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Articolo 28 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
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Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 28 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Versione
10 marzo 1948
Art. 28.
L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.
Entrata in vigore il 10 marzo 1948
Vedi fonte istituzionale
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