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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 916/2022 depositato il 25/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2143 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'avviso di accertamento IMU anno di imposta 2017 notificato dal Comune di Ragusa il 21.4.2022, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo ulteriore di euro 272, maggiorato di sanzioni ed interessi.
La parte ha eccepito nell'ordine: difetto di sottoscrizione dell'atto, carenza di motivazione, infondatezza nel merito della pretesa, illegittimità della sanzione, concludendo come da “petitum” del ricorso.
Il Comune di Ragusa, costituitosi in giudizio, ha resistito all'opposizione.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.1.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ragione più liquida della decisione, in base agli atti in fascicolo, riguarda l'eccepita carenza di motivazione in merito all'importo oggetto dell'accertamento in rettifica, collegato a pretesa suscettività edificatoria di uno degli immobili inquadrati nella lista riepilogativa contenuta nell'avviso impugnato.
A ben vedere, ai fini della determinazione della base imponibile per le aree fabbricabili, l'art. 5 comma 5 d. lgs. 504/1992 e succ. mod. stabilisce, che per tali aree, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Nell'atto impositivo, che determina l'importo richiesto di euro 272, non è dato individuare il percorso argomentativo in base al quale si è addivenuti alla suddetta cifra rispetto a tutti i parametri di legge innanzi elencati, in tal modo vulnerando il compiuto esercizio del diritto di difesa del contribuente e il riscontro ad opera del giudice della fondatezza della pretesa.
La carenza in commento, nei termini sopra esposti, non superata dai rilievi generici del Comune resistente, determina l'illegittimità dell'atto impugnato quale eccepita dal ricorrente, cui consegue l'annullamento.
Ogni altra ragione di doglianza rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, annulla l'avviso di accertamento impugnato da Ricorrente_1 con ricorso iscritto al n. 916/2022 R.G.R. e condanna il Comune di Ragusa a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 430, di cui euro 400 per compenso, oltre accessori di legge. Ragusa 14.1.2026.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 916/2022 depositato il 25/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2143 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'avviso di accertamento IMU anno di imposta 2017 notificato dal Comune di Ragusa il 21.4.2022, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo ulteriore di euro 272, maggiorato di sanzioni ed interessi.
La parte ha eccepito nell'ordine: difetto di sottoscrizione dell'atto, carenza di motivazione, infondatezza nel merito della pretesa, illegittimità della sanzione, concludendo come da “petitum” del ricorso.
Il Comune di Ragusa, costituitosi in giudizio, ha resistito all'opposizione.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.1.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ragione più liquida della decisione, in base agli atti in fascicolo, riguarda l'eccepita carenza di motivazione in merito all'importo oggetto dell'accertamento in rettifica, collegato a pretesa suscettività edificatoria di uno degli immobili inquadrati nella lista riepilogativa contenuta nell'avviso impugnato.
A ben vedere, ai fini della determinazione della base imponibile per le aree fabbricabili, l'art. 5 comma 5 d. lgs. 504/1992 e succ. mod. stabilisce, che per tali aree, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Nell'atto impositivo, che determina l'importo richiesto di euro 272, non è dato individuare il percorso argomentativo in base al quale si è addivenuti alla suddetta cifra rispetto a tutti i parametri di legge innanzi elencati, in tal modo vulnerando il compiuto esercizio del diritto di difesa del contribuente e il riscontro ad opera del giudice della fondatezza della pretesa.
La carenza in commento, nei termini sopra esposti, non superata dai rilievi generici del Comune resistente, determina l'illegittimità dell'atto impugnato quale eccepita dal ricorrente, cui consegue l'annullamento.
Ogni altra ragione di doglianza rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, annulla l'avviso di accertamento impugnato da Ricorrente_1 con ricorso iscritto al n. 916/2022 R.G.R. e condanna il Comune di Ragusa a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 430, di cui euro 400 per compenso, oltre accessori di legge. Ragusa 14.1.2026.