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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 04/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14334/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente – dopo aver premesso che 1) La ricorrente, già riconosciuta a seguito di omologa del giudizio RG.9823/21 del Tribunale di Lecce invalida al 77%(all.4), in ragione delle sue gravi condizioni di salute, come si evince da ampia documentazione allegata, il 29.07.2024 presentava richiesta all' CP_
, sede di Maglie, per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, avendo i necessari requisiti amministrativi e sanitari, a partire dalla data della domanda ed allegava all'uopo la necessaria documentazione amministrativa e medica(all.1); 2) In data 19/09/2024, la ricorrente riceveva comunicazione del rigetto della domanda presentata in quanto non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80%(all.1); 3) Avverso tale provvedimento veniva presentato ricorso presso il Comitato Provinciale INPS che veniva respinto (all.2) - ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) dichiarare l'istante invalido nella misura pari o superiore all'ottanta per cento e di conseguenza aver diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata;
b) per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione in favore dell'istante dell'indennità dovuta con decorrenza come per legge o di quella che verrà accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
L' ha chiesto di “Rigettare la domanda di controparte in quanto infondata e non provata;
- In CP_1 subordine, nella denegata ipotesi in cui si riconosca la spettanza del diritto alla pensione anticipata, che ciò avvenga nel rispetto delle cd. “finestre d'accesso” previste dalla legge”.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Come correttamente dedotto dall , dagli atti CP_1 risulta che “Al fine di usufruire anticipatamente alla pensione di vecchiaia è necessario il possesso non soltanto del requisito amministrativo (anagrafico e contributivo) ma anche del requisito CP_ sanitario consistente in uno stato di invalidità superiore all'80%, riconosciuto da parte dell .
Ma nessuno dei requisiti di legge è posseduto da parte della ricorrente. Non sussiste, in primis, il requisito contributivo: infatti, alla data del 13/07/2018 (ultima contribuzione presente in estratto) le settimane utili sono pari a 1006 e non a 1040 quanto richiesto per il diritto. Per altro verso, il requisito sanitario dell'invalidità al 80% non è stato riconosciuto in sede amministrativa da parte CP_ della commissione medica , tanto è che si è giunti al rigetto della domanda”.
Nelle note scritte, la ricorrente ha ammesso il difetto del requisito contributivo, deducendo che
“Preso atto dell'eccezione dell'istituto in merito alla mancanza del requisito contributivo solo in data odierna, non essendo contestato in sede di rigetto di domanda amministrativa né in sede di CP_ ricorso al comitato provinciale , altresì, considerato che alla luce del conteggio contributivo dall'estratto conto della ricorrente risultano 1037 contributi pari ad un'anzianità di 19,94 anni e che la ricorrente comunque ha maturato almeno n. 3 contributi figurativi, essendo invalida civile al 77% dal marzo 2022; considerato inoltre che il 1987 è coperto solo da 13 settimane in quanto ha avuto una maternità e che pertanto a tale contribuzione di 13 settimane ne devono essere aggiunte altre
22, si chiede un breve rinvio per il deposito del certificato di nascita del figlio, avvenuta nel 1987, tale da soddisfare il requisito amministrativo, si ripete, solo oggi contestato dall'istituto”.
L'istanza di rinvio non può essere accolta sotto due profili.
In primo luogo, il requisito contributivo rientra tra i fatti costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che la sussistenza dello stesso deve essere dedotta e dimostrata dalla ricorrente,
a pena di decadenza, già nell'atto introduttivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 414
c.p.c. e 2697 c.c.; non rileva in senso contrario il fatto che esso non fosse stato contestato nella fase amministrativa, in quanto l'onere di contestazione specifica opera solo in fase giudiziale ex art. 416 c.p.c. e solo la mancata contestazione in tale fase consente di ritenere provati i fatti.
In secondo luogo, i contributi per maternità di cui si chiede l'accredito risalirebbero al 1987 e pertanto (oltre a non essere, almeno allo stato, documentati) sarebbero ampiamente prescritti.
In ogni caso, si deve rilevare che, con riferimento al requisito sanitario, la ricorrente si è limitata a dedurre che “La ricorrente causa delle sue gravi condizioni di salute è incapace a prestare alcun tipo di attività lavorativa e a relazionarsi socialmente con l'ambiente lavorativo circostante”.
Si tratta di deduzioni assolutamente generiche, prive di qualsiasi riferimento alle patologie da cui è affetta la ricorrente, per cui la CTU richiesta appare meramente esplorativa.
Anche sotto tale profilo, quindi, la richiesta di rinvio non può essere accolta.
2 Come correttamente dedotto dall , “Né la sussistenza di tale invalidità grave, al momento in CP_1 cui è stata presentata la domanda amministrativa, è stata provata da controparte non essendo stata compiuta neppure una scarna elencazione delle patologie che giustificherebbero un giudizio medico con esito diverso. È evidente, allora, che la CTU che si richiede in via istruttoria assume CP_ carattere esclusivamente esplorativo: l' si oppone fermamente a che venga disposta CTU”.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 26/11/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 04/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 04/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14334/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente – dopo aver premesso che 1) La ricorrente, già riconosciuta a seguito di omologa del giudizio RG.9823/21 del Tribunale di Lecce invalida al 77%(all.4), in ragione delle sue gravi condizioni di salute, come si evince da ampia documentazione allegata, il 29.07.2024 presentava richiesta all' CP_
, sede di Maglie, per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, avendo i necessari requisiti amministrativi e sanitari, a partire dalla data della domanda ed allegava all'uopo la necessaria documentazione amministrativa e medica(all.1); 2) In data 19/09/2024, la ricorrente riceveva comunicazione del rigetto della domanda presentata in quanto non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80%(all.1); 3) Avverso tale provvedimento veniva presentato ricorso presso il Comitato Provinciale INPS che veniva respinto (all.2) - ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) dichiarare l'istante invalido nella misura pari o superiore all'ottanta per cento e di conseguenza aver diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata;
b) per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione in favore dell'istante dell'indennità dovuta con decorrenza come per legge o di quella che verrà accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
L' ha chiesto di “Rigettare la domanda di controparte in quanto infondata e non provata;
- In CP_1 subordine, nella denegata ipotesi in cui si riconosca la spettanza del diritto alla pensione anticipata, che ciò avvenga nel rispetto delle cd. “finestre d'accesso” previste dalla legge”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Come correttamente dedotto dall , dagli atti CP_1 risulta che “Al fine di usufruire anticipatamente alla pensione di vecchiaia è necessario il possesso non soltanto del requisito amministrativo (anagrafico e contributivo) ma anche del requisito CP_ sanitario consistente in uno stato di invalidità superiore all'80%, riconosciuto da parte dell .
Ma nessuno dei requisiti di legge è posseduto da parte della ricorrente. Non sussiste, in primis, il requisito contributivo: infatti, alla data del 13/07/2018 (ultima contribuzione presente in estratto) le settimane utili sono pari a 1006 e non a 1040 quanto richiesto per il diritto. Per altro verso, il requisito sanitario dell'invalidità al 80% non è stato riconosciuto in sede amministrativa da parte CP_ della commissione medica , tanto è che si è giunti al rigetto della domanda”.
Nelle note scritte, la ricorrente ha ammesso il difetto del requisito contributivo, deducendo che
“Preso atto dell'eccezione dell'istituto in merito alla mancanza del requisito contributivo solo in data odierna, non essendo contestato in sede di rigetto di domanda amministrativa né in sede di CP_ ricorso al comitato provinciale , altresì, considerato che alla luce del conteggio contributivo dall'estratto conto della ricorrente risultano 1037 contributi pari ad un'anzianità di 19,94 anni e che la ricorrente comunque ha maturato almeno n. 3 contributi figurativi, essendo invalida civile al 77% dal marzo 2022; considerato inoltre che il 1987 è coperto solo da 13 settimane in quanto ha avuto una maternità e che pertanto a tale contribuzione di 13 settimane ne devono essere aggiunte altre
22, si chiede un breve rinvio per il deposito del certificato di nascita del figlio, avvenuta nel 1987, tale da soddisfare il requisito amministrativo, si ripete, solo oggi contestato dall'istituto”.
L'istanza di rinvio non può essere accolta sotto due profili.
In primo luogo, il requisito contributivo rientra tra i fatti costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che la sussistenza dello stesso deve essere dedotta e dimostrata dalla ricorrente,
a pena di decadenza, già nell'atto introduttivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 414
c.p.c. e 2697 c.c.; non rileva in senso contrario il fatto che esso non fosse stato contestato nella fase amministrativa, in quanto l'onere di contestazione specifica opera solo in fase giudiziale ex art. 416 c.p.c. e solo la mancata contestazione in tale fase consente di ritenere provati i fatti.
In secondo luogo, i contributi per maternità di cui si chiede l'accredito risalirebbero al 1987 e pertanto (oltre a non essere, almeno allo stato, documentati) sarebbero ampiamente prescritti.
In ogni caso, si deve rilevare che, con riferimento al requisito sanitario, la ricorrente si è limitata a dedurre che “La ricorrente causa delle sue gravi condizioni di salute è incapace a prestare alcun tipo di attività lavorativa e a relazionarsi socialmente con l'ambiente lavorativo circostante”.
Si tratta di deduzioni assolutamente generiche, prive di qualsiasi riferimento alle patologie da cui è affetta la ricorrente, per cui la CTU richiesta appare meramente esplorativa.
Anche sotto tale profilo, quindi, la richiesta di rinvio non può essere accolta.
2 Come correttamente dedotto dall , “Né la sussistenza di tale invalidità grave, al momento in CP_1 cui è stata presentata la domanda amministrativa, è stata provata da controparte non essendo stata compiuta neppure una scarna elencazione delle patologie che giustificherebbero un giudizio medico con esito diverso. È evidente, allora, che la CTU che si richiede in via istruttoria assume CP_ carattere esclusivamente esplorativo: l' si oppone fermamente a che venga disposta CTU”.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 26/11/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 04/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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