TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 426
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Accolto
    Inapplicabilità della parte sesta del Codice dell'Ambiente

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, accertando che i fatti contestati (lavori di disboscamento) si sono verificati in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006. Pertanto, l'applicazione dell'art. 305, comma 2, lett. c) del d.lgs. 152/2006 è illegittima, dovendo trovare applicazione la normativa previgente (art. 18, comma 1, L. 349/1986).

  • Altro
    Illegittimità delle misure di ripristino imposte

    La censura è assorbita dalla fondatezza del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Violazione del principio chi inquina paga e difetto di istruttoria

    La censura è assorbita dalla fondatezza del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria

    La censura è assorbita dalla fondatezza del primo motivo di ricorso presentato con l'atto introduttivo.

  • Altro
    Illegittimità sotto tutti i profili del ricorso introduttivo

    La censura è assorbita dalla fondatezza del primo motivo di ricorso presentato con l'atto introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 426
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 426
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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