CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2024, n. 40354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40354 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile AN IZ nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: RA IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZL visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutO Prol:uratore Generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 19 dicembre 2023 la Corte d'Appello di Verezia, in riforma della sentenza emessa in data 28 febbraio 2023 dal Giudica per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, assolveva l'impUtatc , CO Luigi dal reato di usura ascrittogli perché il fatto non sussiste. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l par e civile UT RI, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando nella sostanza due motivi di dogliam a, sulla 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40354 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 01/10/2024 premessa della sussistenza in capo alla parte civile del diritto d im pugnare la sentenza di assoluzione ex art. 576 cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo (indicato in ricorso come il secondo mothlfo) c' .duceva contraddittorietà ovvero carenza di logicità della motivazione in reli:zione al giudizio sulla responsabilità dell'imputato. 4. Dopo aver illustrato le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della statuizione di condanna fatta oggetto di riforma 1: a peirte della Corte d'Appello, il ricorrente richiamava ampi stralci della mol: vazione della sentenza di assoluzione impugnata, che sottoponeva a critica, assumendo in particolare che le dichiarazioni rese dalla persOna )ffesa e odierno ricorrente, UT RI, e dalla teste
Contro
CA, e:: moglie del UT, erano caratterizzate da coerenza e da assenza di dontr: ddizioni e inoltre non avevano contenuti fra loro contrastanti, poiché conti wievano semplici precisazioni rispetto a quanto già dichiarato in precedenza. 5. Assumeva, in particolare, che, dopo aver dichiarato che aveva provh eduto a restituire a rate la somma ricevuta in prestito dall'imputato, il Cutari r.) aveva precisato che la restituzione delle singole rate era avvenuta a volte all'interno di un bar e altre nello studio professionale della Contro, 3 quale, in diverse occasioni, aveva provveduto personalmente a conse , mare il denaro al CO, circostanza quest'ultima che era stata confermi: ta dalla stessa Contro, la quale aveva chiarito che la rata mensile da versare all'imputato era pari a euro 1.300,00 fino al mese di ottobre .;:016 e, successivamente e fino al mese di aprile 2017, di euro 500,00. 6. Con il secondo motivo (indicato in ricorso come il terzo motivo) a parte civile deduceva illogicità della motivazione in relazione alla prospe Itazione dei fatti da parte del denunciante e alla sussistenza di riscontri éster li a tale prospettazione. 7. Assumeva che il fatto che la persona offesa non avesse chiarito cm quali modalità l'originario accordo avente ad oggetto la restituzione della somma entro un anno e con un interesse al 2°/o fosse stato modificatO in l: wore di un diverso accordo che prevedeva la restituzione della somma in quattro anni e con interessi superiori, nonché la circostanza che, ' a fronte di richieste così esose, il UT non avesse preteso il rilascio ci rio wute di pagamento, non potevano costituire elementi dai quali inferire l'asrénza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie, risolvendosi tale ragionamento - in realtà seguito dalla Corte territoriale - in una mera congettura. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente iòfonci ato. 2. Ed invero, la Corte territoriale ha argomentato con moivazi )ne che appare immune da manifeste illogicità in merito al arattere contraddittorio delle dichiarazioni accusatorie poste dal giudice Ji primo grado a fondamento della statuizione di condanna fatto og )etto di riforma, osservando in particolare che il UT, in principic, aveva riferito dei rapporti amicali con il CO nonché delle mOdalita con le quali aveva ricevuto in prestito la somma di euro 32.500,00 per far fronte a debiti personali, con la sottoscrizione di un atto hel c mie era previsto l'impegno del UT a restituire il denaro entro un l anní í con un interesse del 2%, senza riferire alcunché in merito lagli sviluppi successivi del rapporto, che avevano condotto a una reStituT one del prestito in ben quattro anni e con interessi ben superiori, da che la Corte d'Appello ha desunto che il racconto della persona ofl esa era caratterizzato da genericità, incongruenze e salti logici. 3. La Corte territoriale ha poi evidenziato incoerenza nelle dichiaro doni del UT e della Contro in merito al luogo in cui sarebbero avv , mute le dazioni di denaro, avendo il primo dichiarato in data 4 marzo 20.!0 che il denaro era stato consegnato al CO in un bar di Vicenza non meglio individuato, con ciò smentendo quanto dichiarato in precedera: circa il fatto che le dazioni erano avvenute con cadenza mensile semprí í presso lo studio della Contro, circostanza quest'ultima confermata per )en due volte dalla stessa Contro. 4. Quanto al soggetto che aveva effettuato materialmente le ct: zioni di denaro in favore dell'imputato, la Corte d'appello ha individu ito una ulteriore incongruenza nelle dichiarazioni accusatorie, avendo il UT dichiarato, con una prima versione dei fatti, di avere r2stituito personalmente le rate all'imputato, e con una seconda, diversa, versione, che a volte era stata la Contro a consegnare le so rnme al CO, laddove la Contro aveva affermato, una prima volta, che era stata lei a consegnare il denaro e, successivamente, che si era ílternata con il UT nell'effettuare le dazioni delle singole rate all'irnputi sto. 5. Ulteriore discrasia individuata dalla Corte territoriale concerne ragioni per le quali la persona offesa aveva richiesto il prestito all'imputato, 3 avendo il UT dichiarato in proposito che si era ratta:o della necessità di far fronte a non meglio specificati debiti persor ali, e la Contro, diversamente, che si era trattato di esigenze profesiona i. 6. Ritiene la Corte che la motivazione fin qui richiamata sia irnmuni i dai vizi denunciati in quanto si caratterizza per una rassegna puntua e e del tutto logica delle contraddizioni e degli aspetti di genericità cpntenuti nelle dichiarazioni del UT e della Contro. 7. Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infOrida o, è il secondo motivo, dovendosi osservare, ancora una volta, che ia Corte territoriale ha reso una motivazione del tutto logica quanto all'as3enza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del UT e della Contro, evidenziando il fatto che il primo non aveva fornito alla propria rersione alcun riscontro documentale, come per esempio un atto mor ificativo dell'originario accordo intervenuto con l'imputato in relazicine alle modalità di restituzione della somma ricevuta in prestito, oVvero ricevute dei pagamenti effettuati, oppure l'agenda sulla quale la persomi offesa, per quanto dalla stessa dichiarato, aveva annotato i pa gamenti effettuati, o ancora documentazione bancaria attestante i pr allevi di denaro effettuati a ridosso delle date di consegna delle singole rate (con l'eccezione di un bonifico bancario di euro 5.000,00, prodotto agli atti), per come, ancora una volta, dichiarato dal UT. 8. La Corte territoriale, a conforto del reso giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del UT, ha anche evidenziato che la denuncia di quest'ultimo era intervenuta solo successivamente alla notifica nei suoi confronti di un decreto ingiuntivo relativo al credito vantato dal h ícotra. 9. La motivazione qui richiamata evidenzia in maniera puntuale i i . umerosi elementi di fatto, che sono congruamente valutati nel loro complesso, per giungere ad affermare, in maniera del tutto logica, che nell 3 specie le citate dichiarazioni accusatorie non potessero avere valenza di piena prova di reità a carico del CO, in quanto, oltre che caratteri !zate da incongruenze e genericità, non assistite da idonei riscontri, con un percorso argomentativo che, ancora una volta, risulta imr- une da illogicità manifeste. 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 4 11.11 ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimentoL 12. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituZional e del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di riteni;
re che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro i i favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarne' to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. Così deciso il 01/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutO Prol:uratore Generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 19 dicembre 2023 la Corte d'Appello di Verezia, in riforma della sentenza emessa in data 28 febbraio 2023 dal Giudica per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, assolveva l'impUtatc , CO Luigi dal reato di usura ascrittogli perché il fatto non sussiste. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l par e civile UT RI, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando nella sostanza due motivi di dogliam a, sulla 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40354 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 01/10/2024 premessa della sussistenza in capo alla parte civile del diritto d im pugnare la sentenza di assoluzione ex art. 576 cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo (indicato in ricorso come il secondo mothlfo) c' .duceva contraddittorietà ovvero carenza di logicità della motivazione in reli:zione al giudizio sulla responsabilità dell'imputato. 4. Dopo aver illustrato le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della statuizione di condanna fatta oggetto di riforma 1: a peirte della Corte d'Appello, il ricorrente richiamava ampi stralci della mol: vazione della sentenza di assoluzione impugnata, che sottoponeva a critica, assumendo in particolare che le dichiarazioni rese dalla persOna )ffesa e odierno ricorrente, UT RI, e dalla teste
Contro
CA, e:: moglie del UT, erano caratterizzate da coerenza e da assenza di dontr: ddizioni e inoltre non avevano contenuti fra loro contrastanti, poiché conti wievano semplici precisazioni rispetto a quanto già dichiarato in precedenza. 5. Assumeva, in particolare, che, dopo aver dichiarato che aveva provh eduto a restituire a rate la somma ricevuta in prestito dall'imputato, il Cutari r.) aveva precisato che la restituzione delle singole rate era avvenuta a volte all'interno di un bar e altre nello studio professionale della Contro, 3 quale, in diverse occasioni, aveva provveduto personalmente a conse , mare il denaro al CO, circostanza quest'ultima che era stata confermi: ta dalla stessa Contro, la quale aveva chiarito che la rata mensile da versare all'imputato era pari a euro 1.300,00 fino al mese di ottobre .;:016 e, successivamente e fino al mese di aprile 2017, di euro 500,00. 6. Con il secondo motivo (indicato in ricorso come il terzo motivo) a parte civile deduceva illogicità della motivazione in relazione alla prospe Itazione dei fatti da parte del denunciante e alla sussistenza di riscontri éster li a tale prospettazione. 7. Assumeva che il fatto che la persona offesa non avesse chiarito cm quali modalità l'originario accordo avente ad oggetto la restituzione della somma entro un anno e con un interesse al 2°/o fosse stato modificatO in l: wore di un diverso accordo che prevedeva la restituzione della somma in quattro anni e con interessi superiori, nonché la circostanza che, ' a fronte di richieste così esose, il UT non avesse preteso il rilascio ci rio wute di pagamento, non potevano costituire elementi dai quali inferire l'asrénza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie, risolvendosi tale ragionamento - in realtà seguito dalla Corte territoriale - in una mera congettura. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente iòfonci ato. 2. Ed invero, la Corte territoriale ha argomentato con moivazi )ne che appare immune da manifeste illogicità in merito al arattere contraddittorio delle dichiarazioni accusatorie poste dal giudice Ji primo grado a fondamento della statuizione di condanna fatto og )etto di riforma, osservando in particolare che il UT, in principic, aveva riferito dei rapporti amicali con il CO nonché delle mOdalita con le quali aveva ricevuto in prestito la somma di euro 32.500,00 per far fronte a debiti personali, con la sottoscrizione di un atto hel c mie era previsto l'impegno del UT a restituire il denaro entro un l anní í con un interesse del 2%, senza riferire alcunché in merito lagli sviluppi successivi del rapporto, che avevano condotto a una reStituT one del prestito in ben quattro anni e con interessi ben superiori, da che la Corte d'Appello ha desunto che il racconto della persona ofl esa era caratterizzato da genericità, incongruenze e salti logici. 3. La Corte territoriale ha poi evidenziato incoerenza nelle dichiaro doni del UT e della Contro in merito al luogo in cui sarebbero avv , mute le dazioni di denaro, avendo il primo dichiarato in data 4 marzo 20.!0 che il denaro era stato consegnato al CO in un bar di Vicenza non meglio individuato, con ciò smentendo quanto dichiarato in precedera: circa il fatto che le dazioni erano avvenute con cadenza mensile semprí í presso lo studio della Contro, circostanza quest'ultima confermata per )en due volte dalla stessa Contro. 4. Quanto al soggetto che aveva effettuato materialmente le ct: zioni di denaro in favore dell'imputato, la Corte d'appello ha individu ito una ulteriore incongruenza nelle dichiarazioni accusatorie, avendo il UT dichiarato, con una prima versione dei fatti, di avere r2stituito personalmente le rate all'imputato, e con una seconda, diversa, versione, che a volte era stata la Contro a consegnare le so rnme al CO, laddove la Contro aveva affermato, una prima volta, che era stata lei a consegnare il denaro e, successivamente, che si era ílternata con il UT nell'effettuare le dazioni delle singole rate all'irnputi sto. 5. Ulteriore discrasia individuata dalla Corte territoriale concerne ragioni per le quali la persona offesa aveva richiesto il prestito all'imputato, 3 avendo il UT dichiarato in proposito che si era ratta:o della necessità di far fronte a non meglio specificati debiti persor ali, e la Contro, diversamente, che si era trattato di esigenze profesiona i. 6. Ritiene la Corte che la motivazione fin qui richiamata sia irnmuni i dai vizi denunciati in quanto si caratterizza per una rassegna puntua e e del tutto logica delle contraddizioni e degli aspetti di genericità cpntenuti nelle dichiarazioni del UT e della Contro. 7. Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infOrida o, è il secondo motivo, dovendosi osservare, ancora una volta, che ia Corte territoriale ha reso una motivazione del tutto logica quanto all'as3enza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del UT e della Contro, evidenziando il fatto che il primo non aveva fornito alla propria rersione alcun riscontro documentale, come per esempio un atto mor ificativo dell'originario accordo intervenuto con l'imputato in relazicine alle modalità di restituzione della somma ricevuta in prestito, oVvero ricevute dei pagamenti effettuati, oppure l'agenda sulla quale la persomi offesa, per quanto dalla stessa dichiarato, aveva annotato i pa gamenti effettuati, o ancora documentazione bancaria attestante i pr allevi di denaro effettuati a ridosso delle date di consegna delle singole rate (con l'eccezione di un bonifico bancario di euro 5.000,00, prodotto agli atti), per come, ancora una volta, dichiarato dal UT. 8. La Corte territoriale, a conforto del reso giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del UT, ha anche evidenziato che la denuncia di quest'ultimo era intervenuta solo successivamente alla notifica nei suoi confronti di un decreto ingiuntivo relativo al credito vantato dal h ícotra. 9. La motivazione qui richiamata evidenzia in maniera puntuale i i . umerosi elementi di fatto, che sono congruamente valutati nel loro complesso, per giungere ad affermare, in maniera del tutto logica, che nell 3 specie le citate dichiarazioni accusatorie non potessero avere valenza di piena prova di reità a carico del CO, in quanto, oltre che caratteri !zate da incongruenze e genericità, non assistite da idonei riscontri, con un percorso argomentativo che, ancora una volta, risulta imr- une da illogicità manifeste. 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 4 11.11 ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimentoL 12. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituZional e del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di riteni;
re che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro i i favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarne' to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. Così deciso il 01/10/2024