Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 33
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale dell'ufficio di riscossione

    La Corte ha ritenuto pacifica la residenza della ricorrente nella provincia di Napoli, il che comporta la competenza territoriale dell'ufficio di Napoli sia per la fase di accertamento che per quella esattoriale. L'accentramento della funzione di riscossione non elimina la rilevanza della circoscrizione territoriale, che deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico. Pertanto, l'intimazione di pagamento, emessa da soggetto territorialmente incompetente, deve essere annullata.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella esattoriale sottesa

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, titolo sotteso all'intimazione, non possa essere messa in discussione in questa sede poiché regolarmente notificata come da documentazione prodotta dall'ufficio e non contestata dalla ricorrente. La conoscenza pregressa della cartella è desumibile dalla documentazione prodotta dall'ufficio della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 33
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo