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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7303 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2898/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, in data 4 dicembre 2025, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2898 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
T R A
(C.F. ), in persona del presidente Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Iadecola in virtù di delega in calce al ricorso in appello, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ( Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , nella qualità di Controparte_1 C.F._1
responsabile del , rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Annalisa Nardozi e Giovanni Andrea Todini, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo pec:
Email_2
APPELLATO
r.g. n. 2898/2021 1 E
(P.I. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
FR AN in virtù di procura alle liti depositata in allegato alla memoria del 28.03.2025, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'omonima azienda in Via Armando Fabi s.n.c., Palazzina A – 1° Piano Parte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento delle suesposte ragioni:
-accogliere il presente appello e, per l'effetto, confermare le ordinanze-ingiunzioni opposte;
- con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore della . Parte_1
Per l'appellato : Controparte_1
“L'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, voglia rigettare l'appello proposto dalla avverso l'impugnata sentenza n. 903/2020 del Tribunale di Parte_1
SS per i motivi tutti di cui al presente atto e, comunque, perché infondato in fatto ed in diritto.
In subordine, chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi tutti di cui al presente atto e di cui alle ulteriori difese svolte in primo grado dal
Dr. voglia dichiarare nulle, illegittime e comunque prive di effetti giuridici CP_1
le ordinanze-ingiunzioni impugnate in primo grado con ogni conseguente statuizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione e/o comunque la non debenza delle somme di cui nelle suddette ordinanze ingiunzioni viene richiesto il pagamento.
In via ulteriormente subordinata, chiedono che l'Ecc.mo Corte d'Appello adita, in caso di accoglimento parziale della presente opposizione, voglia comunque ridurre le somme dovute al minimo edittale con l'applicazione anche della continuazione relativamente ai singoli anni. Sempre e comunque con vittoria di spese”.
Per l'appellata : Controparte_4
r.g. n. 2898/2021 2 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla avverso l'impugnata sentenza n. 903/2020 del Tribunale di Parte_1
SS per le ragioni di cui sopra. Con vittoria di spese di lite secondo il principio della soccombenza processuale”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con le ordinanze ingiunzioni nn. 35-36-37-38-39-40-41-42-43, notificate in data 15.02.2018, la ingiungeva agli odierni appellati il Parte_1
pagamento in solido della somma complessiva di € 110.050,02 per l'incompleta ed inesatta tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti per gli anni 2009-2010-
2011 ex artt. 190 comma 1 e 258 del d.lgs. n. 152/2006 sulla scorta dei verbali di contestazione nn. 21-22-23-24-25-26-27-28-29/2013 elevati dal Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e notificati in data 02.03.2013.
I soggetti ingiunti proponevano ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981 nei confronti Pa nella nonché del Corpo Polizia dell'ente medesimo, Parte_1
chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzioni impugnate.
In particolare, l'azienda unità sanitaria locale nel prosieguo) Pt_2
impugnava le menzionate ordinanze, lamentando:
1. La prescrizione del diritto azionato;
2. La mancata contestazione immediata delle presunte violazioni;
3.
L'assenza di responsabilità nel merito dell'azienda sanitaria;
4. L'errata rappresentazione dei fatti siccome contestati e la non corrispondenza tra la condotta accertata e la norma applicata.
Il procedimento veniva riunito a quello instaurato da , Controparte_1
direttore sanitario del presidio ospedaliero di , avverso le medesime CP_2
ordinanze, nel quale si censurava:
1. L'inesistenza delle ordinanze-ingiunzioni per carenza di potere dell'organo che le ha sottoscritte;
2. La prescrizione della pretesa sanzionatoria;
3. L'inesistenza della notificazione delle ordinanze;
3.
L'estraneità del ricorrente alle condotte contestate, anche in considerazione della complessità delle procedure in esame tale da escludere il dolo ovvero la r.g. n. 2898/2021 3 colpa del direttore sanitario;
4. L'illegittimità dei verbali di contestazione per violazione delle norme procedimentali di cui alla l. 689/1981; 5. La circostanza che nel periodo oggetto di contestazione non rivestiva l'incarico di responsabile del presidio ospedaliero di . CP_2
La si costituiva in entrambi i procedimenti, poi Parte_1
riuniti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. Con sentenza n. 903/2020, pubblicata in data 26.11.2020, il Tribunale di
SS ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del
Corpo di Polizia provinciale perché privo di autonoma capacità processuale ed ha accolto l'opposizione, annullando le ordinanze-ingiunzioni perché emanate in carenza di potere, condannando la al pagamento delle Parte_1
spese.
3. Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 24.11.2020 e non notificata, la ha interposto tempestivamente appello, rassegnando le Parte_1
conclusioni riportate in epigrafe ed articolando i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa nel contraddittorio tra le parti, atteso che il ricorso introduttivo della le era stato notificato a mezzo p.e.c. dalla Pt_3
cancelleria del Tribunale di SS mancante della pagina 10 ed il giudice di prime cure non aveva accolto la sua istanza di rimessione in termini finalizzata a controdedurre sulle allegazioni dell' ivi contenute. Controparte_3
Con il secondo motivo contesta la ritenuta insussistenza del requisito dell'urgenza a conforto della disposta immediata eseguibilità del decreto del
Presidente della provincia n. 3/2018, da ravvisarsi nella necessità di riorganizzazione del Corpo di Polizia provinciale in ragione della vacanza del
Comandante.
Con il terzo motivo evidenzia l'inutilità della delega del potere di emettere ordinanze ingiunzioni conferita dal Segretario Direttore generale al Vice comandante della Polizia provinciale sulla scorta del decreto del Presidente della provincia n. 3/2018, rilevato che:
1. Tale potere è conferito direttamente ai dirigenti in servizio presso l'ente locale dall'art. 107 del d.lgs 267/2000 (TUEL nel prosieguo);
2. Con il decreto n. 171/2015 il Presidente della Provincia aveva già attribuito il potere di ordinanza ingiunzione in materia ambientale al r.g. n. 2898/2021 4 Comandante della Polizia provinciale;
3. Il Vice comandante è chiamato dal
Regolamento del Corpo della Polizia provinciale che offre in comunicazione a sostituire il Comandante in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.
Con gli altri motivi la ripropone le difese spiegate nel giudizio di Parte_1
primo grado sulle quali il Tribunale non si era pronunciato in ragione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dagli ingiunti:
1. Il direttore sanitario è responsabile della gestione del presidio ospedaliero anche rispetto all'attività dei predecessori sulle quali è chiamato ad esperire controlli;
2. La prescrizione della pretesa sanzionatoria non era imminente al momento dell'accertamento da parte del Corpo forestale delle violazioni degli artt. 190 e
258 del Codice dell'ambiente;
3. La vigenza dell'obbligo normativo di comunicazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per gli anni oggetto di accertamento (2009-2011);
4. La ricorrenza nel caso in esame della fattispecie più grave di cui all'art. 190 e 258, comma 1 del Codice dell'ambiente, la quale sanziona l'incompleta od inesatta tenuta dei registri, e non di quella di cui all'art. 258, comma 5 del medesimo Codice, relativa a comunicazioni incomplete od inesatte di dati comunque ricostruibili aliunde;
5. La sussistenza della responsabilità in solido dei soggetti ingiunti, il direttore sanitario del presidio ospedaliero e l'azienda sanitaria in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in caso di esternalizzazione del servizio di gestione dei rifiuti poiché entrambi titolari di una posizione di garanzia;
6. La correttezza della quantificazione delle sanzioni applicate dal Comando della Polizia provinciale.
Si costituivano in giudizio gli odierni appellati, i quali chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. L'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Si impone, preliminarmente, il rigetto del primo motivo con il quale la lamenta la nullità della sentenza impugnata da correlarsi alla lesione Parte_1
del diritto di difesa nel contraddittorio tra le parti poiché il ricorso proposto dall' le veniva notificato mancante della pagina 10 relativa al Controparte_3
punto n. 5.
Al riguardo, va precisato che ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.lgs. n.150/2011 il ricorso con il quale si propone l'opposizione ed il decreto di fissazione r.g. n. 2898/2021 5 dell'udienza sono notificati all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza a cura della cancelleria.
Nel caso di specie, la notificazione è stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata;
il ricorso depositato in cancelleria dalla è stato scansionato Pt_3
privo della pag. 10 e, dunque, allegato alla p.e.c. inviata all'ente opposto.
Ebbene, dalla disamina della memoria di costituzione della Parte_1
depositata nel giudizio di primo grado si evince che la ha
[...] Parte_1
dedotto in relazione al punto n. 5 del ricorso dell' nel quale la ricorrente Pt_3
invocava l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 8 l. 689/1981 nella denegata ipotesi in cui le ordinanze ingiunzioni fossero state confermate.
Si soggiunge che nel procedimento connesso instaurato dal CP_1
successivamente riunito, come anticipato, a quello promosso dall'azienda sanitaria avverso le medesime ordinanze, la contestava diffusamente Parte_1
l'invocata applicazione dell'art. 8 della l. 689/1981.
Alla luce di quanto precede, può ritenersi che la nullità della notifica sia stata sanata per raggiungimento dello scopo.
5. I motivi secondo e terzo devono, invece, essere dichiarati inammissibili poiché l'appellante ha articolato allegazioni nuove rispetto a quanto dedotto nel giudizio di primo grado, incorrendo, così, nel divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c., che, come noto, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le allegazioni non esplicate in primo grado, non potendo le stesse essere veicolate in appello, pena la trasformazione del giudizio di appello da revisio prioris instantiae a novum iudicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento (vedasi sul punto Cass. n. 9211/2022, Cass. n.
2529/2018).
In particolare, con il secondo motivo l'appellante rileva che il requisito dell'urgenza posto a fondamento della clausola di immediata eseguibilità, ex art. 134, comma 4 del TUEL, contenuta nel decreto del Presidente della
Provincia n. 37/2018 dovesse ravvisarsi nella necessità di riorganizzare il Corpo di Polizia provinciale, stante la vacanza del Comandante.
Si tratta, senza dubbio, di una deduzione nuova, non articolata nel giudizio di primo grado nel quale, invece, l'ente aveva allegato che l'urgenza dovesse r.g. n. 2898/2021 6 ritenersi in re ipsa, vista l'imminenza della prescrizione delle sanzioni irrogate per gli illeciti contestati con le ordinanze-ingiunzioni impugnate.
Con il terzo motivo, invece, l'appellante sottolinea l'inutilità della delega del potere di emettere ordinanze ingiunzioni conferita con la determina n.
98/2018 dal Segretario-direttore generale al Vice comandante della Polizia provinciale in attuazione del decreto del Presidente della provincia n. 3/2018, mentre nel giudizio di primo grado aveva, piuttosto, ritenuto la valida e rituale attribuzione del potere di ordinanza ingiunzione al Vice comandante della
Polizia provinciale di per il tramite della determina n. 98/2018 Parte_1
attuativa del decreto n. 3/2018.
A suffragio delle nuove deduzioni, l'appellante ha offerto in comunicazione il Regolamento del Corpo della polizia provinciale di anch'esso Parte_1
depositato solo nel giudizio d'appello ed ha richiamato il decreto 171/2015 che, tuttavia, non ha depositato.
Se tali nuove allegazioni fossero ritenute ammissibili, si sconfinerebbe dal perimetro del giudizio di appello quale mezzo di gravame parzialmente devolutivo.
6. La sentenza di primo grado è rimasta pertanto impermeabile all'apparato censorio dell'Ente appellante. Preme, tuttavia, a questa Corte evidenziare che l'atto od il provvedimento amministrativo adottato da un organo o soggetto privo del potere amministrativo è invalido;
segnatamente, esso è annullabile se la carenza di potere è in concreto, ipotesi ricorrente nel caso di specie. È, invece, nullo se il difetto di potere si apprezza in astratto.
In ogni caso, non può ritenersi che il detto vizio determini l'inesistenza dell'atto, la quale sussiste allorquando esso difetti degli elementi consustanziali necessari per qualificarlo come tale.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 siccome aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
r.g. n. 2898/2021 7 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
9.603,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da corrispondere in favore di ciascuna parte appellata.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma, il 04.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
r.g. n. 2898/2021 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, in data 4 dicembre 2025, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2898 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
T R A
(C.F. ), in persona del presidente Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Iadecola in virtù di delega in calce al ricorso in appello, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ( Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , nella qualità di Controparte_1 C.F._1
responsabile del , rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Annalisa Nardozi e Giovanni Andrea Todini, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo pec:
Email_2
APPELLATO
r.g. n. 2898/2021 1 E
(P.I. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
FR AN in virtù di procura alle liti depositata in allegato alla memoria del 28.03.2025, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'omonima azienda in Via Armando Fabi s.n.c., Palazzina A – 1° Piano Parte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento delle suesposte ragioni:
-accogliere il presente appello e, per l'effetto, confermare le ordinanze-ingiunzioni opposte;
- con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore della . Parte_1
Per l'appellato : Controparte_1
“L'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, voglia rigettare l'appello proposto dalla avverso l'impugnata sentenza n. 903/2020 del Tribunale di Parte_1
SS per i motivi tutti di cui al presente atto e, comunque, perché infondato in fatto ed in diritto.
In subordine, chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi tutti di cui al presente atto e di cui alle ulteriori difese svolte in primo grado dal
Dr. voglia dichiarare nulle, illegittime e comunque prive di effetti giuridici CP_1
le ordinanze-ingiunzioni impugnate in primo grado con ogni conseguente statuizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione e/o comunque la non debenza delle somme di cui nelle suddette ordinanze ingiunzioni viene richiesto il pagamento.
In via ulteriormente subordinata, chiedono che l'Ecc.mo Corte d'Appello adita, in caso di accoglimento parziale della presente opposizione, voglia comunque ridurre le somme dovute al minimo edittale con l'applicazione anche della continuazione relativamente ai singoli anni. Sempre e comunque con vittoria di spese”.
Per l'appellata : Controparte_4
r.g. n. 2898/2021 2 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla avverso l'impugnata sentenza n. 903/2020 del Tribunale di Parte_1
SS per le ragioni di cui sopra. Con vittoria di spese di lite secondo il principio della soccombenza processuale”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con le ordinanze ingiunzioni nn. 35-36-37-38-39-40-41-42-43, notificate in data 15.02.2018, la ingiungeva agli odierni appellati il Parte_1
pagamento in solido della somma complessiva di € 110.050,02 per l'incompleta ed inesatta tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti per gli anni 2009-2010-
2011 ex artt. 190 comma 1 e 258 del d.lgs. n. 152/2006 sulla scorta dei verbali di contestazione nn. 21-22-23-24-25-26-27-28-29/2013 elevati dal Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e notificati in data 02.03.2013.
I soggetti ingiunti proponevano ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981 nei confronti Pa nella nonché del Corpo Polizia dell'ente medesimo, Parte_1
chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzioni impugnate.
In particolare, l'azienda unità sanitaria locale nel prosieguo) Pt_2
impugnava le menzionate ordinanze, lamentando:
1. La prescrizione del diritto azionato;
2. La mancata contestazione immediata delle presunte violazioni;
3.
L'assenza di responsabilità nel merito dell'azienda sanitaria;
4. L'errata rappresentazione dei fatti siccome contestati e la non corrispondenza tra la condotta accertata e la norma applicata.
Il procedimento veniva riunito a quello instaurato da , Controparte_1
direttore sanitario del presidio ospedaliero di , avverso le medesime CP_2
ordinanze, nel quale si censurava:
1. L'inesistenza delle ordinanze-ingiunzioni per carenza di potere dell'organo che le ha sottoscritte;
2. La prescrizione della pretesa sanzionatoria;
3. L'inesistenza della notificazione delle ordinanze;
3.
L'estraneità del ricorrente alle condotte contestate, anche in considerazione della complessità delle procedure in esame tale da escludere il dolo ovvero la r.g. n. 2898/2021 3 colpa del direttore sanitario;
4. L'illegittimità dei verbali di contestazione per violazione delle norme procedimentali di cui alla l. 689/1981; 5. La circostanza che nel periodo oggetto di contestazione non rivestiva l'incarico di responsabile del presidio ospedaliero di . CP_2
La si costituiva in entrambi i procedimenti, poi Parte_1
riuniti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. Con sentenza n. 903/2020, pubblicata in data 26.11.2020, il Tribunale di
SS ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del
Corpo di Polizia provinciale perché privo di autonoma capacità processuale ed ha accolto l'opposizione, annullando le ordinanze-ingiunzioni perché emanate in carenza di potere, condannando la al pagamento delle Parte_1
spese.
3. Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 24.11.2020 e non notificata, la ha interposto tempestivamente appello, rassegnando le Parte_1
conclusioni riportate in epigrafe ed articolando i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa nel contraddittorio tra le parti, atteso che il ricorso introduttivo della le era stato notificato a mezzo p.e.c. dalla Pt_3
cancelleria del Tribunale di SS mancante della pagina 10 ed il giudice di prime cure non aveva accolto la sua istanza di rimessione in termini finalizzata a controdedurre sulle allegazioni dell' ivi contenute. Controparte_3
Con il secondo motivo contesta la ritenuta insussistenza del requisito dell'urgenza a conforto della disposta immediata eseguibilità del decreto del
Presidente della provincia n. 3/2018, da ravvisarsi nella necessità di riorganizzazione del Corpo di Polizia provinciale in ragione della vacanza del
Comandante.
Con il terzo motivo evidenzia l'inutilità della delega del potere di emettere ordinanze ingiunzioni conferita dal Segretario Direttore generale al Vice comandante della Polizia provinciale sulla scorta del decreto del Presidente della provincia n. 3/2018, rilevato che:
1. Tale potere è conferito direttamente ai dirigenti in servizio presso l'ente locale dall'art. 107 del d.lgs 267/2000 (TUEL nel prosieguo);
2. Con il decreto n. 171/2015 il Presidente della Provincia aveva già attribuito il potere di ordinanza ingiunzione in materia ambientale al r.g. n. 2898/2021 4 Comandante della Polizia provinciale;
3. Il Vice comandante è chiamato dal
Regolamento del Corpo della Polizia provinciale che offre in comunicazione a sostituire il Comandante in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.
Con gli altri motivi la ripropone le difese spiegate nel giudizio di Parte_1
primo grado sulle quali il Tribunale non si era pronunciato in ragione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dagli ingiunti:
1. Il direttore sanitario è responsabile della gestione del presidio ospedaliero anche rispetto all'attività dei predecessori sulle quali è chiamato ad esperire controlli;
2. La prescrizione della pretesa sanzionatoria non era imminente al momento dell'accertamento da parte del Corpo forestale delle violazioni degli artt. 190 e
258 del Codice dell'ambiente;
3. La vigenza dell'obbligo normativo di comunicazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per gli anni oggetto di accertamento (2009-2011);
4. La ricorrenza nel caso in esame della fattispecie più grave di cui all'art. 190 e 258, comma 1 del Codice dell'ambiente, la quale sanziona l'incompleta od inesatta tenuta dei registri, e non di quella di cui all'art. 258, comma 5 del medesimo Codice, relativa a comunicazioni incomplete od inesatte di dati comunque ricostruibili aliunde;
5. La sussistenza della responsabilità in solido dei soggetti ingiunti, il direttore sanitario del presidio ospedaliero e l'azienda sanitaria in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in caso di esternalizzazione del servizio di gestione dei rifiuti poiché entrambi titolari di una posizione di garanzia;
6. La correttezza della quantificazione delle sanzioni applicate dal Comando della Polizia provinciale.
Si costituivano in giudizio gli odierni appellati, i quali chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. L'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Si impone, preliminarmente, il rigetto del primo motivo con il quale la lamenta la nullità della sentenza impugnata da correlarsi alla lesione Parte_1
del diritto di difesa nel contraddittorio tra le parti poiché il ricorso proposto dall' le veniva notificato mancante della pagina 10 relativa al Controparte_3
punto n. 5.
Al riguardo, va precisato che ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.lgs. n.150/2011 il ricorso con il quale si propone l'opposizione ed il decreto di fissazione r.g. n. 2898/2021 5 dell'udienza sono notificati all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza a cura della cancelleria.
Nel caso di specie, la notificazione è stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata;
il ricorso depositato in cancelleria dalla è stato scansionato Pt_3
privo della pag. 10 e, dunque, allegato alla p.e.c. inviata all'ente opposto.
Ebbene, dalla disamina della memoria di costituzione della Parte_1
depositata nel giudizio di primo grado si evince che la ha
[...] Parte_1
dedotto in relazione al punto n. 5 del ricorso dell' nel quale la ricorrente Pt_3
invocava l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 8 l. 689/1981 nella denegata ipotesi in cui le ordinanze ingiunzioni fossero state confermate.
Si soggiunge che nel procedimento connesso instaurato dal CP_1
successivamente riunito, come anticipato, a quello promosso dall'azienda sanitaria avverso le medesime ordinanze, la contestava diffusamente Parte_1
l'invocata applicazione dell'art. 8 della l. 689/1981.
Alla luce di quanto precede, può ritenersi che la nullità della notifica sia stata sanata per raggiungimento dello scopo.
5. I motivi secondo e terzo devono, invece, essere dichiarati inammissibili poiché l'appellante ha articolato allegazioni nuove rispetto a quanto dedotto nel giudizio di primo grado, incorrendo, così, nel divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c., che, come noto, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le allegazioni non esplicate in primo grado, non potendo le stesse essere veicolate in appello, pena la trasformazione del giudizio di appello da revisio prioris instantiae a novum iudicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento (vedasi sul punto Cass. n. 9211/2022, Cass. n.
2529/2018).
In particolare, con il secondo motivo l'appellante rileva che il requisito dell'urgenza posto a fondamento della clausola di immediata eseguibilità, ex art. 134, comma 4 del TUEL, contenuta nel decreto del Presidente della
Provincia n. 37/2018 dovesse ravvisarsi nella necessità di riorganizzare il Corpo di Polizia provinciale, stante la vacanza del Comandante.
Si tratta, senza dubbio, di una deduzione nuova, non articolata nel giudizio di primo grado nel quale, invece, l'ente aveva allegato che l'urgenza dovesse r.g. n. 2898/2021 6 ritenersi in re ipsa, vista l'imminenza della prescrizione delle sanzioni irrogate per gli illeciti contestati con le ordinanze-ingiunzioni impugnate.
Con il terzo motivo, invece, l'appellante sottolinea l'inutilità della delega del potere di emettere ordinanze ingiunzioni conferita con la determina n.
98/2018 dal Segretario-direttore generale al Vice comandante della Polizia provinciale in attuazione del decreto del Presidente della provincia n. 3/2018, mentre nel giudizio di primo grado aveva, piuttosto, ritenuto la valida e rituale attribuzione del potere di ordinanza ingiunzione al Vice comandante della
Polizia provinciale di per il tramite della determina n. 98/2018 Parte_1
attuativa del decreto n. 3/2018.
A suffragio delle nuove deduzioni, l'appellante ha offerto in comunicazione il Regolamento del Corpo della polizia provinciale di anch'esso Parte_1
depositato solo nel giudizio d'appello ed ha richiamato il decreto 171/2015 che, tuttavia, non ha depositato.
Se tali nuove allegazioni fossero ritenute ammissibili, si sconfinerebbe dal perimetro del giudizio di appello quale mezzo di gravame parzialmente devolutivo.
6. La sentenza di primo grado è rimasta pertanto impermeabile all'apparato censorio dell'Ente appellante. Preme, tuttavia, a questa Corte evidenziare che l'atto od il provvedimento amministrativo adottato da un organo o soggetto privo del potere amministrativo è invalido;
segnatamente, esso è annullabile se la carenza di potere è in concreto, ipotesi ricorrente nel caso di specie. È, invece, nullo se il difetto di potere si apprezza in astratto.
In ogni caso, non può ritenersi che il detto vizio determini l'inesistenza dell'atto, la quale sussiste allorquando esso difetti degli elementi consustanziali necessari per qualificarlo come tale.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 siccome aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
r.g. n. 2898/2021 7 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
9.603,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da corrispondere in favore di ciascuna parte appellata.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma, il 04.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
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