Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00426/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Millefiori, Giovanni Giacomo Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Millefiori in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carabinieri Forestali Gruppo di Taranto, Ispra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-- dell'ordinanza prot. n. 0016973/UDCM del 23.9.2020, notificata in pari data, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha “ordina(to) alla VA s.r.l., ai sensi dell'art. 305, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 152/2006, di prendere le misure di riparazione come sopra indicate e descritte nell'allegato Report ISPRA CRE-ETF DAN n. 9/2020, elaborando un nuovo progetto, comprensivo di apposita relazione tecnica sulle attività di rimboschimento, contenente i seguenti elementi […]” da presentare al medesimo Ministero entro 60 giorni ai fini della relativa approvazione previa valutazione con il supporto dell'ISPRA in concerto con le autorità territoriali competenti in materia;
-- di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, ed in particolare, ove occorra:
- della nota dello stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0010244 del 7.11.2019, recante ad oggetto “Comunicazione avvio procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90. Procedimento ai sensi dell'art. 305, comma 2 lett. c) del d.lgs. 152/2006, VA s.r.l. per ripristino danno ambientale”;
- della nota della Regione Carabinieri Forestale Puglia - Gruppo di Taranto prot. n. 7065 del 26.10.2019, recante ad oggetto “Cava VA – MA RA (TA). Richiesta relazione di valutazione stato dei luoghi e misure di ripristino” e dell'allegata “Relazione per stima del danno ambientale” redatta in esito al sopralluogo eseguito in data 4.10.2019 ed acquisita al prot. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il n. 0009681 del 28.10.2019;
- dell'ulteriore nota della Regione Carabinieri Forestale Puglia - Gruppo di Taranto prot. n. 3298 del 12.05.2020, recante ad oggetto “Relazione integrativa per stima del danno ambientale” - “Cava VA - MA RA (TA). Art. 305 d.lgs. 152/2006 - valutazione progetto di riparazione del danno ambientale presentato da VA s.r.l.” (in ALL. 4);
- della Relazione ISPRA CRE/DAN n. 7/2020;
- della Relazione ISPRA CRE/DAN n. 9/2020 del luglio 2020;
- della nota prot. n. 4849 del 23.04.2019 del Servizio VIA, VINCA della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali, recante ad oggetto “Comunicazione ex art. 305 del d.lgs. 152/2006 e smi”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.10.2021:
-- dell'ordinanza del Ministro della transizione ecologica (Mite) [già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm)] prot. n. 0016275/UDCM del 28.07.2021, notificata in pari data;
-- di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, ed in particolare, ove occorra:
- del Report ISPRA - CRE/DAN, n. 15/2020;
- della nota della Regione Carabinieri Forestale Puglia, Gruppo di Taranto n. 257 del 12 gennaio 2021;
- della nota MATTM prot. n. 11507 del 4 febbraio 2021;
- della nota ISPRA prot. 2021 /15649 del 29 marzo 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei Carabinieri Forestali Gruppo di Taranto e dell’Ispra;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. IL IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società VA, esercente attività di coltivazione di cava, ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento dell’ordinanza prot. n. 0016973/UDCM del 23.9.2020, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ordinato “ai sensi dell'art. 305, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 152/2006, di prendere le misure di riparazione come sopra indicate … elaborando un nuovo progetto, comprensivo di apposita relazione tecnica sulle attività di rimboschimento […]”.
1.1. Il provvedimento impugnato è supportato dalla seguente motivazione: “ Premesso … (omissis) … d ) che con nota … di questo Ministero, prot. 6423.08-07-2019, è stata richiesta alla Regione Carabinieri Forestale Puglia – Gruppo di Taranto una Relazione sull’eventuale danno ambientale cagionato dalla sopra menzionata attività di cava, cui ha fatto seguito la nota della Regione Carabinieri Forestale Puglia – Gruppo di Taranto prot. 7065 del 26.10.2019 (prot. SVI 9681.28-10-2019), avente ad oggetto “Cava VA – MA RA (TA). Richiesta relazione di valutazione stato dei luoghi e misure di ripristino”, recante una relazione per stima del danno ambientale ed indicativa di misure di ripristino consistenti in “misure di riparazione primarie … – di – …reimpianto di un bosco con la specie <Fragno> e/o altre essenze quercine” nonché indicativa di un primo calcolo del danno ambientale quantificato in € 512.488,30 (Allegato II); e) che con la Comunicazione, prot. SVI 10244.07-11-2019, è stato avviato il procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990 e succ. modd., finalizzato ad ordinare all’operatore, ai sensi dell’art. 305, c. 2, lett. c), d.lgs. n. 152/2006, di prendere le misure di ripristino necessarie relative all’attività di cava di calcare … (omissis) … con richiesta di presentazione a questo Ministero, nel termine di 20 gg. dalla ricezione della comunicazione medesima, di un progetto di riparazione del danno ambientale coerente con le indicazioni contenute nella del Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto dell’ottobre 2019, sopra menzionato; … (omissis) … g) che è stato presentato a questo Ministero, da parte della VA s.r.l. in data 14.02.2020, il progetto di riparazione del danno ambientale, acquisito al prot. mattm 10913 del 17.2.2020; Considerato a) che nel sopra menzionato Progetto di riparazione del danno ambientale, presentato dall’operatore in data 14.02.2020, il medesimo si è dichiarato “…comunque disponibile ad eseguire i lavori di riparazione del danno ambientale purché possa al contempo continuare l’attività di cava…”; b) che la valutazione istruttoria di detto Progetto ha richiesto dettagliati approfondimenti da parte di questo Ministero, tenuto conto di quanto sottolineato da ISPRA nelle “considerazioni finali” della propria prima Relazione sulla questione, CRE Dan Report n. 7/2020 … (omissis) … ; c) che la necessità di una rielaborazione del progetto di riparazione primaria del danno ambientale è stata evidenziata anche dal Gruppo di Taranto della Regione Carabinieri Forestale Puglia nella propria Relazione integrativa … (omissis) … d) altresì che ISPRA, a propria volta, nella Relazione integrativa report CRE-DAN n. 9/2020 (allegato V cit.) ha concluso fornendo una serie di elementi utili all’adozione dell’ordinanza di ripristino/riparazione … (omissis) … e) che in conseguenza di quanto sopra esposto, risulta necessario procedere urgentemente alla riparazione del danno ambientale … (omissis) … ; Ordina alla VA s.r.l., ai sensi dell’art. 305, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 152/2006, di prendere le misure di riparazione come sopra indicate e descritte nell’allegato Report ISPRA CRE-ETF DAN n. 9/2020, elaborando un nuovo progetto, comprensivo di apposita relazione tecnica sulle attività di rimboschimento, contenente i seguenti elementi: a) l’inquadramento territoriale-paesaggistico dell’area in cui è stato accertato il danno ambientale; b) la perimetrazione dell’area oggetto di intervento …; c) la composizione dell’impianto da realizzare …; d ) l’individuazione e la descrizione delle modalità operative dell’intervento con riferimento a tutte le attività necessarie alla buona riuscita del rimboschimento …; e) l’individuazione e la descrizione, nei modi e nei tempi, delle attività finalizzate alla manutenzione e alle cure colturali successive all’impianto …”.
1.2. In sintesi, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
“ I) Inapplicabilità della parte sesta del codice dell’ambiente: violazione e falsa applicazione degli artt. 303, co. 1, lett. f), e 305, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 17 e del considerando 30 della direttiva n. 2004/35/ce; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, travisamento e perplessità dell’azione amministrativa ”, con particolare riferimento al fatto che “per il testuale disposto dell’art. 303 (“Esclusioni”) del d.lgs. n. 152/2006, “1. La parte sesta del presente decreto [n.d.r., articoli 298/bis-318] … f) non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto” (vale a dire in data anteriore al 29 aprile 2006)”, laddove nel caso di specie “i fatti contestati si collocano temporalmente in epoca (ben) anteriore … essendo emerso dagli stessi accertamenti istruttori all’uopo svolti e poi posti a base dell’Ordinanza ministeriale oggetto della presente impugnativa che i “lavori di disboscamento” imputati all’odierna ricorrente sarebbero stati eseguiti “ nell’arco temporale compreso tra gli anni 1998 e 2002 ”; vale a dire - per quanto qui interessa - in un’epoca (ben) anteriore alla stessa entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 ed espressamente esclusa dal relativo ambito applicativo”;
“ II) Illegittimità derivata nonché illegittimità propria delle specifiche misure di ripristino ambientale imposte; violazione e falsa applicazione art. 306, co. 2, d. lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; perplessità dell’azione amministrativa; malgoverno dei presupposti; sviamento ”, dal momento che “il Ministro procedente, pur avendo espressamente dato atto nel “preambolo della stessa Ordinanza impugnata che «nel sopra menzionato Progetto di riparazione del danno ambientale, presentato dall’operatore in data 14.02.2020, il medesimo si è dichiarato “… comunque disponibile ad eseguire i lavori di riparazione del danno ambientale purché possa al contempo continuare l’attività di cava …”», non ha poi minimamente considerato tale specifica dichiarazione di disponibilità nella sua valenza di “proposta” di “accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento amministrativo” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 della legge n. 241/1990, com’era invece suo preciso dovere alla stregua della corrispondente disposizione contenuta nel menzionato art. 306, comma 2, del TUA”;
“ III) in subordine: violazione e falsa applicazione dell’art. 305, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 152/2006, in relazione all’art. 298-bis, co. 1 e all’allegato 5 alla parte sesta del d. lgs. n. 152/2006, nonché all’art. 3, co. 1 e all’allegato iii della direttiva n. 2004/35/ce; violazione e falsa applicazione dell’art. 307, d. lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 11, commi 2 e 4, direttiva n. 2004/35/ce; violazione del principio comunitario “chi inquina paga”; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa ”.
2. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i Carabinieri Forestali Gruppo di Taranto e l’Ispra.
3. Con motivi aggiunti presentati in data 20.1.2021, la società VA ha esteso l’impugnazione all’ordinanza prot. n. 0016275/UDCM del 28.7.2021, con cui del Ministro, a seguito dell’attività conformativa della ricorrente rispetto alle prescrizioni contenute nell’ordinanza impugnata con il ricorso introduttivo, ha approvato “il “ Nuovo progetto di riparazione anno ambientale ”, acquisito con prot. mattm 96161 del 20 novembre 2020 … (omissis) … a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: …”, e ha quindi ordinato “alla VA s.r.l. di attuare le suddette misure di riparazione …”.
La ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
- “ I) Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; perplessità dell’azione amministrativa; difetto di istruttoria; travisamento degli elementi procedimentali; sviamento ”, atteso che, a seguito della “presentazione del nuovo progetto di riparazione del danno ambientale”, con nota del 16 febbraio 2021, la società “dopo aver ancora una volta motivatamente escluso la propria diretta responsabilità nella produzione dell’evento”, è tornata a ribadire che … “ la scrivente si dichiara comunque disponibile ad eseguire i lavori di riparazione del danno ambientale purché possa al contempo continuare l’attività di cava ”, sicché “l’ulteriore ordinanza ministeriale oggetto della presente impugnativa - siccome emessa nell’esercizio del potere propriamente autoritativo … piuttosto che di una potestà a base negoziale … - si espone in parte qua a tutte le censure epigrafate”;
- illegittimità sotto tutti i profili oggetto di censura con il ricorso introduttivo.
4. Si è costituita in giudizio la Regione Puglia per resistere al ricorso.
5. Con memoria in data 9.2.2026, l’Autorità ministeriale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per intervenuta acquiescenza, nel presupposto che “l’odierna ricorrente, da un lato ha impugnato i provvedimenti emessi dal Mase, dall’altro li ha spesi, prestandone acquiescenza, nelle competenti sedi amministrative al fine di ottenere il rilascio di titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività, dimostrando in ogni caso un sopravvenuto difetto di interesse”.
6. All’esito del deposito di memorie difensive e relative repliche, nella pubblica udienza del 12.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Innanzi tutto, deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento, dal momento che la ricorrente ha ripetutamente ribadito (vedi, da ultimo, la nota in data 16.2.2021) che gli adempimenti posti in essere in sede procedimentale non dovevano essere intesi quale acquiescenza all’ordine di provvedere alla riparazione del danno, e che la società si è dichiarata disponibile alla esecuzione delle attività indicate in progetto - pur contestando gli addebiti mossi nei suoi confronti - soltanto al fine di proseguire l’attività di coltivazione della cava, ove questo le fosse stato effettivamente consentito dalle autorità competenti, ciò che poi non si è verificato.
8. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.
8.1. Dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento emerge che:
- l’articolo 305, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006, in forza del quale sono state adottate le ordinanze impugnate, è inserito nella parte sesta del medesimo decreto (composta dagli articoli 298/bis318);
- l’art. 303 (“Esclusioni”) del d.lgs. n. 152/2006 prevede che “1. La parte sesta del presente decreto … f) non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto” (e quindi in data anteriore al 29 aprile 2006);
- ne consegue che la norma di cui all’art. 305, comma 2, lett. c), del d.lgs. 152/2006 può trovare esclusiva applicazione con riferimento ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore del decreto.
8.2. Senonché, nella vicenda in esame i fatti contestati dall’Amministrazione si collocano temporalmente in epoca anteriore rispetto all’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, essendo stato accertato in sede istruttoria che i “ lavori di disboscamento ” imputati all’odierna ricorrente sarebbero stati eseguiti “ nell’arco temporale compreso tra gli anni 1998 e 2002 ” (si veda in tal senso la “Relazione per stima del danno ambientale” redatta dal Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto in esito al sopralluogo eseguito in data 4.10.2019).
Ciò stante, la posizione della ricorrente non avrebbe dovuto essere valutata ai sensi dell’art. 305, comma 2, lett. c), del d.lgs. 152/2006 (che, in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, prevede l’obbligo dell’operatore di adottare le misure di ripristino “ quando si è verificato un danno ambientale ”), bensì ai sensi delle precedenti (e sostanzialmente diverse) disposizioni di legge vigenti materia (si consideri, in particolare, la previsione contenuta nell’art. 18, comma 1, della legge n. 349/1986, abrogato dall'articolo 318, comma 2, lettera a) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale “ Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato ”).
Di qui l’illegittimità delle ordinanze impugnate per violazione e falsa applicazione dell’art. 305, comma 2, lett. c), del d.lgs. 152/2006.
8.3. Stante la fondatezza del motivo in esame, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, assorbita ogni altra censura, devono essere accolti, con il conseguente annullamento delle ordinanze impugnate.
9. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla le ordinanze prot. n. 0016973/UDCM del 23.9.2020 e prot. n. 0016275/UDCM del 28.07.2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
IL IA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IA | AN CA |
IL SEGRETARIO