aveva subito una significativa contrazione degli incassi giornalieri e si era, dunque, avvalsa del tentativo di rinegoziazione contemplato dall'art. 165, comma 6, del Codice dei
Contratti Pubblici, provvedendo a trasmettere un prospetto aggiornato degli incassi nel periodo dell'emergenza sanitaria.
Esponeva che a distanza di quattro mesi dalla prima richiesta di rinegoziazione, l' CP_1 aveva negato qualsiasi forma di riduzione in considerazione delle attività oggetto di concessione e dell'impossibilità di ridurre i canoni del rapporto contrattuale.
Asseriva che l si era poi limitata a formulare una proposta che prevedeva il pagamento CP_1
(senza alcuna riduzione del canone) per i mesi di gennaio-febbraio 2020 e l'applicazione della medesima percentuale desunta dal PEF al fatturato reale per i mesi marzo-giugno 2020 e per i successivi mesi sino al 31dicembre 2020.
pagina 4 di 12 Deduceva di avere rifiutato la proposta, a suo dire, inidonea al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, alla luce di quanto previsto dall'art. 165 comma 6,
Codice dei Contratti Pubblici, proponendo, a sua volta, condizioni tali da recuperare nel futuro la perduta redditività della concessione.
Riferiva che le trattative erano proseguite senza esito cosicché con PEC del 29 ottobre 2020, aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto di concessione ai sensi dell'art. 165 comma 6 del D.lgs.
50/2016, proseguendo l'attività, al solo fine di garantire il servizio pubblico, comunicando di operare quale mandataria senza obbligo di corresponsione del canone ed assunzione di rischi imprenditoriali, e infine manifestando la disponibilità alla riconsegna dei locali e la volontà di esercitare il diritto di credito al rimborso degli importi di cui all'art. 176, comma 4 lett.re a) e b), Codice dei Contratti pubblici.
Sulla base di tali premesse deducendo la sussistenza dei presupposti per la rideterminazione dei canoni concessori per il periodo dall'1 gennaio al 31 ottobre 2020 (ex art. 2932 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 1464 c.c. o, ancora, ai sensi dell'art. 1467 c.c. e, comunque, ai sensi dell'art. 2041 c.c.), l'istante chiedeva che venisse accertata e dichiarata la non debenza della somma di € 370.000,00, oltre IVA, a titolo di canoni concessori per il periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2020 e che venisse accertata come dovuta la minor somma di € 108.593,75, ovvero la minor somma risultante ad esito dell'istruttoria; chiedeva, in ogni caso e in via subordinata, l'accertamento dell'inesigibilità, da parte dell' CP_1
di qualsiasi somma a titolo di canone concessorio, per il periodo sopra detto, che fosse eccedente
[...]
l'ammontare di € 108.593,75, in accoglimento “dell'exceptio doli generalis” in relazione alla pretesa creditoria dell' , in quanto, a detta dell'istante, “esercitata in contrasto con i principi di CP_1 correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.” (domanda sub B). E formulava altresì domanda di accertamento del credito nei confronti dell' convenuta per un valore pari alla somma di € CP_1
58.250,00 ai sensi del combinato disposto degli artt.165 comma 6 e 176 comma 4 lettere a) e b) del
Codice dei Contratti Pubblici, con condanna della convenuta alla corresponsione, in suo favore, di tale somma (domanda sub A), nonché domanda di risarcimento dei danni (domanda sub C), previo accertamento della violazione degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del rapporto, pari a €
376.307,60, in caso di rigetto anche parziale della domanda sub B, e ad € 114.901,60, in caso di accoglimento di tale domanda;
in ogni caso, con compensazione legale o giudiziale.
Si costituiva in giudizio la convenuta , che, deducendo di avere Controparte_1 immediatamente preso in esame la situazione del bar degli Ospedali, cercando di approntare soluzioni uniformi ed eque per tutti i gestori, riconoscendo loro da subito la sospensione dei canoni e comunicando la disponibilità alla rimodulazione degli stessi in relazione all'accertamento della pagina 5 di 12 diminuzione del volume degli affari ricollegabile all'emergenza pandemica, in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la giurisdizione attribuita al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.a., attenendo le domande dell'attrice non già alla (mera) debenza dei canoni pattuiti, ma alla loro rideterminazione, venendo dunque in considerazione una valutazione discrezionale da parte della P.A.; eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda attrice, per omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 3 comma 6 ter,
D.L. 6/2020, in forza del quale “nelle controversie in materie di obbligazioni contrattuali, nella quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza da COVID 19, sulla base di successive diposizioni, può essere valutato ai sensi dell'art. 6 bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 5 del
D.L. 4 marzo 2010 n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attrice di accertamento del credito ex art. 176, comma 4, D.Lgs 50/2016, e delle ulteriori domande di accertamento (e rideterminazione) del (diverso) credito (indicato dall'attrice), proponendo domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito per i canoni maturati nel periodo gennaio - ottobre 2020 nella misura contrattualmente stabilita, oltre al rimborso delle spese per manutenzione delle parti comuni ed impianti di riscaldamento
(5.000,00 € annui) e delle spese di fornitura dell'acqua (3.000,00 € annui) e dell'energia elettrica, per un importo complessivo pari ad € 522.803,05. Ritenuto preliminare l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta e fissata a tal fine udienza di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28 giugno 2022 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per le memorie di replica.
Ritenuto di dover esaminare preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale tratteneva la causa in decisione dando termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza non definitiva del 27.10.2022 il G.I. dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande proposte dalle parti e la causa era rimessa in istruttoria come da ordinanza del
27.10.2022, disponendo l'esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 del DL n. 28 del 2010.
All'esito, rigettata l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. proposta dalla convenuta non sussistendo i presupposti ai fini della concessione del provvedimento e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il
G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio. pagina 6 di 12 Infine, all'udienza del 29.04.2025 il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, previa concessione dei termini per gli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che le domande proposte dall'attrice, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non siano fondate e vadano pertanto rigettate.
Parte attrice formula diverse e numerose domande qui riassumibili nella domanda di accertamento del diritto di credito nei confronti dell' di Bologna, ai sensi del combinato disposto degli artt. CP_1
165, co. 6 e 176, co. 4, lett. a) e b), del codice dei contratti pubblici;
nella domanda di accertamento negativo del credito di di Bologna a titolo di canoni concessori;
nella domanda di CP_1 accertamento della violazione dei principi di buona fede e correttezza con conseguente condanna al risarcimento dei danni;
da ultimo, nella domanda di compensazione legale o giudiziale dei rispettivi crediti eventualmente accertati.
La domanda formulata da parte attrice di <ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DIRITTO DI
CREDITO DELL' (…) A TITOLO DI CANONE CONCESSORIO, IN Controparte_1
RELAZIONE AL PERIODO 1° GENNAIO 2020 – 31 OTTOBRE 2020, E COMUNQUE IN MISURA
SUPERIORE A € 108.593,75>> non può trovare accoglimento.
Parte attrice sostiene di avere diritto alla rideterminazione del canone di cui al contratto di concessione deducendo l'applicazione dell'art. 165, co. 6, del Codice dei contratti pubblici, l'impossibilità parziale ex art. 1464 c.c. della prestazione dedotta nel capitolato tecnico di gara e/o l'eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. Infine, assume di aver diritto all'importo pari ad € 261.406,25 in ragione dell'arricchimento ingiustificato della convenuta ex art. 2041 c.c. In virtù di ciò chiede la compensazione legale o giudiziale dei rispettivi crediti.
L'art. 165, co. 6, Codice dei contratti pubblici dispone che <Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio (…). In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto>>. In generale, l'epidemia da COVID-19 ha certamente rappresentato un fatto non riconducibile al cessionario e che ha inciso sull'equilibrio economico del rapporto inter partes; tuttavia, la norma non prevede alcun obbligo in capo alle parti di revisionare le condizioni originarie, bensì solo una “possibilità”, prevedendo infatti altresì la eventualità di recedere dal contratto nel caso di mancato raggiungimento di un accordo in ordine alle nuove condizioni. Quindi, diversamente da quanto sostiene parte attrice, non aveva alcun diritto ad ottenere la rideterminazione del Parte_1 canone. pagina 7 di 12 A tal riguardo, seppure in materia di contratti di locazione tra privati, si è espressa la Corte di
Cassazione con relazione n. 56 dell'8 luglio 2020, chiarendo che <L'obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo. Pertanto, la parte tenuta alla rinegoziazione è adempiente se, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, promuove una trattativa o raccoglie positivamente l'invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte e se propone soluzioni riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto;
di sicuro non può esserle richiesto di acconsentire ad ogni pretesa della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione del contratto, che, è evidente, presuppone valutazioni personali di convenienza economica e giuridica che non possono essere sottratte né all'uno, né all'altro contraente. Si avrà, per contro, inadempimento se la parte tenuta alla rinegoziazione si oppone in maniera assoluta e ingiustificata ad essa o si limita ad intavolare delle trattative di mera facciata, ma senza alcuna effettiva intenzione di rivedere i termini dell'accordo. L'inosservanza dell'obbligo in questione dimora nel rifiuto di intraprendere il confronto oppure nel condurre trattative maliziose (senza, cioè, alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto).
A questo punto appare evidente dai fatti dedotti da entrambe le parti che a seguito delle richieste di rinegoziazione del PEF da parte di l di Bologna, secondo stessa Parte_1 Pt_3 prospettazione contenuta in atto introduttivo, si è mostrata concretamente collaborativa e seriamente disposta a rideterminare il canone concessorio avendo formulato diverse proposte, tutte rifiutate da parte della concessionaria, la quale invece ha ritenuto preferibile recedere dal contratto (si vedano le proposte dedotte alle pagine 9-11 della comparsa di costituzione e risposta).
Ed ancora, l'exceptio doli generalis proposta da parte attrice, in via ulteriormente gradata, non può trovare accoglimento, non esistendo, come detto, un diritto alla rideterminazione del canone di concessione e vista la condotta tenuta da parte convenuta, come sopra evidenziata, conforme ai principi generali di buona fede e correttezza.
Parte attrice assume il suo diritto alla riduzione del canone alla parziale impossibilità di fruizione della prestazione concessoria ovvero al mancato esercizio regolare dell'attività di impresa oggetto della concessione nei locali messi a disposizione dall' di Bologna. Tale via non è percorribile, in Pt_3 quanto nel caso di specie il locale è sempre stato aperto e nella disponibilità del concessionario, il quale svolgendo un'attività di pubblico interesse, non ha subito le limitazioni che invece hanno subito le altre attività commerciali operanti nel settore della ristorazione. In ogni caso, parte attrice non ha allegato documentazione sufficiente ed avente valore contabile a riprova delle perdite subite, come peraltro emerso anche a seguito della disposta CTU per quanto sopra già argomentato. pagina 8 di 12 Non sussiste in ogni caso un diritto alla sospensione o riduzione del canone, soprattutto se il concessionario-conduttore è rimasto nel godimento materiale del locale. Il mancato pieno esercizio dell'attività di bar-tavola calda non dipende dal concedente sul quale, tra l'altro, non grava un obbligo di garantire l'esercizio dell'attività, non potendo dunque neppure ricadere su di esso le conseguenze negative provocate dall'emergenza sanitaria.
Il canone pattuito pertanto è continuato a maturare nella misura contrattualmente prevista simo al momento del recesso.
In base alle superiori considerazioni, in difetto di un obbligo a contrarre in capo all'amministrazione convenuta, anche al di là di altre considerazioni sui limiti di potere del giudice ordinario, non è neppure accoglibile la domanda di parte attrice di pronuncia ex art. 2932 c.c. per la determinazione del suo minor debito.
Tra le domande proposte da parte attrice vi è anche la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della prestazione ai sensi dell'art. 1467 c.c. con particolare riferimento al periodo
24 febbraio 2020 – 31 ottobre 2020, ovvero “a far data dal momento in cui l' di Bologna è CP_1 stata notiziata della sopravvenuta eccessiva onerosità del rapporto”.
A ben vedere, ha eccepito l'eccessiva onerosità della prestazione solo con l'atto introduttivo Pt_2 della presente causa;
dalle comunicazioni di cui ai documenti 9 e 10 allegati all'atto di citazione non emerge alcuna eccezione. Difatti, con comunicazione del 29 ottobre 2020 la concessionaria ha manifestato l'intenzione di recedere dal contratto, continuando a svolgere la sua attività fino al mese di aprile 2021, così manifestando l'interesse fino a quella data alla prosecuzione del rapporto. In ogni caso la domanda di risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta non può essere accolta anche per difetto di interesse essendosi parte attrice già avvalsa, con il recesso, della facoltà di scioglimento anticipato del rapporto riconosciutagli dal richiamato art. l'art. 165, co. 6 del d.lgs. 50 2016.
Non può neppure trovare accoglimento la domanda proposta in via subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c. quantificato in € 261.406,25 non sussistendone i presupposti.
È noto, infatti, che l'azione di ingiustificato arricchimento sia proponibile solo in via sussidiaria in assenza di altre azioni esperibili;
inoltre, non risulta provato né l'arricchimento né la correlativa diminuzione patrimoniale senza giusta causa.
Va poi rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 1223 c.c. proposta da parte attrice per l'asserito comportamento illegittimo tenuto dalla concessionaria del tutto indimostrata nell' an come nel quantum come sopra argomentato.
In ordine alla domanda di accertamento del credito (ai sensi del combinato disposto degli artt. 165, co.
6 e 176, co. 4, lett. a) e b), del codice dei contratti pubblici) l'attrice assume di essere creditrice pagina 9 di 12 dell'importo di € 58.250,00, il quale risulterebbe dal seguente procedimento di quantificazione: <In primo luogo, si è proceduto alla ricostruzione degli investimenti realizzati dalla Parte_2
(…) Successivamente, si è quantificato il valore residuo di tali investimenti, in ragione dell'ammortamento calcolato in conformità alle discipline contabili (…). Infine, si è dedotto quanto ricevuto dalla concessionaria subentrante, Società Mapi S.r.l., in virtù dell'accordo del 21 aprile u.s., al netto delle somme da imputarsi a investimenti, opere, beni e impianti della Parte_2 relativi al precedente rapporto concessorio (svoltosi nel quinquennio 2014 - 2019)>>.
Premesso che il rapporto oggetto del presente giudizio è costituito dal secondo contratto di concessione relativo al periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2023 e che, dunque, gli asseriti investimenti e costi sostenuti durante il primo rapporto concessionario risalente al 2014 non possono essere presi in considerazione in tale sede, analizzata la documentazione prodotta da entrambe le parti, si evidenzia che il procedimento di quantificazione elaborato da parte attrice di cui alla tabella
[...]
” (cfr. doc. 56 allegato alla memoria ex art. Parte_4
183, co. 6, n.2 c.p.c.) non è sorretto da alcuna documentazione avente valore contabile attestante gli effettivi investimenti eseguiti in virtù della concessione.
A ciò si aggiunga che, come detto, ha ceduto i beni alla concessionaria succedutale (vedi Pt_2 doc.ti 45, 46, 47), con ciò di fatto rinunciando alla richiesta di rimborso nei confronti dell' CP_1 di Bologna cui non potrebbe nemmeno rilasciare i medesimi beni a fronte del preteso rimborso.
In ogni caso a seguito della cessione dei beni non è stato chiaramente dimostrato il residuo credito per ammortamento, documentato unicamente da un elenco di beni di formazione unilaterale, il cui residuo valore stante la cessione a terzi non è neppure verificabile in concreto.
Ne consegue che anche la predetta domanda, in difetto di adeguato riscontro probatorio, non può trovare accoglimento.
di Bologna ha domandato in via riconvenzionale il pagamento dei canoni maturati nel CP_1 periodo gennaio - ottobre 2020 nella misura contrattualmente stabilita, nonché il rimborso delle spese per manutenzione delle parti comuni ed impianti di riscaldamento (€ 5.000,00 annui) e delle spese di fornitura dell'acqua (€ 3.000,00 annui) e dell'energia elettrica, per un importo complessivo pari ad €
522.803,05.
Va anzitutto disattesa eccezione di prescrizione biennale del credito relativo alle utenze sollevata da parte attrice con memoria ex art. 186, co. 6, n. 1 c.p.c., in quanto tardiva come eccepito dalla convenuta sia perché la parte avrebbe dovuto sollevarla durante la prima udienza di comparizione, sia perché la stessa memoria risulta essere stata depositata tardivamente (il termine ultimo per il deposito era il 14 aprile 2023, mentre la memoria è stata depositata il 17 aprile). pagina 10 di 12 In ogni caso, l'eccezione di prescrizione è infondata anche nel merito in quanto la disciplina richiamata da parte attrice (legge 27 dicembre 2017, n. 205) trova applicazione solo nei rapporti tra utenti domestici, microimprese, professionisti da una parte e venditore dall'altra, nonché nei rapporti tra distributore e venditore.
Tornando al merito della domanda, la convenuta non allega di aver pagato gli importi di cui chiede il rimborso limitandosi a dedurre alcune fatture emesse dalla stessa, le quali non sono sufficienti a dimostrare l'avvenuto pagamento delle utenze ed il conseguente diritto al rimborso. Dunque, la domanda in parte qua non è accoglibile.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta CP_1 di Bologna va accolta nei termini che seguono.
[...]
In conclusione, in assenza di contestazione specifica sul quantum pattuito a titolo di canone concessorio, risulta dovuto l'importo di € 5.617,36 relativo alla fattura n. 200/92 a titolo di residuo del canone relativo al periodo 1.01.2019 – 31.03.2019 , oltre l'importo di € 22.509,00 di cui alla fattura n.
200210685/21 a titolo di canone relativo al periodo 1.01.2021 – 03.05.2021 (è stato sottratto l'importo di € 2.917,83 di cui alla voce “altri ricavi diversi utenze” stante la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle utenze da parte dell' ), l'importo di € 135.420,00 di cui alla fattura CP_1
2000003/20 a titolo di canone relativo al 1° trimestre 2020 (è stato sottratto l'importo di € 2.135,00 di cui alla voce “altri ricavi diversi rimborso utenze” per lo stesso motivo di cui sopra), l'importo di €
326.960,00 di cui alla fattura 200001654/20 a titolo di canone relativo al periodo aprile-dicembre 2020
(sottratte le utenze per € 6.405,00 vedi tutte fatture di cui ) .
Non risultano altresì provati gli ulteriori importi richiesti a titolo di rimborso utenze relativi alla precedente concessione di cui risulta prodotto unicamente un prospetto di parte convenuta, senza che sia stato documentato il relativo pagamento.
Dunque, la convenuta risulta essere creditrice dei soli importi richiesti a titolo di canone concessorio per un totale di € 490.506,36.
Ne consegue che l'attrice va dichiarata tenuta e condanna al pagamento in favore di parte convenuta, a titolo di canoni concessori non corrisposti, del complessivo importo di € 490.506,36, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico di parte attrice con applicazione dei parametri medi.
Le spese di CTU come liquidate in atti vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attrice al pagamento in favore di di Bologna, per la Parte_1 CP_1 causale di cui in motivazione, dell'importo di € 490.506,36 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalle scadenze al saldo;
- condanna, altresì, l'attrice a rimborsare alla parte di Bologna le Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 29.193,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e s.m.i., I.V.A., C.P.A. come da legge.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in atti.
Bologna, 15/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Annelisa Spagnolo
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