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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
TA BE, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1336/2020 depositato il 29/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320209003177317000 SPESE GIUSTIZIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320209003177317000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la intimazione di pagamento sopra specificata relativa ad una cartella esattoriale emessa da Agenzia delle Dogane di Salerno eccependo la incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate per la riscossione di Foggia, nonostante il proprio domicilio fiscale a Luogo_1 (NA), e la mancata notifica della cartella.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, contestava le avverse doglianze rilevando la corretta notifica della cartella, eseguita il 15.12.2012.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita solo parziale accoglimento.
Invero, va anzitutto rilevato che è pacifica la residenza nella provincia di Napoli della ricorrente, come da documentazione allegata e tanto comporta la piena attribuzione della competenza territoriale all'agenzia delle entrate di Napoli, per quanto attiene la fase di accertamento (presentazione e controllo delle dichiarazioni dei redditi), nonché all'agenzia entrate riscossione di Napoli nella fase esattoriale.
Come ha infatti contribuito a chiarire la giurisprudenza l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente (ADER) non comporta il venir meno della rilevanza della nozione di “circoscrizione territoriale”
e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione.
Continuano pertanto a trovare applicazione gli art.24 e 46 del DPR. n.602/73 con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall'ufficio provinciale di ADER ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede (cfr., Cass. Civ. n. 23889/2024)
Ne consegue che l'intimazione impugnata, in quanto emessa da soggetto incompetente territorialmente, deve essere annullata.
Quanto al titolo sotteso, la cartella di pagamento non può essere messa in discussione in questa sede, perché regolarmente notificata come da documentazione prodotta dall'ufficio per la riscossione, non contestata dalla ricorrente.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (cfr. Cass. Civ. S.U. 19704/2015).
L'impugnazione della cartella tramite il ricorso all'atto successivo consequenziale presuppone, quindi, la illegittimità della notifica della cartella stessa, la cui esistenza sia stata appresa dal contribuente solo per effetto del successivo estratto di ruolo o di altro atto esecutivo. Nel caso di specie, allora, non può seriamente dubitarsi della conoscenza pregressa in capo alla ricorrente della cartella sottesa alla intimazione, alla luce della documentazione prodotta dall'ufficio della riscossione.
In definitiva, allora, non resta che annullare la sola intimazione di pagamento ravvisandosi, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
TA BE, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1336/2020 depositato il 29/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320209003177317000 SPESE GIUSTIZIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320209003177317000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la intimazione di pagamento sopra specificata relativa ad una cartella esattoriale emessa da Agenzia delle Dogane di Salerno eccependo la incompetenza territoriale di Agenzia delle Entrate per la riscossione di Foggia, nonostante il proprio domicilio fiscale a Luogo_1 (NA), e la mancata notifica della cartella.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, contestava le avverse doglianze rilevando la corretta notifica della cartella, eseguita il 15.12.2012.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita solo parziale accoglimento.
Invero, va anzitutto rilevato che è pacifica la residenza nella provincia di Napoli della ricorrente, come da documentazione allegata e tanto comporta la piena attribuzione della competenza territoriale all'agenzia delle entrate di Napoli, per quanto attiene la fase di accertamento (presentazione e controllo delle dichiarazioni dei redditi), nonché all'agenzia entrate riscossione di Napoli nella fase esattoriale.
Come ha infatti contribuito a chiarire la giurisprudenza l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente (ADER) non comporta il venir meno della rilevanza della nozione di “circoscrizione territoriale”
e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione.
Continuano pertanto a trovare applicazione gli art.24 e 46 del DPR. n.602/73 con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall'ufficio provinciale di ADER ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede (cfr., Cass. Civ. n. 23889/2024)
Ne consegue che l'intimazione impugnata, in quanto emessa da soggetto incompetente territorialmente, deve essere annullata.
Quanto al titolo sotteso, la cartella di pagamento non può essere messa in discussione in questa sede, perché regolarmente notificata come da documentazione prodotta dall'ufficio per la riscossione, non contestata dalla ricorrente.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (cfr. Cass. Civ. S.U. 19704/2015).
L'impugnazione della cartella tramite il ricorso all'atto successivo consequenziale presuppone, quindi, la illegittimità della notifica della cartella stessa, la cui esistenza sia stata appresa dal contribuente solo per effetto del successivo estratto di ruolo o di altro atto esecutivo. Nel caso di specie, allora, non può seriamente dubitarsi della conoscenza pregressa in capo alla ricorrente della cartella sottesa alla intimazione, alla luce della documentazione prodotta dall'ufficio della riscossione.
In definitiva, allora, non resta che annullare la sola intimazione di pagamento ravvisandosi, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.