Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 208 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
Alessio Urru presso il cui studio in DE (NU) è elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del legale rappresentante, contumace,
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 18 giugno 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 41/2023 del Tribunale di Lanusei, sez. Lavoro, ed in accoglimento dei detti motivi, accogliere la domanda introduttiva e per l'effetto: a) revocare/annullare/disapplicare il provvedimento con cui l' ha chiesto alla sig.ra la restituzione dell'importo CP_1 Parte_1
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 giugno 2020 ha domandato al Tribunale di Parte_1
Lanusei in funzione di giudice del lavoro accertarsi l'illegittimità del provvedimento col quale l l'aveva dichiarata decaduta dal diritto di percepire la CP_1 [...]
non avendo ella trasmesso all' , entro trenta giorni Controparte_2 CP_1
dalla presentazione della domanda amministrativa, la dichiarazione presuntiva dei redditi percepiti in quel momento, e le aveva conseguentemente richiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito a tal titolo pari ad euro 6.558,77.
In particolare ha sostenuto che tale comunicazione, avuto riguardo alla normativa che regola il riconoscimento del predetto trattamento, non era dovuta.
Difatti il relativo obbligo sorge esclusivamente per coloro che già beneficiari della
[...]
, nelle more della fruizione di tale provvidenza, un rapporto di lavoro, circostanza Parte_2
nella specie insussistente giacchè ella era titolare di un rapporto di lavoro domestico da una data ben anteriore rispetto all'ottobre 2016, ossia dalla data in cui le era stato comunicato l'accoglimento della domanda volta ad ottenere detta prestazione.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell'avversa CP_1
domanda in quanto infondata avendo l' correttamente adottato il provvedimento CP_1
al recupero di somme non dovute alla ricorrente.
Il Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 41/2023 del 21 marzo 2023 ha rigettato il ricorso proposto dalla in quanto infondato. Pt_1
In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.
22/2015, dal leggersi in combinato col successivo art. 11, sul lavoratore che sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e che cessi da uno di tali rapporti per le causali ivi indicate, condizione nella quale la si era effettivamente Pt_1
venuta a trovare, gravi l'obbligo di comunicare all'Istituto il reddito annuo previsto.
Tale comunicazione la stessa aveva del tutto omesso incorrendo pertanto nella Pt_1
legittima revoca del beneficio in godimento e nella successiva azione recuperatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con un unico articolato motivo di appello ha contestato la fondatezza della Parte_1
sentenza di primo grado con riguardo alla interpretazione che il giudice ha dato degli artt. 9 ed 11 del D.lgs. n. 22/2015.
Ha in particolare censurato il provvedimento gravato laddove ha ritenuto che la sua descritta condotta omissiva abbia integrato i presupposti per la decadenza dal diritto di percepire la
NaSpI posto che tale grave conseguenza non è tra quelle previste dall'art. 11 del predetto decreto legislativo.
Da ciò discendeva il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge onde proseguire nella fruizione del beneficio in godimento fin dal 2016.
Ha quindi rassegnato le sovrascritte conclusioni.
2. La parte appellata, benchè ritualmente citata per la udienza del 18 giugno 2025 mediante la notifica dei relativi provvedimenti prodotti in atti, non si è costituita e pertanto va dichiarata contumace.
3. Nelle more del giudizio il difensore appellante, munito di apposita procura speciale prodotta in atti, con le note depositate il 3 aprile 2025 ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del ricorso in appello ed ha pertanto chiesto dichiararsi estinto il processo con esenzione dall'onere di rifondere le spese di lite a controparte, a quella data ancora non costituita in giudizio.
Tale volontà è stata poi confermata nelle note autorizzate depositate dalla stessa difesa appellante il 14 maggio 2025.
4. Ritiene il Collegio che, alla luce della volontà da ultimo rappresentata dalla parte appellante e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata, debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti dell' CP_1
5. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025 (est.
Scarpa), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale:
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di
3 merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n.
18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui CP_3
non costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso
[...]
e ad una pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n. 1168/1995).
4 L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo
(v. Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n.
10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, tale questione è superata posto che in sede di appello l' CP_1
come visto, risulta esser rimasto contumace talchè nulla deve disporre questa Corte in ordine al regime di regolazione delle spese di lite per questo grado di giudizio.
6. Infine, la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo
5 all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015
e n. 25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello attesa la contumacia dell'appellato CP_1
Così deciso in Cagliari il 19 giugno 2025.
L'estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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