Decreto presidenziale 1 luglio 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00747/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01242/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2024, proposto da
PA AT, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Brancato, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Borrelli n. 4;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocatessa RT Saetta dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Marina n. 39;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 (già art. 9 della L. 47/85) n. 85 del 05.06.2024, prot. n. 798809, relativa segnalazione allegata, notificata il 12.06.2024;
- nonché di ogni altro atto, provvedimento e documento pregresso, collegato, prodromico e, comunque, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visto il decreto presidenziale n. 171/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AR FI come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale la ricorrente ha domandato l’annullamento delle determinazioni specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Mancata partecipazione al procedimento amministrativo; violazione degli artt. 1, 2, 3, 42, 97, Cost.; violazione degli artt. 1, 7, 8, 9, 10, 21 octies, 21 nonies, legge n. 241/1990 ss.mm.ii.; violazione della legge reg. n. 7/2019; violazione d.P.R. n. 380/2001; errata/inidonea istruttoria, mancata valutazione dell’interesse contrario al provvedimento ablativo; eccesso ed abuso di potere per indeterminatezza degli elementi necessari del procedimento; erronea presupposizione; violazione delle regole del principio di proporzionalità ;
II) Omessa motivazione ed irregolarità globale del procedimento; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione degli artt. 1, 2, 3, legge n. 241/1990 ss.mm.ii.; violazione della legge reg. n. 7/2019; violazione dell’art. 7 legge reg. n. 47/1985; violazione d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere; mancata valutazione dell’interesse privato; errata/inidonea istruttoria; eccesso ed abuso di potere per indeterminatezza degli elementi necessari del procedimento; travisamento degli atti, erronea presupposizione; violazione della normativa sul procedimento amministrativo e del principio di proporzionalità .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di essere l’attuale proprietaria (per acquisto iure hereditario ) di un cespite nel territorio di Palermo, Corso Calatafimi n. 508, censito al N.C.E.U. al foglio 66, part. 1351, sub 4, piano 2°.
Dopo aver accertato la realizzazione di alcuni abusi edilizi, nello specifico di un’unità immobiliare (peraltro l’intero cespite della ricorrente) sul lastrico solare dell’edificio ubicato a tale numero civico di Corso Calatafimi, costituita da due camere, cucina e vano wc, di superficie pari a mq 30,00; nonché di una veranda di mq 2,00 sul terrazzo di retroprospetto; l’Amministrazione intimata ne ha ingiunto la demolizione mercé gli atti impugnati.
1.3) In ordine alle deduzioni d’illegittimità prospettate in gravame, mercé il primo motivo è stato lamentato che, in considerazione dell’estraneità della signora AT alla realizzazione degli abusi edilizi, di cui sopra, incombeva sull’Amministrazione intimata l’onere di far precedere l’avvio del procedimento repressivo da apposito avviso.
L’omissione dell’incombente in discorso avrebbe impedito alla ricorrente, nell’ambito delle facoltà concesse dalla disciplina sulla partecipazione procedimentale, di “sanare l’abuso, eliminando in corso di contraddittorio la muratura ed evitando di subire il provvedimento demolitorio” (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo) .
Con il secondo motivo di gravame, invece, è stata dedotta l’illegittimità delle determinazioni impugnate dalla ritenuta insufficiente descrizione dei manufatti da demolire, nonché dalla carente esplicitazione delle ragioni della loro irregolarità dal punto di vista edilizio.
Tali lacune, di particolare rilievo nella fattispecie oggetto del decidere stante la già ricordata estraneità della signora AT alla realizzazione materiale dei manufatti abusivi, in uno alla mancata ponderazione del legittimo affidamento consolidatosi sulla loro regolarità, visto il lungo lasso di tempo trascorso dalla costruzione dei medesimi (a dire della stessa Amministrazione anteriore al 2007); nonché l’assenza di concrete ed effettive ragioni d’interesse pubblico a supporto dell’ordine di demolizione; implicherebbero l’illegittimità delle determinazioni assunte dal Comune di Palermo.
Sotto altro e concorrente profilo è stato prospettato che detta illegittimità sarebbe altresì il corollario della mancanza, nelle determinazioni in discorso, dell’avviso obbligatorio ex lege sull’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale delle opere abusive, nell’eventualità dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione entro il termine fissato all’uopo dalla P.A.
2) Con decreto n. 171/2025 del signor Presidente del Tribunale il giudizio è stato interrotto in considerazione del passaggio in quiescenza del difensore dell’Amministrazione intimata.
Il Giudizio è stato quindi proseguito sia per effetto della rinnovazione della costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale in data 16.10.2025, che per il contestuale (e rituale) atto di riassunzione di parte ricorrente, versato in atti il 21.10.2025.
Infine, ad esito dell’udienza pubblica del 27.01.2026, alla quale i difensori delle parti costituite non hanno partecipato, la causa è stata trattenuta in decisione.
3) Le deduzioni di parte ricorrente, che per la loro intima connessione possono essere esaminate congiuntamente, risultano infondate e, pertanto, meritevoli di essere rigettate, per le ragioni che seguono.
Come già chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con considerazioni che questo Tribunale condivide e fa proprie,
a ) gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato;
b ) il decorso del tempo dal momento del commesso abuso non priva l’Amministrazione del potere di adottare l’ordine di demolizione, configurando piuttosto specifiche — e diverse — conseguenze in termini di responsabilità in capo al dirigente o al funzionario responsabili dell’omissione o del ritardo nell’adozione di un atto, che è e resta doveroso nonostante il decorso del tempo;
c ) il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino;
d ) nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo ) è sin dall’origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata (cfr. su tutti i profili in discorso Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 17.10.2017, n. 9).
Inoltre secondo un radicato indirizzo giurisprudenziale, dal quale questo Tribunale non vede ragione per decampare, stante la natura di atto doveroso ed a contenuto vincolato dell’ingiunzione di demolizione, la sua adozione da parte della P.A. non deve essere preceduta dall’avviso di avvio del relativo procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 03.11.2025, n. 8537).
Poste tali premesse, che già di per se stesse implicano la sostanziale infondatezza del gravame, per mero tuziorismo il Tribunale osserva inoltre che, nel caso a mani, il Comune intimato ha adottato un’ingiunzione di demolizione ai sensi di quanto disposto dall’art. 33 d.P.R. n. 380/2001; disposizione, che non prevede affatto l’acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio comunale, per l’eventualità della loro mancata demolizione spontanea. Di talché nessun avviso in tal senso doveva essere dato alla ricorrente.
Per ciò che concerne, poi, la lamentata genericità dell’atto gravato, com’è possibile verificare compulsando la documentazione di causa, le determinazioni comunali oggetto del decidere contengono una precisa descrizione delle opere abusive e della data della loro verosimile costruzione: “sul lastrico solare è stata realizzata un’unità immobiliare costituita da 2 camere, cucina e wc per una superficie di circa 30 mq più una veranda in alluminio e vetri di circa 2 mq sul terrazzo di retroprospetto. Dalla visura della piattaforma informatica Google Earth l’immobile risulta realizzato in data antecedente al 2007”.
Del pari sono chiaramente esplicitate le ragioni a supporto dell’ordinanza gravata: “opere realizzate in assenza di permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia”.
Pertanto nessuna lacuna di alcun tipo è dato riscontrare nelle determinazioni gravate.
4) Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, in applicazione della regola della soccombenza le medesime sono poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente
AR FI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR FI | RT VA |
IL SEGRETARIO