Art. 18.
I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 22, lettera b), riuniti in assemblea comunale provvedono, ogni tre anni e nelle forme previste dall'art. 29, alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua, composto di quindici membri.
Il titolare di azienda puo' essere rappresentato, di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il 21° anno di eta', ovvero da altro titolare di azienda.
Ogni titolare di azienda non puo' rappresentare per delega piu' di altri due titolari spetta all'assemblea comunale decidere sulla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua in ordine alle forme facoltative ed integrative previste dall'art. 4, determinandone i limiti e le modalita' di attuazione.
Detta assemblea, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attivita' svolta, ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio.
I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 22, lettera b), riuniti in assemblea comunale provvedono, ogni tre anni e nelle forme previste dall'art. 29, alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua, composto di quindici membri.
Il titolare di azienda puo' essere rappresentato, di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il 21° anno di eta', ovvero da altro titolare di azienda.
Ogni titolare di azienda non puo' rappresentare per delega piu' di altri due titolari spetta all'assemblea comunale decidere sulla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua in ordine alle forme facoltative ed integrative previste dall'art. 4, determinandone i limiti e le modalita' di attuazione.
Detta assemblea, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attivita' svolta, ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio.