Articolo 21 della Legge 4 marzo 1958, n. 179
Articolo 20Articolo 22
Versione
8 aprile 1958
Art. 21.
Le entrate della Cassa sono costituite:
a) dai contributi versati dagli iscritti, ai sensi dell'art. 23 della presente legge, e dai proventi di cui all'art. 24 e con le modalita' che verranno determinate dal regolamento di cui all'art. 5;
b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
c) dal provento di lasciti, donazioni ed atti di liberalita'.
Entrata in vigore il 8 aprile 1958
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