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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 17073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17073 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 03/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 56458 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappre tata e difesa ai fini del Parte_2 presente atto dall'Avv. Lorenzo Aureli (C.F. - PEC C.F._1
– fax 06/3212296) ed Email_1 tudio Legale in Roma, Via Michele Mercati n. 51 giusta delega in calce al presente atto opponente e
(già Controparte_1
“ cietà Controparte_2 con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (di seguito per brevità anche solo “ ), con CP_3 sede in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa, n. 1, isc gistro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM/758300, codice fiscale P.IVA_2 in persona dell'Avv. Francesco Leggiadro, codice fiscale C.F._2
, in qualità di institore della predetta società, in virtù dei poteri
[...] conferiti con procura per Notaio Dott. del 12/04/2012 Persona_1
Rep. N. 78037/19600, rappresentata e d ippo Nesticò del Foro di Firenze, C.F. , pec C.F._3
elettivamente domiciliata presso e Email_2
Celli del Foro di Roma, C.F.
, in Roma (RM), piazza Monteleone di Spoleto, n. C.F._4
, in virtù di procura alle liti Email_3 in calce rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83 c.p.c., con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancellaria al seguente indirizzo: telefax n. 055 217334 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
Opposto
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Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 15556/2023, emesso in data 17.10.2021 dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 66950/2022. Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 3.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ARTT. 132 E 127 ter – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Preliminarmente era stata con sentenza parziale resa la declaratoria d'ammissibilità dell'opposizione per mancato decorso del termine di decadenza previsto dagli artt.641 e 645 c.p.c.. Nel merito la causa era stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo del monitorio, non abbinato al momento della decisione. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 3.11.2022, la (di seguito Controparte_1 anche solo “ ) ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma, CP_3
l'emissione 16.10.2023, nel procedimento iscritto al ruolo n.r.g.a.c.c. 66950/2022, ingiunzione di pagamento in suo favore, a carico della società , cod. fisc. e part. iva con sede a Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Riano, n. 1/3 (doc. 3), della somma capitale complessiva al 25.10.2022 pari ad € 143.585,62, oltre interessi moratori, ex art. 3, 4 e 5 D.lgs. n. 231/2002, che matureranno fino al saldo effettivo per le causali di cui appresso;
oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 2.135,00 per compensi, in €. 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. A sostegno del procedimento monitorio ha esposto e dedotto :
1) di essere proprietaria dell'immobile posto in via Flaminia Nuova, n. 204, Stazione di Roma Vigna Clara, destinato all'esercizio commerciale di bar/ristorante e rivendita tabacchi, oltre ad una area esterna antistante l'esercizio di circa 60 mq ubicata nel piazzale della medesima stazione sita in Roma (RM);
2) Tale immobile risulta identificato al C.F. del Comune di Roma al foglio 233 p.lla 968 e foglio 234 p.lla 618;
3) In data 21/05/1999, allora gestrice del Controparte_4 contratto di locazione dell'im errovie dello Stato S.p.a., oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., concedeva in locazione in favore di con sede a Roma, via F. Crispi, n. 10, cod. fisc e Parte_3
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part. Iva n. l'immobile posto in via Flaminia Nuova, n. 204, P.IVA_3 Co Stazione Clara, destinato all'esercizio commerciale di bar/ristorante e rivendita tabacchi, oltre ad una area esterna antistante l'esercizio di circa 60 mq ubicata nel piazzale della medesima stazione (doc. 1). Il suddetto contratto è stato successivamente registrato in data 28.11.2006 presso L'Ufficio delle Entrate di Roma (doc. 2). 4) Il contratto di locazione uso commerciale in discussione è stato successivamente oggetto di due cessioni in occasione di altrettante cessioni di ramo d'azienda e l'attuale intestataria risulta essere la società Parte_1
cod. fisc. e part. iva con sede a Roma, via Rian
[...] P.IVA_1
(doc. 3).
5) La durata della locazione era stabilita in anni 6 + 6, a decorrere dal 11.7.1999 al 31.06.2005;
6) Il canone annuo di locazione veniva concordato nella somma di lire 42.000.000, pari ad euro 21.691,19, oltre iva, come canone base di euro 1.807,60, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, nonché un conguaglio – se positivo – fino alla concorrenza della percentuale del 9% sul fatturato annuo, al netto dell'iva;
7) Con nota prot. PTRM\PRT\P\2010\0007850 del 10.05.2010 CP_3
, tramite la società di servizi del gruppo, inviava alla
[...] Controparte_5 duttrice formale disdetta pe rattuale del Parte_1
30.06.2011, a mezzo raccomandata a/r ricevuta dalla società conduttrice il 13.05.2010 (doc. 4). 8) Con comunicazione prot. PTPR\PRT\P\2011\0022458 del 6.7.2011, sempre invitava Cervisia S.p.a. a riconsegnare Controparte_5
l'immobile di cui .2011 (doc. 5).
9) non provvedeva al rilascio dell'immobile, rilascio Parte_1 oggi oggetto di autonomo procedimento di rilascio per finita locazione;
10) si rendeva inoltre morosa nel pagamento del Parte_1 canone di locazione dal 1.3.2017 al 4.8.2021;
11) Con diffida inviata via pec del 13.9.2021 (doc. 6), la ricorrente per il tramite di intimava a il pagamento dei Controparte_5 Parte_1 canoni scaduti e non corrisposti e relativi al periodo dal 1.3.2017 al 4.8.2021, per un importo complessivo, relativo alla sola parte fissa del canone di € 112.592,53 oltre agli interessi di mora. 12) non ha ad oggi provveduto al pagamento dei Parte_1 canoni arr ontano, limitatamente alla parte fissa prevista dal contratto, ad € 143.585,62, come risulta dal conteggio aggiornato al 25.10.2022 (doc. 7). Ha allegato in copia:
1) contratto di locazione del 21/05/1999 relativo all'immobile posto in Roma, via Flaminia Nuova, n. 204, Stazione Roma Vigna Clara;
2) Ricevuta della Registrazione del Contratto di locazione;
3) Cessione ramo d'azienda del 28/02/2006;
4) Disdetta per scadenza contrattuale del 10.5.2010;
5) Intimazione al rilascio dell'immobile del 6.7.2011;
6) Diffida al pagamento dei canoni scaduti del 13.9.2021;
7) Conteggio aggiornato della morosità di Parte_1
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Avverso il d.i. n. 15556/2023 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 16.10.2023 nel procedimento n.R.G. 66950/2022, ha proposto opposizione l'ingiunta con ricorso depositato in data 11.12.2023, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a codesto On.le Tribunale, affinché - fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, comm 2 c.p.c. - accolga il presente ricorso in opposizione e per l'effetto, ogni contraria istanza e deduzione reietta, voglia: a) in via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare l'eventuale richiesta di concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 15556/2023 (R.G. 66950/2022), emesso in data 17.10.2021, poiché la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
b) in via principale, in accoglimento dell'opposizione formulata rigettare la domanda di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. di pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, compensi ed onorari come per legge, oltre alla refusione del contributo unificato versato”. Ha eccepito la prescrizione quinquennale, in parte, della pretesa ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile con decorrenza dalla data di deposito della richiesta di ingiunzione. Nel merito la pretesa della locatrice è priva di pregio posto che: 1.- Il 7 marzo 2006 la acquisiva la gestione della Parte_1 struttura in questione da CP_6
La struttura prese ondizioni di degrado con problemi di infiltrazioni d'acqua sia dal pavimento che dal soffitto. L'acquisizione e la gestione della suddetta struttura da parte della comportavano Parte_1 quindi ingenti costi relativi a lavori di man traordinaria e miglioramenti igienico-sanitari (primo fra tutti l'allaccio alla fognatura all'epoca inesistente) necessari per rendere l'ambiente conforme agli standard normativi.
2.- Nonostante tali difficoltà, la società proseguiva con determinazione nell'attività, incoraggiata dalle promesse di CP_5 riguardo a futuri interventi di ristrutturazione della stazione che avrebbero comportato un aumento della clientela e dei relativi incassi.
3.- Nondimeno in data 22 ottobre 2015 comunicava CP_5
l'avvio di "...interventi di manutenzione straordinaria..." annunciando la chiusura dell'atrio della stazione ma senza specificare una data precisa di inizio. 4.- Nel corso dei lunghissimi e lentissimi lavori, il bar risentiva notevolmente delle conseguenze di questa situazione. La presenza costante di polvere derivante dai lavori, infatti, rendeva impossibile la produzione di pasti freschi, costringendo la società all'acquisto di prodotti confezionati da terzi con conseguente aumento dei costi operativi. Inoltre, i rumori provenienti dal cantiere causavano notevoli disagi alla clientela che quindi cominciava a diminuire gradualmente.
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5.- Al fine di attenuare alcune di queste difficoltà venivano temporaneamente installati bagni chimici. Ma non solo. Per fronteggiare lo stato di totale abbandono della stazione, infatti, l'odierna ricorrente a proprie spese manteneva il decoro della struttura intervenendo anche sull'impermeabilità del tetto e in generale contro le vetustà dello stesso. Tali circostanze, tuttavia, non riuscivano ad attenuare i gravi e considerevoli disagi per la clientela che era portatrice di frequenti lamentele.
6.- In tale contesto sopraggiungeva poi la pandemia da COVID-19 che complicava ulteriormente la situazione, portando alla chiusura temporanea del bar. La mancanza di affluenza di clienti rendeva infatti impossibile per la il mantenimento in attività dell'esercizio. Parte_1
7.- Tutte le su riportate circostanze creavano difficoltà eccezionali alla che non era quindi in grado di corrispondere il canone. Pt_1
Di qui la necessità che l'Ill.mo Tribunale adito valuti la possibilità e di annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto. Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la
[...]
(già “ Controparte_1 [...] età c Controparte_2 soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (di seguito per brevità anche solo “ ) contestando l'avversa CP_3 opposizione e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e disattesa:
- in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la presente opposizione inammissibile, perché tardiva rispetto al termine stabilito dall'art. 641, comma 1, c.p.c., confermando il predetto decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza del caso e di legge, per le causali di cui in narrativa;
- in via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., perché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito, in via principale: (a) accertare e dichiarare come effettivamente dovute dalla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in favore di “ CP_1 [...]
, in perso l' Controparte_1
Leggiadro, in qualità di institore della predetta società, le somme originariamente azionate da quest'ultima in via monitoria a mezzo dell'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, rigettare l'opposizione ex adverso proposta, confermando il predetto decreto;
(b) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esatto corrispettivo – ove diverso da quello ingiunto – dovuto dalla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in favore di “
[...]
, in perso Controparte_1
Leggiadro, in qualità di institore della predetta società e, per l'effetto,
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condannare la prima al pagamento in favore della seconda dell'importo così accertato, oltre interessi moratori ex art. 3, 4, 5, D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto fino al saldo effettivo;
- in ogni caso condannare parte opponente al rimborso a favore di parte opposta dei compensi professionali e delle spese, oltre CAP ed IVA come per legge, del presente giudizio.
In via istruttoria, si chiede occorrendo, considerato che la controparte non contesta il quantum debeatur, la concessione di consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica della quantificazione della morosità complessiva indicata da nella somma di € 143.585,62, CP_3 come risulta dal conteggio aggiornato al 25.10.2022 di cui al doc. 7) del fascicolo monitorio dei canoni in relazione al contratto di locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile posto in via Flaminia Nuova, n. 204, Stazione di Roma Vigna Clara, destinato all'esercizio commerciale di bar/ristorante e rivendita tabacchi, oltre ad una area esterna antistante l'esercizio di circa 60 mq ubicata nel piazzale della medesima stazione sita in Roma (RM). Tale immobile risulta identificato al C.F. del Comune di Roma al foglio 233 p.lla 968 e foglio 234 p.lla 618.>> Ha prodotto i seguenti documenti:
doc. 1) ricorso in opposizione notificato a mezzo pec in data 24 gennaio 2024;
doc. 2) fascicolo del grado monitorio;
doc. 3) una prima notifica del decreto ingiuntivo a mezzo pec il 23/10/2023, risultata negativa con “avviso di mancata consegna”;
doc. 4) la notifica del decreto ingiuntivo presso la sede della società, risultata negativa, e quella presso la residenza del legale rappresentante della società, signora perfezionatasi in data 31/10/2023; Parte_2
doc. 5) il sollecito di pagamento del 17/02/2017;
doc. 6) l'intimazione del 10/05/2017;
doc. 7) l'intimazione di pagamento del 23/04/2018;
doc. 8) l'intimazione di pagamento del 3/09/2018;
doc. 9) l'intimazione del 24/02/2020;
doc. 10) l'intimazione di pagamento del 28/08/2020;
doc. 11) l'intimazione di pagamento del 15/12/2020;
doc. 12) la diffida di pagamento dei canoni scaduti del 13/09/2021 per l'importo di € 112.592,53, con la ricevuta di consegna della pec del 13/09/2021.
doc. 13) visura camerale della società del 20.05.24 III. Avuto riguardo al merito va considerato che: "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla
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situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"(cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione. Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633 c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo parziale od inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza
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dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533). Applicando siffatti principi al caso in esame, all'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che la parte ricorrente, attrice in senso sostanziale abbia dimostrato, com'era suo onere, l'esistenza, il contenuto del contratto di locazione e la sua efficacia con riferimento all'individuazione dell'oggetto della prestazione: canoni di locazione. Invero, agli atti risultano prodotti, con allegazione al fascicolo di parte ricorrente opposta il contratto di locazione e solleciti di pagamento. Il versamento delle pigioni costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione giacchè la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione. Il decreto ingiuntivo appare, pertanto, correttamente pronunciato ed emesso. IV. In via preliminare di merito la pretesa creditoria non appare prescritta in considerazione degli atti interruttivi della prescrizione debitamente ricevuti dal destinatario, rappresentati dal sollecito di pagamento del 17/02/2017; dalle intimazioni del 10/05/2017, del 23/04/2018; del 3/09/2018; del 24/02/2020; del 28/08/2020; del 15/12/2020 e del 13/09/2021. Il riferimento, nello specifico, è al sollecito di pagamento del 17/02/2017, per l'importo di € 17.757,70 (perfezionatasi per compiuta giacenza e riconosciuto dallo scambio di corrispondenza intercorso con il legale rappresentante della società signora Parte_2 doc. 5), all'intimazione del 10/05/2017 per l'importo di € 24.375,40 (con avviso di ricevimento del 16/05/2017 e riconoscimento del debito da parte della signora con impegno di questa a pagare subito un Parte_2 acconto pari al 25%/30% del dovuto ed il saldo entro il 15/06/2017; doc. 6), all'intimazione di pagamento del 23/04/2018 per l'importo di € 44.338,37 (doc. 7), all'intimazione di pagamento del 3/09/2018 per l'importo di € 53.272,47 (regolarmente ricevuto dopo il cambio di indirizzo;
doc. 8), all'intimazione del 24/02/2020 per l'importo di € 75.883,27 (doc. 9), all'intimazione di pagamento del 28/08/2020 per l'importo di € 84.817,37 (inviato e ricevuto a mezzo pec;
doc. 10), all'intimazione di pagamento del 15/12/2020 per l'importo di € 100,258,67 (inviata via pec ed e-mail; doc. 11), alla diffida di pagamento dei canoni scaduti del 13/09/2021 per l'importo di € 112.592,53 (già in atti sub. doc. 6) fascicolo monitorio, ma qui allegata con la ricevuta di consegna della pec del 13/09/2021; doc. 12).
Non sono provate ma contestate fermamente le circostanze attinenti alle condizioni di degrado della stazione della stazione all'interno della quale si trovava l'immobile locato, di lavori di straordinaria manutenzione
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a detta di controparte annunziati da che avrebbero avuto CP_5 ripercussioni negative sull'attività co ed, infine, per il sopraggiungere della pandemia covid-19 che avrebbero comportato difficoltà eccezionali per la società e per la capacità di questa di adempiere al pagamento del canone di locazione.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si svolge secondo le forme del rito del lavoro, i fatti allegati nel ricorso per ingiunzione devono ritenersi non contestati e quindi l'opposto è sollevato dall'onere della prova, se l'opponente non ha richiesto l'ammissione a prova contraria e se ha effettuato, come nel caso in esame, una contestazione generica, fatta di affermazioni apodittiche e clausole di stile.
Come altrettanto noto, nel rito del lavoro l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e quindi l'opponente deve compiere tutte le attività ivi previste, a pena di decadenza, tra le quali l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti.
In assenza di prove documentali versate in atti con il proprio ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, nonché di richieste istruttorie ivi contenute e volte a dimostrare le affermazioni avversarie, l'opponente non ha superato l'onere della prova sul medesimo incombente.
Né potrà controparte ovviare alla propria inerzia probatoria ora, perché decaduta dal potere di chiedere istanze istruttorie, le quali risulterebbero inammissibili perché tardive.
L'esistenza del credito è dimostrata attraverso la produzione in giudizio del contratto di locazione in forza del quale viene richiesto il pagamento dell'ingente corrispettivo a titolo di canoni di locazione rimasto inevaso.
Questa difesa ha, quindi, provato i fatti che costituiscono il fondamento del proprio diritto di credito, così assolvendo in ambito contrattuale all'onere probatorio sulla medesima gravante ex art. 2697 c.c..
Al lume delle argomentazioni che precedono non resta che rigettare l'opposizione.
V. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte opposta, con applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e succ. modifiche, dei medi tariffari. La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario farne espressa menzione
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
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1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15556/2023, emesso in data 17.10.2021 dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 66950/2022, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; n. 15556/2023, emesso in data 17.10.2021 dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 66950/2022.
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in euro 14.103,00 oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., come per legge. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 3/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c., con trattazione scritta. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 03/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 56458 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappre tata e difesa ai fini del Parte_2 presente atto dall'Avv. Lorenzo Aureli (C.F. - PEC C.F._1
– fax 06/3212296) ed Email_1 tudio Legale in Roma, Via Michele Mercati n. 51 giusta delega in calce al presente atto opponente e
(già Controparte_1
“ cietà Controparte_2 con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (di seguito per brevità anche solo “ ), con CP_3 sede in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa, n. 1, isc gistro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM/758300, codice fiscale P.IVA_2 in persona dell'Avv. Francesco Leggiadro, codice fiscale C.F._2
, in qualità di institore della predetta società, in virtù dei poteri
[...] conferiti con procura per Notaio Dott. del 12/04/2012 Persona_1
Rep. N. 78037/19600, rappresentata e d ippo Nesticò del Foro di Firenze, C.F. , pec C.F._3
elettivamente domiciliata presso e Email_2
Celli del Foro di Roma, C.F.
, in Roma (RM), piazza Monteleone di Spoleto, n. C.F._4
, in virtù di procura alle liti Email_3 in calce rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83 c.p.c., con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancellaria al seguente indirizzo: telefax n. 055 217334 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
Opposto
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Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 15556/2023, emesso in data 17.10.2021 dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 66950/2022. Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 3.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ARTT. 132 E 127 ter – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Preliminarmente era stata con sentenza parziale resa la declaratoria d'ammissibilità dell'opposizione per mancato decorso del termine di decadenza previsto dagli artt.641 e 645 c.p.c.. Nel merito la causa era stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo del monitorio, non abbinato al momento della decisione. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 3.11.2022, la (di seguito Controparte_1 anche solo “ ) ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma, CP_3
l'emissione 16.10.2023, nel procedimento iscritto al ruolo n.r.g.a.c.c. 66950/2022, ingiunzione di pagamento in suo favore, a carico della società , cod. fisc. e part. iva con sede a Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Riano, n. 1/3 (doc. 3), della somma capitale complessiva al 25.10.2022 pari ad € 143.585,62, oltre interessi moratori, ex art. 3, 4 e 5 D.lgs. n. 231/2002, che matureranno fino al saldo effettivo per le causali di cui appresso;
oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 2.135,00 per compensi, in €. 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. A sostegno del procedimento monitorio ha esposto e dedotto :
1) di essere proprietaria dell'immobile posto in via Flaminia Nuova, n. 204, Stazione di Roma Vigna Clara, destinato all'esercizio commerciale di bar/ristorante e rivendita tabacchi, oltre ad una area esterna antistante l'esercizio di circa 60 mq ubicata nel piazzale della medesima stazione sita in Roma (RM);
2) Tale immobile risulta identificato al C.F. del Comune di Roma al foglio 233 p.lla 968 e foglio 234 p.lla 618;
3) In data 21/05/1999, allora gestrice del Controparte_4 contratto di locazione dell'im errovie dello Stato S.p.a., oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., concedeva in locazione in favore di con sede a Roma, via F. Crispi, n. 10, cod. fisc e Parte_3
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part. Iva n. l'immobile posto in via Flaminia Nuova, n. 204, P.IVA_3 Co Stazione Clara, destinato all'esercizio commerciale di bar/ristorante e rivendita tabacchi, oltre ad una area esterna antistante l'esercizio di circa 60 mq ubicata nel piazzale della medesima stazione (doc. 1). Il suddetto contratto è stato successivamente registrato in data 28.11.2006 presso L'Ufficio delle Entrate di Roma (doc. 2). 4) Il contratto di locazione uso commerciale in discussione è stato successivamente oggetto di due cessioni in occasione di altrettante cessioni di ramo d'azienda e l'attuale intestataria risulta essere la società Parte_1
cod. fisc. e part. iva con sede a Roma, via Rian
[...] P.IVA_1
(doc. 3).
5) La durata della locazione era stabilita in anni 6 + 6, a decorrere dal 11.7.1999 al 31.06.2005;
6) Il canone annuo di locazione veniva concordato nella somma di lire 42.000.000, pari ad euro 21.691,19, oltre iva, come canone base di euro 1.807,60, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, nonché un conguaglio – se positivo – fino alla concorrenza della percentuale del 9% sul fatturato annuo, al netto dell'iva;
7) Con nota prot. PTRM\PRT\P\2010\0007850 del 10.05.2010 CP_3
, tramite la società di servizi del gruppo, inviava alla
[...] Controparte_5 duttrice formale disdetta pe rattuale del Parte_1
30.06.2011, a mezzo raccomandata a/r ricevuta dalla società conduttrice il 13.05.2010 (doc. 4). 8) Con comunicazione prot. PTPR\PRT\P\2011\0022458 del 6.7.2011, sempre invitava Cervisia S.p.a. a riconsegnare Controparte_5
l'immobile di cui .2011 (doc. 5).
9) non provvedeva al rilascio dell'immobile, rilascio Parte_1 oggi oggetto di autonomo procedimento di rilascio per finita locazione;
10) si rendeva inoltre morosa nel pagamento del Parte_1 canone di locazione dal 1.3.2017 al 4.8.2021;
11) Con diffida inviata via pec del 13.9.2021 (doc. 6), la ricorrente per il tramite di intimava a il pagamento dei Controparte_5 Parte_1 canoni scaduti e non corrisposti e relativi al periodo dal 1.3.2017 al 4.8.2021, per un importo complessivo, relativo alla sola parte fissa del canone di € 112.592,53 oltre agli interessi di mora. 12) non ha ad oggi provveduto al pagamento dei Parte_1 canoni arr ontano, limitatamente alla parte fissa prevista dal contratto, ad € 143.585,62, come risulta dal conteggio aggiornato al 25.10.2022 (doc. 7). Ha allegato in copia:
1) contratto di locazione del 21/05/1999 relativo all'immobile posto in Roma, via Flaminia Nuova, n. 204, Stazione Roma Vigna Clara;
2) Ricevuta della Registrazione del Contratto di locazione;
3) Cessione ramo d'azienda del 28/02/2006;
4) Disdetta per scadenza contrattuale del 10.5.2010;
5) Intimazione al rilascio dell'immobile del 6.7.2011;
6) Diffida al pagamento dei canoni scaduti del 13.9.2021;
7) Conteggio aggiornato della morosità di Parte_1
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Avverso il d.i. n. 15556/2023 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 16.10.2023 nel procedimento n.R.G. 66950/2022, ha proposto opposizione l'ingiunta con ricorso depositato in data 11.12.2023, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a codesto On.le Tribunale, affinché - fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, comm 2 c.p.c. - accolga il presente ricorso in opposizione e per l'effetto, ogni contraria istanza e deduzione reietta, voglia: a) in via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare l'eventuale richiesta di concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 15556/2023 (R.G. 66950/2022), emesso in data 17.10.2021, poiché la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
b) in via principale, in accoglimento dell'opposizione formulata rigettare la domanda di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. di pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, compensi ed onorari come per legge, oltre alla refusione del contributo unificato versato”. Ha eccepito la prescrizione quinquennale, in parte, della pretesa ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile con decorrenza dalla data di deposito della richiesta di ingiunzione. Nel merito la pretesa della locatrice è priva di pregio posto che: 1.- Il 7 marzo 2006 la acquisiva la gestione della Parte_1 struttura in questione da CP_6
La struttura prese ondizioni di degrado con problemi di infiltrazioni d'acqua sia dal pavimento che dal soffitto. L'acquisizione e la gestione della suddetta struttura da parte della comportavano Parte_1 quindi ingenti costi relativi a lavori di man traordinaria e miglioramenti igienico-sanitari (primo fra tutti l'allaccio alla fognatura all'epoca inesistente) necessari per rendere l'ambiente conforme agli standard normativi.
2.- Nonostante tali difficoltà, la società proseguiva con determinazione nell'attività, incoraggiata dalle promesse di CP_5 riguardo a futuri interventi di ristrutturazione della stazione che avrebbero comportato un aumento della clientela e dei relativi incassi.
3.- Nondimeno in data 22 ottobre 2015 comunicava CP_5
l'avvio di "...interventi di manutenzione straordinaria..." annunciando la chiusura dell'atrio della stazione ma senza specificare una data precisa di inizio. 4.- Nel corso dei lunghissimi e lentissimi lavori, il bar risentiva notevolmente delle conseguenze di questa situazione. La presenza costante di polvere derivante dai lavori, infatti, rendeva impossibile la produzione di pasti freschi, costringendo la società all'acquisto di prodotti confezionati da terzi con conseguente aumento dei costi operativi. Inoltre, i rumori provenienti dal cantiere causavano notevoli disagi alla clientela che quindi cominciava a diminuire gradualmente.
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5.- Al fine di attenuare alcune di queste difficoltà venivano temporaneamente installati bagni chimici. Ma non solo. Per fronteggiare lo stato di totale abbandono della stazione, infatti, l'odierna ricorrente a proprie spese manteneva il decoro della struttura intervenendo anche sull'impermeabilità del tetto e in generale contro le vetustà dello stesso. Tali circostanze, tuttavia, non riuscivano ad attenuare i gravi e considerevoli disagi per la clientela che era portatrice di frequenti lamentele.
6.- In tale contesto sopraggiungeva poi la pandemia da COVID-19 che complicava ulteriormente la situazione, portando alla chiusura temporanea del bar. La mancanza di affluenza di clienti rendeva infatti impossibile per la il mantenimento in attività dell'esercizio. Parte_1
7.- Tutte le su riportate circostanze creavano difficoltà eccezionali alla che non era quindi in grado di corrispondere il canone. Pt_1
Di qui la necessità che l'Ill.mo Tribunale adito valuti la possibilità e di annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto. Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la
[...]
(già “ Controparte_1 [...] età c Controparte_2 soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (di seguito per brevità anche solo “ ) contestando l'avversa CP_3 opposizione e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e disattesa:
- in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la presente opposizione inammissibile, perché tardiva rispetto al termine stabilito dall'art. 641, comma 1, c.p.c., confermando il predetto decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza del caso e di legge, per le causali di cui in narrativa;
- in via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., perché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito, in via principale: (a) accertare e dichiarare come effettivamente dovute dalla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in favore di “ CP_1 [...]
, in perso l' Controparte_1
Leggiadro, in qualità di institore della predetta società, le somme originariamente azionate da quest'ultima in via monitoria a mezzo dell'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, rigettare l'opposizione ex adverso proposta, confermando il predetto decreto;
(b) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esatto corrispettivo – ove diverso da quello ingiunto – dovuto dalla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in favore di “
[...]
, in perso Controparte_1
Leggiadro, in qualità di institore della predetta società e, per l'effetto,
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condannare la prima al pagamento in favore della seconda dell'importo così accertato, oltre interessi moratori ex art. 3, 4, 5, D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto fino al saldo effettivo;
- in ogni caso condannare parte opponente al rimborso a favore di parte opposta dei compensi professionali e delle spese, oltre CAP ed IVA come per legge, del presente giudizio.
In via istruttoria, si chiede occorrendo, considerato che la controparte non contesta il quantum debeatur, la concessione di consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica della quantificazione della morosità complessiva indicata da nella somma di € 143.585,62, CP_3 come risulta dal conteggio aggiornato al 25.10.2022 di cui al doc. 7) del fascicolo monitorio dei canoni in relazione al contratto di locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile posto in via Flaminia Nuova, n. 204, Stazione di Roma Vigna Clara, destinato all'esercizio commerciale di bar/ristorante e rivendita tabacchi, oltre ad una area esterna antistante l'esercizio di circa 60 mq ubicata nel piazzale della medesima stazione sita in Roma (RM). Tale immobile risulta identificato al C.F. del Comune di Roma al foglio 233 p.lla 968 e foglio 234 p.lla 618.>> Ha prodotto i seguenti documenti:
doc. 1) ricorso in opposizione notificato a mezzo pec in data 24 gennaio 2024;
doc. 2) fascicolo del grado monitorio;
doc. 3) una prima notifica del decreto ingiuntivo a mezzo pec il 23/10/2023, risultata negativa con “avviso di mancata consegna”;
doc. 4) la notifica del decreto ingiuntivo presso la sede della società, risultata negativa, e quella presso la residenza del legale rappresentante della società, signora perfezionatasi in data 31/10/2023; Parte_2
doc. 5) il sollecito di pagamento del 17/02/2017;
doc. 6) l'intimazione del 10/05/2017;
doc. 7) l'intimazione di pagamento del 23/04/2018;
doc. 8) l'intimazione di pagamento del 3/09/2018;
doc. 9) l'intimazione del 24/02/2020;
doc. 10) l'intimazione di pagamento del 28/08/2020;
doc. 11) l'intimazione di pagamento del 15/12/2020;
doc. 12) la diffida di pagamento dei canoni scaduti del 13/09/2021 per l'importo di € 112.592,53, con la ricevuta di consegna della pec del 13/09/2021.
doc. 13) visura camerale della società del 20.05.24 III. Avuto riguardo al merito va considerato che: "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla
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situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"(cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione. Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633 c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo parziale od inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza
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dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533). Applicando siffatti principi al caso in esame, all'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che la parte ricorrente, attrice in senso sostanziale abbia dimostrato, com'era suo onere, l'esistenza, il contenuto del contratto di locazione e la sua efficacia con riferimento all'individuazione dell'oggetto della prestazione: canoni di locazione. Invero, agli atti risultano prodotti, con allegazione al fascicolo di parte ricorrente opposta il contratto di locazione e solleciti di pagamento. Il versamento delle pigioni costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione giacchè la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione. Il decreto ingiuntivo appare, pertanto, correttamente pronunciato ed emesso. IV. In via preliminare di merito la pretesa creditoria non appare prescritta in considerazione degli atti interruttivi della prescrizione debitamente ricevuti dal destinatario, rappresentati dal sollecito di pagamento del 17/02/2017; dalle intimazioni del 10/05/2017, del 23/04/2018; del 3/09/2018; del 24/02/2020; del 28/08/2020; del 15/12/2020 e del 13/09/2021. Il riferimento, nello specifico, è al sollecito di pagamento del 17/02/2017, per l'importo di € 17.757,70 (perfezionatasi per compiuta giacenza e riconosciuto dallo scambio di corrispondenza intercorso con il legale rappresentante della società signora Parte_2 doc. 5), all'intimazione del 10/05/2017 per l'importo di € 24.375,40 (con avviso di ricevimento del 16/05/2017 e riconoscimento del debito da parte della signora con impegno di questa a pagare subito un Parte_2 acconto pari al 25%/30% del dovuto ed il saldo entro il 15/06/2017; doc. 6), all'intimazione di pagamento del 23/04/2018 per l'importo di € 44.338,37 (doc. 7), all'intimazione di pagamento del 3/09/2018 per l'importo di € 53.272,47 (regolarmente ricevuto dopo il cambio di indirizzo;
doc. 8), all'intimazione del 24/02/2020 per l'importo di € 75.883,27 (doc. 9), all'intimazione di pagamento del 28/08/2020 per l'importo di € 84.817,37 (inviato e ricevuto a mezzo pec;
doc. 10), all'intimazione di pagamento del 15/12/2020 per l'importo di € 100,258,67 (inviata via pec ed e-mail; doc. 11), alla diffida di pagamento dei canoni scaduti del 13/09/2021 per l'importo di € 112.592,53 (già in atti sub. doc. 6) fascicolo monitorio, ma qui allegata con la ricevuta di consegna della pec del 13/09/2021; doc. 12).
Non sono provate ma contestate fermamente le circostanze attinenti alle condizioni di degrado della stazione della stazione all'interno della quale si trovava l'immobile locato, di lavori di straordinaria manutenzione
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a detta di controparte annunziati da che avrebbero avuto CP_5 ripercussioni negative sull'attività co ed, infine, per il sopraggiungere della pandemia covid-19 che avrebbero comportato difficoltà eccezionali per la società e per la capacità di questa di adempiere al pagamento del canone di locazione.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si svolge secondo le forme del rito del lavoro, i fatti allegati nel ricorso per ingiunzione devono ritenersi non contestati e quindi l'opposto è sollevato dall'onere della prova, se l'opponente non ha richiesto l'ammissione a prova contraria e se ha effettuato, come nel caso in esame, una contestazione generica, fatta di affermazioni apodittiche e clausole di stile.
Come altrettanto noto, nel rito del lavoro l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e quindi l'opponente deve compiere tutte le attività ivi previste, a pena di decadenza, tra le quali l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti.
In assenza di prove documentali versate in atti con il proprio ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, nonché di richieste istruttorie ivi contenute e volte a dimostrare le affermazioni avversarie, l'opponente non ha superato l'onere della prova sul medesimo incombente.
Né potrà controparte ovviare alla propria inerzia probatoria ora, perché decaduta dal potere di chiedere istanze istruttorie, le quali risulterebbero inammissibili perché tardive.
L'esistenza del credito è dimostrata attraverso la produzione in giudizio del contratto di locazione in forza del quale viene richiesto il pagamento dell'ingente corrispettivo a titolo di canoni di locazione rimasto inevaso.
Questa difesa ha, quindi, provato i fatti che costituiscono il fondamento del proprio diritto di credito, così assolvendo in ambito contrattuale all'onere probatorio sulla medesima gravante ex art. 2697 c.c..
Al lume delle argomentazioni che precedono non resta che rigettare l'opposizione.
V. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte opposta, con applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e succ. modifiche, dei medi tariffari. La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario farne espressa menzione
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
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1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15556/2023, emesso in data 17.10.2021 dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 66950/2022, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; n. 15556/2023, emesso in data 17.10.2021 dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 66950/2022.
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in euro 14.103,00 oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., come per legge. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 3/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c., con trattazione scritta. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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