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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13013 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al 39714 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
in proprio, rappresentata e difesa dall'Avvocato RAUL C.F._1
CAROSI del foro di Roma, c.f. , elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio in Roma, via Quintilio Varo n. 112, tel. 3470904193, fax
0697656992, PEC , MAIL Email_1
Email_2 parte attrice contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
(cod. fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, in persona del Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale (C.F.
), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia per P.IVA_2 legge (PEC: . Email_3 parte convenuta
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FATTO
Giova riportare i fatti per come narrati dalla parte attrice. La sig.ra Parte_1
, figlia di e di in giovane età,
[...] Parte_2 Parte_3 quasi neonata, per sfuggire ai rastrellamenti tedeschi fu affidata dai genitori nel
1943 alle cure delle Suore presso l'Istituto delle Mestre Pie Filippini in via Arco
De' Ginnasi, come attestato con provvedimento del 25/09/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nascosta sotto l'identità di bambina orfana cristiana, in modo da non renderla riconoscibile alle ricerche delle forze armate tedesche. La bambina visse in clandestinità sino alla venuta degli alleati. Pertanto, l'odierna parte attrice agisce per il risarcimento dei crimini subiti. I tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco, ma anche la cui responsabilità sulla Repubblica Federale di Germania (Bundesrepublik
Deutschland). A riprova dei fatti sopra narrati vi è la seguente documentazione: provvedimento di conferimento della cittadinanza onoraria, la documentazione storica raccolta dalla CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea, nonché nel libro ricerca "Memorie del 1943" di
[...]
. Astrologo, nonché nel libro "L'Istruzione è l'arma più potente Persona_1 per cambiare il mondo - Memoria nostra" a cura di Maria Ausilia Mancini, pag.
83. Pertanto, la sig.ra ha subito i seguenti crimini di guerra, quali la Parte_1 discriminazione, la persecuzione razziale, l'esilio, tutte condotte che configurano reati anche per il Codice penale italiano, nonché violazione dei diritti
Costituzionali previsti interamente dalla prima e seconda parte della Costituzione
Italian, senza considerare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
Stante i crimini a cui è stato sottoposto, con il presente atto chiede il risarcimento dei danni morali e materiali, patrimoniali e non patrimoniali patiti nel corso della
Seconda guerra mondiale ad opera dalle forze armate del Terzo Reich.
Concludeva chiedendo fosse dichiarata la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice ha subito a causa della persecuzione, della fuga, e delle conseguenze sulla
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condizione di vita fisica e psichica e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese.
La Germania non si costituiva.
La difesa erariale costituendosi chiedeva di affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_2
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data
[...] antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
rigettare la domanda perché infondata;
in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine ai fatti denunciati costitutivi dell'illecito civile;
nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese secondo giustizia.
All'udienza del 18.3.2025 il giudice dopo l'istruttoria assegnava i termini ex art.190 c.p.c. e la causa era posta in decisione sulla scorta delle rispettive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella
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fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra
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o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di
Roma vi rientra, altresì, la “persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività”.
Nel caso di specie, l'attrice è stata costretta, in seguito all'emanazione delle leggi razziali italiane e all'applicazione della normativa antiebraica, a sopportare quanto segue: “in giovane età, quasi neonata, per sfuggire ai rastrellamenti tedeschi fu affidato dai genitori nel 1943 alle cure delle Suore presso l'Istituto delle Mestre
Pie Filippini in via Arco De' Ginnasi, come attestato con provvedimento del
25/09/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nascosta sotto l'identità di bambina orfana cristiana, in modo da non renderla riconoscibile alle ricerche delle forze armate tedesche. La bambina visse in clandestinità sino alla venuta degli alleati”.
Tali fatti – in quanto sussumibili nella nozione di atti persecutori di cui all'art.7 dello Statuto di Roma - rientrano senza dubbio nella fattispecie di crimini di
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guerra o contro l'umanità come sopra definita. Ne consegue l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i
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principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e
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post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La causa del danno.
Le condotte descritte configurano senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 Cost. meritevole di essere risarcita ai sensi dell'art.2059 c.c. Impedire ad una cittadina di vivere liberamente per come sopra descritto costituisce un atto discriminatorio posto in essere in violazione di un diritto fondamentale e, pertanto, rientrante nella fattispecie di crimine contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma.
Occorre, tuttavia, operare una precisazione in quanto il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento del diritto al risarcimento per crimini contro l'umanità quale presupposto per l'accesso al Fondo di cui all'art.43 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale fondo è stato istituito presso il Controparte_2
con una precisa finalità che emerge dalla lettura dello stesso art.43
[...] rubricato: “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945”.
Pertanto, rilevano ai fini dell'accesso allo stesso unicamente le violazioni commesse ad opera della Germania nazista nei confronti di cittadini italiani. La privazione della libertà e la segregazione razziale patite sono riconducibili alle leggi antisemite adottate durante il fascismo al fine di emarginare e degradare gli
Ebrei, riducendo le loro opportunità di vita, inclusa l'istruzione.
Anche nel certificato prodotto, a conferma di quanto osservato, è scritto.
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In Italia, le leggi razziali fasciste furono promulgate a partire dal 1938, con una serie di regi decreti firmati da Vittorio MA III. Tra i provvedimenti più significativi vi fu il Regio Decreto-legge n. 1340 del 5 settembre 1938, che espulse gli studenti e gli insegnanti ebrei dalle scuole e dalle università italiane. Il
Regio Decreto del 17 novembre 1938, noto anche come “Decreto-legge per la difesa della razza italiana” che vietava i matrimoni tra ebrei e non ebrei e imponeva una serie di restrizioni sul lavoro e sulla proprietà, oltre a discriminare gli ebrei in diversi ambiti della vita pubblica e privata. Tali leggi discriminatorie ebbero conseguenze drammatiche per la comunità ebraica italiana: migliaia di persone persero il lavoro, la casa e i propri diritti, venendo di fatto emarginate dalla società.
Ne discende che tali atti persecutori, per quanto se ne riconosca la oggettiva alta drammaticità, non possono essere tenuti in considerazione da questo Giudice al fine di liquidare il risarcimento del danno a valere sul Fondo di cui all'art. 43 del
Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 in quanto quest'ultimo si riferisce unicamente ai crimini di guerra o contro l'umanità commessi dalla Germania nazista.
Pertanto, la domanda di risarcimento per i danni patiti dalla parte attrice, in seguito alle inenarrabili vicende vissute, è rigettata.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla gravità oggettiva dei fatti narrati i quali seppur non strettamente e direttamente riconducibili alla
Germania e, quindi, solo normativamente non risarcibili per la invocata legge sono, comunque, di spaventosa ed inaudita gravità.
P.Q.M.
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il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di risarcimento proposta dalla parte attrice;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 24.9.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al 39714 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
in proprio, rappresentata e difesa dall'Avvocato RAUL C.F._1
CAROSI del foro di Roma, c.f. , elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio in Roma, via Quintilio Varo n. 112, tel. 3470904193, fax
0697656992, PEC , MAIL Email_1
Email_2 parte attrice contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
(cod. fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, in persona del Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale (C.F.
), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia per P.IVA_2 legge (PEC: . Email_3 parte convenuta
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FATTO
Giova riportare i fatti per come narrati dalla parte attrice. La sig.ra Parte_1
, figlia di e di in giovane età,
[...] Parte_2 Parte_3 quasi neonata, per sfuggire ai rastrellamenti tedeschi fu affidata dai genitori nel
1943 alle cure delle Suore presso l'Istituto delle Mestre Pie Filippini in via Arco
De' Ginnasi, come attestato con provvedimento del 25/09/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nascosta sotto l'identità di bambina orfana cristiana, in modo da non renderla riconoscibile alle ricerche delle forze armate tedesche. La bambina visse in clandestinità sino alla venuta degli alleati. Pertanto, l'odierna parte attrice agisce per il risarcimento dei crimini subiti. I tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco, ma anche la cui responsabilità sulla Repubblica Federale di Germania (Bundesrepublik
Deutschland). A riprova dei fatti sopra narrati vi è la seguente documentazione: provvedimento di conferimento della cittadinanza onoraria, la documentazione storica raccolta dalla CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea, nonché nel libro ricerca "Memorie del 1943" di
[...]
. Astrologo, nonché nel libro "L'Istruzione è l'arma più potente Persona_1 per cambiare il mondo - Memoria nostra" a cura di Maria Ausilia Mancini, pag.
83. Pertanto, la sig.ra ha subito i seguenti crimini di guerra, quali la Parte_1 discriminazione, la persecuzione razziale, l'esilio, tutte condotte che configurano reati anche per il Codice penale italiano, nonché violazione dei diritti
Costituzionali previsti interamente dalla prima e seconda parte della Costituzione
Italian, senza considerare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
Stante i crimini a cui è stato sottoposto, con il presente atto chiede il risarcimento dei danni morali e materiali, patrimoniali e non patrimoniali patiti nel corso della
Seconda guerra mondiale ad opera dalle forze armate del Terzo Reich.
Concludeva chiedendo fosse dichiarata la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice ha subito a causa della persecuzione, della fuga, e delle conseguenze sulla
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condizione di vita fisica e psichica e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese.
La Germania non si costituiva.
La difesa erariale costituendosi chiedeva di affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_2
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data
[...] antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
rigettare la domanda perché infondata;
in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine ai fatti denunciati costitutivi dell'illecito civile;
nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese secondo giustizia.
All'udienza del 18.3.2025 il giudice dopo l'istruttoria assegnava i termini ex art.190 c.p.c. e la causa era posta in decisione sulla scorta delle rispettive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella
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fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra
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o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di
Roma vi rientra, altresì, la “persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività”.
Nel caso di specie, l'attrice è stata costretta, in seguito all'emanazione delle leggi razziali italiane e all'applicazione della normativa antiebraica, a sopportare quanto segue: “in giovane età, quasi neonata, per sfuggire ai rastrellamenti tedeschi fu affidato dai genitori nel 1943 alle cure delle Suore presso l'Istituto delle Mestre
Pie Filippini in via Arco De' Ginnasi, come attestato con provvedimento del
25/09/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nascosta sotto l'identità di bambina orfana cristiana, in modo da non renderla riconoscibile alle ricerche delle forze armate tedesche. La bambina visse in clandestinità sino alla venuta degli alleati”.
Tali fatti – in quanto sussumibili nella nozione di atti persecutori di cui all'art.7 dello Statuto di Roma - rientrano senza dubbio nella fattispecie di crimini di
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guerra o contro l'umanità come sopra definita. Ne consegue l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i
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principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e
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post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La causa del danno.
Le condotte descritte configurano senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 Cost. meritevole di essere risarcita ai sensi dell'art.2059 c.c. Impedire ad una cittadina di vivere liberamente per come sopra descritto costituisce un atto discriminatorio posto in essere in violazione di un diritto fondamentale e, pertanto, rientrante nella fattispecie di crimine contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma.
Occorre, tuttavia, operare una precisazione in quanto il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento del diritto al risarcimento per crimini contro l'umanità quale presupposto per l'accesso al Fondo di cui all'art.43 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale fondo è stato istituito presso il Controparte_2
con una precisa finalità che emerge dalla lettura dello stesso art.43
[...] rubricato: “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945”.
Pertanto, rilevano ai fini dell'accesso allo stesso unicamente le violazioni commesse ad opera della Germania nazista nei confronti di cittadini italiani. La privazione della libertà e la segregazione razziale patite sono riconducibili alle leggi antisemite adottate durante il fascismo al fine di emarginare e degradare gli
Ebrei, riducendo le loro opportunità di vita, inclusa l'istruzione.
Anche nel certificato prodotto, a conferma di quanto osservato, è scritto.
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In Italia, le leggi razziali fasciste furono promulgate a partire dal 1938, con una serie di regi decreti firmati da Vittorio MA III. Tra i provvedimenti più significativi vi fu il Regio Decreto-legge n. 1340 del 5 settembre 1938, che espulse gli studenti e gli insegnanti ebrei dalle scuole e dalle università italiane. Il
Regio Decreto del 17 novembre 1938, noto anche come “Decreto-legge per la difesa della razza italiana” che vietava i matrimoni tra ebrei e non ebrei e imponeva una serie di restrizioni sul lavoro e sulla proprietà, oltre a discriminare gli ebrei in diversi ambiti della vita pubblica e privata. Tali leggi discriminatorie ebbero conseguenze drammatiche per la comunità ebraica italiana: migliaia di persone persero il lavoro, la casa e i propri diritti, venendo di fatto emarginate dalla società.
Ne discende che tali atti persecutori, per quanto se ne riconosca la oggettiva alta drammaticità, non possono essere tenuti in considerazione da questo Giudice al fine di liquidare il risarcimento del danno a valere sul Fondo di cui all'art. 43 del
Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 in quanto quest'ultimo si riferisce unicamente ai crimini di guerra o contro l'umanità commessi dalla Germania nazista.
Pertanto, la domanda di risarcimento per i danni patiti dalla parte attrice, in seguito alle inenarrabili vicende vissute, è rigettata.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla gravità oggettiva dei fatti narrati i quali seppur non strettamente e direttamente riconducibili alla
Germania e, quindi, solo normativamente non risarcibili per la invocata legge sono, comunque, di spaventosa ed inaudita gravità.
P.Q.M.
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il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di risarcimento proposta dalla parte attrice;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 24.9.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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