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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 719/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8188/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320249021557048000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4284/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate-Riscossione e della Regione Sicilia, Ass.
Econ. Dip. Finanze, DI Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento della tassa automobilistica (indicata in epigrafe), anno 2015, dell'importo di Euro 426,51 chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) prescrizione antecedente e successiva alla notifica dell'atto impugnato del credito tributario e delle sanzione;
b) decadenza dal potere di riscossione.
Si costituivano in giudizio i resistenti.
L'ADER ha rappresentato che l'atto impugnato con n. 29320249021557048/000 corrisponde ad un sollecito di pagamento, notificato il 20/6/2024, che richiama la cartella di pagamento con n.
29320210046862110, notificata il 16/1/2024, il cui termine di prescrizione non è maturato per essere stato sospeso dalla normativa emergenziale COVID.
La Regione Sicilia, Ass. Econ. Dip. Fin. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere competente l'Agenzia dell'Entrate dal momento che la L.R. Sicilia n. 16 del 2015, a decorre dal 1/1/2016, ha attribuito alla Regione Sicilia la competenza sulla gestione della tassa automobilistica.
All'udienza del 2/12/2025 la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che vi è incertezza sull'atto impugnato e sulla relativa relata di notifica.
La ricorrente ha indicato la cartella di pagamento impugnata con n. 29320249021557048/000 notificata il
20/6/2024, senza produrla in giudizio dato che il documento informatico versato in atti, intestato “atto impugnato”, contiene il ricorso introduttivo del giudizio. Invece, nell'estratto ruolo prodotto in giudizio dall'ADER, la cartella di pagamento impugnata è indicata con numero diverso 29320210046862110, notificata il 16/1/2024. Ne deriva che, in assenza di produzione dell'atto impugnato e della relativa relata di notifica, non è consentito a questo Decidente di verificare la tempestività dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio, considerato che è onere dell'impugnante fornire la trova della ritualità (cass. n. 27837/2013).
Tale onere non risulta assolto con la conseguenza che il ricorso è inammissibile.
In ragione della modesta entità della pretesa creditoria, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania, sezione 2°, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Catania 2/12/2025 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa)_3)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8188/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320249021557048000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4284/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate-Riscossione e della Regione Sicilia, Ass.
Econ. Dip. Finanze, DI Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento della tassa automobilistica (indicata in epigrafe), anno 2015, dell'importo di Euro 426,51 chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) prescrizione antecedente e successiva alla notifica dell'atto impugnato del credito tributario e delle sanzione;
b) decadenza dal potere di riscossione.
Si costituivano in giudizio i resistenti.
L'ADER ha rappresentato che l'atto impugnato con n. 29320249021557048/000 corrisponde ad un sollecito di pagamento, notificato il 20/6/2024, che richiama la cartella di pagamento con n.
29320210046862110, notificata il 16/1/2024, il cui termine di prescrizione non è maturato per essere stato sospeso dalla normativa emergenziale COVID.
La Regione Sicilia, Ass. Econ. Dip. Fin. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere competente l'Agenzia dell'Entrate dal momento che la L.R. Sicilia n. 16 del 2015, a decorre dal 1/1/2016, ha attribuito alla Regione Sicilia la competenza sulla gestione della tassa automobilistica.
All'udienza del 2/12/2025 la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che vi è incertezza sull'atto impugnato e sulla relativa relata di notifica.
La ricorrente ha indicato la cartella di pagamento impugnata con n. 29320249021557048/000 notificata il
20/6/2024, senza produrla in giudizio dato che il documento informatico versato in atti, intestato “atto impugnato”, contiene il ricorso introduttivo del giudizio. Invece, nell'estratto ruolo prodotto in giudizio dall'ADER, la cartella di pagamento impugnata è indicata con numero diverso 29320210046862110, notificata il 16/1/2024. Ne deriva che, in assenza di produzione dell'atto impugnato e della relativa relata di notifica, non è consentito a questo Decidente di verificare la tempestività dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio, considerato che è onere dell'impugnante fornire la trova della ritualità (cass. n. 27837/2013).
Tale onere non risulta assolto con la conseguenza che il ricorso è inammissibile.
In ragione della modesta entità della pretesa creditoria, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania, sezione 2°, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Catania 2/12/2025 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa)_3)