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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 393 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 393 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. DELL'ANNA DIEGO ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. TIRAFERRI PIERGIORGIO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/02/2025 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 19.04.2008, a Erchie (BR), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.07.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto e con impegno a comunicarsi senza indugio ogni eventuale variazione di residenza e/o domicilio.
2) La Sig.ra manterrà la propria residenza in Riccione (RN), Piazzale Azzarita CP_1
Manfredi n.4, nella quale continuerà ad abitare con il figlio minore.
3) Il Sig. , in accordo con la moglie, ha già trasferito la propria residenza in Riccione, Parte_1
Viale Liguria n. 27.
4) Il figlio , di anni tredici, resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, sia Persona_2 pure con dimora prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
5) L'amministrazione ordinaria sarà disgiunta. Invece, tutte le principali decisioni attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori secondo criteri condivisi, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del medesimo.
6) Entrambi i genitori quindi, si impegnano ad informare l'altro circa l'esistenza di eventuali problemi relativi al figlio di cui sia venuto a conoscenza, sia per ciò che attiene l'educazione e/o l'istruzione, sia per quanto riguarda lo stato di salute fisico e psichico dello stesso.
7) Il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo, anche telefonico, con la madre, ma sempre nel rispetto delle esigenze di vita privata e scolastica del minore, nonché della vita privata della madre medesima.
8) In ogni caso il padre potrà tenere con sé il figlio:
- durante le vacanze di Natale con l'alternanza del Natale e del Capodanno da un anno all'altro;
- durante le vacanze di Pasqua dividendo la settimana di sosta in quattro giorni (con la Pasqua) e tre giorni (con la Pasquetta) con alternanza da un anno all'altro;
- nel periodo delle vacanze estive, per un tempo non superiore a 3 (tre) settimane consecutive nei mesi di giugno o di luglio o di agosto, da stabilirsi concordemente di anno in anno, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio e con gli impegni lavorativi del padre e della madre.
9) Resta comunque salvo il diritto dei genitori di discostarsi concordemente dalle modalità sopra riportate, purché ciò avvenga sempre nel rispetto delle primarie necessità e/o esigenze del figlio
( ). Per_3
10) I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche con iscrizione del figlio in quello di ciascuno di essi, acconsentendo sin d'ora all'espatrio, solo ai fini turistici e con l'obbligo, in tale ultimo caso, di preavvisare l'altro genitore con almeno 20 (venti) gironi di anticipo.
11) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante la corresponsione in suo favore della somma mensile complessiva di Euro 100,00 (cento//00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, Sig.ra
[...]
entro il giorno 20 (venti) di ogni mese di riferimento. CP_1
12) Gli assegni familiari dovranno essere riconosciuti integralmente alla madre Sig.ra CP_1
e ciò sino a quando ne avrà diritto.
13) Per quanto concerne le spese straordinarie nell' interesse del figlio minore , il Sig. Per_1
e la Sig.ra convengono che nell' interesse del figlio minore saranno sostenute al Pt_1 CP_1
50% da entrambi i genitori, purché previamente concordate e debitamente documentate;
per spese straordinarie dovranno intendersi le spese scolastiche (quali, indicativamente, tasse, libri, corredi, rette, eventuali spese di trasporto, sussidi didattici, gite, etc.) e tutte le spese di natura ludica, sportiva e/o ricreativa sostenute o da sostenere relativamente al figlio, ferma restando la necessità che tutte le spese di tale ultima natura siano sempre concordate in via preventiva tra i genitori. Analogamente anche le spese mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, ticket sanitari per visite, farmaci ed esami clinici, etc.) saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori.
14) Qualora le suddette spese, nessuna esclusa, siano anticipate da uno dei genitori, il genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto di ripetere dall'altro genitore la quota di detta spesa a quest'ultimo spettante entro il 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione di richiesta corredata di copia di idonea documentazione giustificativa della medesima spesa.
15) Resta inteso che le eventuali somme o beni che il padre o la madre dovessero consegnare al figlio a titolo di regalia non potranno essere decurtate né dalla somma dovuta a titolo di contributo di mantenimento, come sopra determinata, né dagli importi dovuti a titolo di spese straordinarie indicate precedentemente.
16) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
17) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, prima d'ora ed in separata sede, alla divisione di ogni bene o diritto, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, dichiarando per l'effetto di non possedere null'altro che possa formare oggetto di reciproche successive pretese.
18) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi.
19) Entrambe le parti si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erchie (BR) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 2008);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 393 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. DELL'ANNA DIEGO ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. TIRAFERRI PIERGIORGIO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/02/2025 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 19.04.2008, a Erchie (BR), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.07.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto e con impegno a comunicarsi senza indugio ogni eventuale variazione di residenza e/o domicilio.
2) La Sig.ra manterrà la propria residenza in Riccione (RN), Piazzale Azzarita CP_1
Manfredi n.4, nella quale continuerà ad abitare con il figlio minore.
3) Il Sig. , in accordo con la moglie, ha già trasferito la propria residenza in Riccione, Parte_1
Viale Liguria n. 27.
4) Il figlio , di anni tredici, resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, sia Persona_2 pure con dimora prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
5) L'amministrazione ordinaria sarà disgiunta. Invece, tutte le principali decisioni attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori secondo criteri condivisi, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del medesimo.
6) Entrambi i genitori quindi, si impegnano ad informare l'altro circa l'esistenza di eventuali problemi relativi al figlio di cui sia venuto a conoscenza, sia per ciò che attiene l'educazione e/o l'istruzione, sia per quanto riguarda lo stato di salute fisico e psichico dello stesso.
7) Il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo, anche telefonico, con la madre, ma sempre nel rispetto delle esigenze di vita privata e scolastica del minore, nonché della vita privata della madre medesima.
8) In ogni caso il padre potrà tenere con sé il figlio:
- durante le vacanze di Natale con l'alternanza del Natale e del Capodanno da un anno all'altro;
- durante le vacanze di Pasqua dividendo la settimana di sosta in quattro giorni (con la Pasqua) e tre giorni (con la Pasquetta) con alternanza da un anno all'altro;
- nel periodo delle vacanze estive, per un tempo non superiore a 3 (tre) settimane consecutive nei mesi di giugno o di luglio o di agosto, da stabilirsi concordemente di anno in anno, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio e con gli impegni lavorativi del padre e della madre.
9) Resta comunque salvo il diritto dei genitori di discostarsi concordemente dalle modalità sopra riportate, purché ciò avvenga sempre nel rispetto delle primarie necessità e/o esigenze del figlio
( ). Per_3
10) I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche con iscrizione del figlio in quello di ciascuno di essi, acconsentendo sin d'ora all'espatrio, solo ai fini turistici e con l'obbligo, in tale ultimo caso, di preavvisare l'altro genitore con almeno 20 (venti) gironi di anticipo.
11) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante la corresponsione in suo favore della somma mensile complessiva di Euro 100,00 (cento//00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, Sig.ra
[...]
entro il giorno 20 (venti) di ogni mese di riferimento. CP_1
12) Gli assegni familiari dovranno essere riconosciuti integralmente alla madre Sig.ra CP_1
e ciò sino a quando ne avrà diritto.
13) Per quanto concerne le spese straordinarie nell' interesse del figlio minore , il Sig. Per_1
e la Sig.ra convengono che nell' interesse del figlio minore saranno sostenute al Pt_1 CP_1
50% da entrambi i genitori, purché previamente concordate e debitamente documentate;
per spese straordinarie dovranno intendersi le spese scolastiche (quali, indicativamente, tasse, libri, corredi, rette, eventuali spese di trasporto, sussidi didattici, gite, etc.) e tutte le spese di natura ludica, sportiva e/o ricreativa sostenute o da sostenere relativamente al figlio, ferma restando la necessità che tutte le spese di tale ultima natura siano sempre concordate in via preventiva tra i genitori. Analogamente anche le spese mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, ticket sanitari per visite, farmaci ed esami clinici, etc.) saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori.
14) Qualora le suddette spese, nessuna esclusa, siano anticipate da uno dei genitori, il genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto di ripetere dall'altro genitore la quota di detta spesa a quest'ultimo spettante entro il 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione di richiesta corredata di copia di idonea documentazione giustificativa della medesima spesa.
15) Resta inteso che le eventuali somme o beni che il padre o la madre dovessero consegnare al figlio a titolo di regalia non potranno essere decurtate né dalla somma dovuta a titolo di contributo di mantenimento, come sopra determinata, né dagli importi dovuti a titolo di spese straordinarie indicate precedentemente.
16) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
17) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, prima d'ora ed in separata sede, alla divisione di ogni bene o diritto, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, dichiarando per l'effetto di non possedere null'altro che possa formare oggetto di reciproche successive pretese.
18) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi.
19) Entrambe le parti si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erchie (BR) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 2008);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi