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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1458/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1458 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Bernardo Scavo Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sveva Bernardini
APPELLATA nonché
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele CP_2 C.F._2
Sestili
APPELLATO
Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3 Dicembre 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 1026 del 03.11.2019, con la quale il Giudice di Pace di Tivoli aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di e della compagnia assicurativa con condanna CP_2 CP_1 dell'attrice alla refusione delle spese legali.
In particolare, l'appellante, premesso di non aver presenziato all'udienza di articolazione dei mezzi istruttori del 11.09.2018, all'esito della quale la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, ha censurato la decisione del primo Giudice di rigetto dell'istanza di rimessione in termini, depositata il 13.09.2018, per l'impedimento del difensore a presenziare all'udienza suddetta. Il Giudice di prime cure non avrebbe difatti considerato che la problematica di carattere medico era tale da impedire al difensore sia di partecipare all'udienza, che di trovare un sostituto processuale. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1026 del
03/11/2019, pubblicata in data 05/11/2019 e non notificata emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli, per tutti i motivi di cui in narrativa;
Dichiarare le parti convenute obbligate a risarcire, in solido, i danni fisici subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo;
Condannare, conseguentemente e per l'effetto, gli stessi in solido a corrispondere il risarcimento dei danni fisici subiti dall'attrice nella misura di Euro 6.322,56 oltre interessi legali maturati dal fatto al soddisfo, rivalutazione monetaria e con sentenza esecutiva ex lege e così suddivisi: Euro 4.300,00 per Ip., Euro 461,00 per Ita, Euro 691,50 per Itp, Euro 500,00 per il danno morale ed Euro 370,06 per spese mediche (tabelle d.m.); Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
2. Si è costituita l' , la quale ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità CP_1 del gravame ex art. 342 c.p.c. e nel merito ne ha chiesto il rigetto per assenza di prova.
3. Si è costituito , il quale ha formulato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: CP_2 manlevare l'odierno convenuto, per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice, nei confronti dell' - in forza del contratto assicurativo intrattenuto con la stessa Compagnia - per tutte le motivazioni CP_1 rassegnate in premessa, con vittoria delle spese di lite”.
4. All'udienza del 03/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Tanto premesso, l'appello è infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo di appello “Sul rigetto all'istanza di rimessione in termini”, si osserva che parte appellante ha invocato l'istituto della rimessione in termini, adducendo il proprio impedimento a presenziare all'udienza dell'11.09.2018 colpito da evento patologico.
Ebbene, non sussiste prova - il cui onere incombeva in capo all'istante - dell'impedimento non imputabile, ossia di un fattore estraneo alla sua volontà, che avrebbe determinato la sua mancata partecipazione alla predetta udienza (cfr. Cass. n. 17729 2018).
Occorre difatti rilevare, in via preliminare, l'omesso deposito del fascicolo di parte di primo grado ad opera dell'appellante, che, pur avendo menzionato nell'atto introduttivo l'avvenuta produzione di un certificato medico a sostegno del sopravvenuto impedimento a presenziare, allegato all'istanza di rimessione in termini, non ha fatto seguito alla produzione né telematica né cartacea e di tale fascicolo né tale documentazione è presente nel fascicolo d'ufficio, ritualmente acquisito.
In aderenza al principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «se la parte omette di depositare il proprio fascicolo di parte, il Giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto sottoposto al suo esame al momento della stessa in conformità al principio dispositivo delle prove» (cfr. Cass. n.
18287/2021; Cass., n. 21571/2020; Cass. n. 16212/2017; Cass. n. 6522/2012).
Ad ogni modo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “L'art. 9, terzo comma, della legge
22 gennaio 1934, n. 36, prevedendo la possibilità per il procuratore costituito di farsi rappresentare per il compimento di singoli atti da un altro procuratore, con incarico dato per iscritto negli atti di causa o anche con dichiarazione separata,
2 senza ulteriori formalità, esclude che lo stato di malattia del difensore possa rappresentare causa di impedimento non imputabile, tale da giustificare la rimessione in termini della parte, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ.” (cfr. Cass. n.
14586/2005).
Il motivo di appello non merita pertanto accoglimento.
Quanto all'ulteriore motivo “Sul merito” relativamente al diritto alla risarcibilità del danno occorso alla parte appellante, si osserva che nessuna prova è stata fornita, né articolato alcun mezzo istruttorio, non potendosi dunque ritenere provato il fatto storico.
L'impugnazione deve, in definitiva, essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, valori minimi in ragione della scarsa complessità delle questioni affrontate ai fini della decisione e tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Visto inoltre l'art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1026/2019 (R.G. 361/2018) emessa dal
Giudice di Pace di Tivoli;
- Condanna parte appellante alla refusione delle spese del giudizio in favore di CP_1 liquidate in € 1.700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
- Condanna parte appellante alla refusione delle spese del giudizio in favore di , CP_2 liquidate in € 1.700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Tivoli, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto
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