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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 12114/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12114/2022, avente ad oggetto:
Cessione di azienda, riservata in decisione all'udienza 25/10/2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Attilio Panagrosso (CF: , elettivamente domiciliata in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 7
Paolo Bottigliero (CF: ) e dall'Avv. Leonardo Campaniello C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Orto Fontana C.F._5
1^Trav. N.2 Trentola-Ducenta, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale deducendo che Controparte_1
quest'ultimo aveva gestito la ricevitoria del Lotto sita in Aversa al Viale Europa n. 2
a far data dal mese di aprile 2019 e, quindi, condannarlo al pagamento di tutti i pagina 2 di 7 tributi, tasse e di ogni altro onere non ancora corrisposti, per complessivi € 18.311,00
quale differenza tra la somma effettivamente dovuta pari ad € 26.311,83 e la somma di € 8.000,00 a lei corrisposta dal . Deduceva a tal uopo di essere stata titolare CP_1
in via esclusiva della ditta individuale a suo nome con sede in Aversa alla Via
Vittorio Emanuele, poi trasferita al Viale Europa n.22, avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e pelletteria. Deduceva ancora di aver svolto nello stesso locale commerciale l'attività di ricevitoria del lotto n. CE0008-
NA0120, sempre ad ella intestata. Deduceva ancora che in data 8/1/2019 aveva chiesto e poi ottenuto in data 4/3/2019, dall Controparte_2 [...]
Controparte_3
, l'autorizzazione a trasferire la menzionata ricevitoria da Via
[...]
V. Emanuele n.26 a Viale Europa n.22, presso il , al Controparte_4
quale in data 29.9.2021, con atto repertorio n. 5376, cedeva la propria attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e pelletteria. Deduceva ancora che nello stesso atto veniva specificato che la ricevitoria del Lotto n. CE0008-NA0120,
pur essendo ubicata nei medesimi locali, non era stata oggetto di cessione. Deduceva
inoltre che il convenuto, sin dal mese di aprile del 2019, iniziava a gestire di fatto sia l'attività commerciale di vendita di cartoleria e pelletteria effettivamente ceduta, sia la detta ricevitoria non oggetto della cessione, ciò in forza di un accordo intervenuto tra le parti in cui era previsto che anche quest'ultima gestione fosse esercitata in via esclusiva da parte del al quale, al tal fine, la deduceva di aver CP_1 Pt_1
pagina 3 di 7 rilasciato a quest'ultimo, in data 15/9/2020, delega formale ad operare sul conto corrente dedicato alla gestione della ricevitoria a lei intestato. L'accordo prevedeva inoltre che il si sarebbe trattenuto gli incassi, con l'unico obbligo di non CP_1
prelevare quegli importi che la avrebbe dovuto versare a titolo di imposte e Pt_1
tasse all'Erario. Deduceva infine l'attrice che la gestione dell'attività, così svolta, era continuata in via formale fino al 31.10.2021 data della sua rinuncia alla concessione a suo nome e, poi, dall'1.11.2021 dal , al quale veniva rilasciata la concessione CP_1
dall Controparte_3
Si costituiva in giudizio il convenuto. il quale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda evidenziandone, la pretestuosità e l'infondatezza, in fatto ed in diritto.
Il G.U., dopo il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc. ritualmente acquisite agli atti, non ammetteva i mezzi istruttori e, ritenuta la causa provata in via documentale, quindi matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La domanda è infondata ed in quanto tale va rigettata con tutte le conseguenze.
Dalla lettura del contratto denominato “Cessione di azienda” del 29.9.2021
versato in atti dalle parti, l'unica attività commerciale ad essere ceduta dall'attrice risulta essere quella relativa al dettaglio di articoli di cartoleria e pelletteria, con espressa esclusione dell'attività di ricevitoria del Lotto n. CE0008-NA0120, la cui cessione per legge non risulta essere nella disponibilità del titolare;
ciò in quanto,
trattandosi di concessione di una rivendita di generi di monopolio, per essa non è pagina 4 di 7 previsto dalla normativa in materia il libero trasferimento tra soggetti privati, ma solo una particolare autorizzazione del tutto personale, in quanto vincolata all'esistenza di specifici requisiti in capo al soggetto richiedente, nonché ad una puntuale valutazione dell'operazione economico-commerciale.
La concessione ad esercitare l'attività di ricevitoria del Lotto, detenuta dalla pertanto, non poteva essere oggetto di libera cessione al Parte_1 CP_1
, per cui ogni vicenda gestionale relativa alla stessa rimaneva necessariamente
[...]
in capo all'attrice. Tra queste, soprattutto quella oggetto della presente domanda, e cioè della gestione fiscale dell'attività di cui non vi è alcuna prova agli atti di quanto dedotto dalla , e cioè di essere stata esclusiva del fino alla data di Pt_1 CP_1
nuova concessione a quest'ultimo dell'attività da parte dell Controparte_3
avvenuta con contratto del 14.10.2021.
Nessuna efficacia probatoria, pertanto, va riconosciuta al documento di delega rilasciata da parte dell'attrice in favore del , datato 15.9.2020, ad operare sul CP_1
suo conto corrente presso la , dipendenza di Aversa, che nulla prova in Parte_2
circa quanto dichiarato dalla sulla gestione esclusiva dell'attività di ricevitoria Pt_1
da parte del e, men che meno, sugli addotti sottostanti rapporti di dare e avere CP_1
tra le parti;
ciò in quanto, nella richiamata delega bancaria non esistono espressi riferimenti né alla gestione dell'attività commerciale ceduta con atto del 29.9.2021,
né tantomeno a quella della ricevitoria del Lotto, la cui concessione rimaneva ancora intestata all'attrice.
pagina 5 di 7 Allo stato, manca la prova documentale decisiva dell'assunzione dell'obbligo da parte del che la assume essere stato oggetto di accollo da parte di CP_1 Pt_1
quest'ultimo e cioè quello della pattuizione tra le parti del pagamento degli oneri fiscali a carico dell'attrice, relativi alla gestione della ricevitoria del Lotto n. CE0008-
NA0120, da parte del convenuto. Fatto per cui la domanda deve essere rigettata con tutte le conseguenze.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore del disputatum della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14
comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali
(cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
pagina 6 di 7 confronti di , così provvede: Controparte_1
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna a rimborsare alla parte convenuta le spese di Parte_1
lite, che si liquidano in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari.
Aversa, 29/1/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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