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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/10/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.P.U: n. 44-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al
R.G.P.U. n. 44-1/2024, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata l'1/3/2024 dai Sig.ri
( ) nato il [...] a [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a San Giuliano Terme (PI) e (C.F. ) nata l'[...] a Parte_2 C.F._2
CO (Romania) e residente in [...], rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso dall'Avv. Annalisa Carnesecchi (C.F.: ) C.F._3
presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati in Pisa alla Via
Cisanello n. 38 ed alla p.e.c.: Email_1
Ha emesso la seguente
SENTENZA
1. I ricorrenti versano in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza della Dott.ssa in qualità di Persona_1
Parte
ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge i ricorrenti deriva dal ricorso a finanziamenti necessari, secondo le dichiarazioni dei ricorrenti, al sostentamento del
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 1 di 17 nucleo familiare prima che intervenisse la separazione tra i coniugi. A ciò è venuta ad aggiungersi l'emergenza del covid che ha determinato l'instabilità della situazione reddituale della Sig.ra e la separazione coniugale in conseguenza della quale il Sig. Pt_2
ha dovuto trasferirsi altrove per l'assegnazione dell'abitazione familiare alla Pt_1
moglie. I ricorrenti poi continuano ad onorare il mutuo ipotecario sull'immobile alle scadenze previste nonostante esso sia diventato più oneroso per l'aumento della quota di interessi.
3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che i ricorrenti sono qualificabili come “consumatori” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
3.1 I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento di stampo familiare ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che i ricorrenti, ex coniugi, pur non convivendo più nellos tesso immobile sono gravati da un indebitamento di origine comune, avendo essi contratto i finanziamenti per aver contratto la maggior parte dei debiti per il sostentamento del nucleo familiare e l'acquisto della casa coniugale.
4. Sui ricorrenti grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata:
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 2 di 17 La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 7 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 95.324,47 ed è per la quasi totalità composta dai debiti per i finanziamenti richiesti dal sovrandebitati per far fronte alle spese familiari. I debiti sopra
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 3 di 17 riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrenti, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria dei ricorrenti occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
Nella debitoria che i sovrandebitati dichiarano di voler ristrutturare non appare contemplato il mutuo fondiario per euro 8,56 e del mutuo fondiario con la
[...]
del quale alla data dell'1/3/2024 residuava dovuto l'importo di euro Parte_4
80.311,62. La ragione dell'esclusione è dichiarata nella circostanza che tale mutuo è in regolare stato di pagamento da parte dei sovraindebitati.
5. Il patrimonio dei ricorrenti, risulta composto principalmente dal loro reddito personale. Il Sig. percepisce un reddito di lavoro dipendente, con contratto Parte_1
a tempo indeterminato, presso un'azienda di autotrasporti, con un reddito netto di cic.
2.022,69 mensili, la Sig.ra è socia e amministratrice della Parte_2 [...]
la quale però allo stato non registra ricavi positivi. Controparte_1
Il loro patrimonio è altresì composto da un immobile situato in Via Benvenuto Cellini n.
44 Piano T-1 - 2, San Giuliano Terme (PI), stimato dal perito di parte ricorrenti per €
191.700. Con riguardo a tale immobile, gravato da mutuo fondiario i ricorrenti chiedono di poter procedere al regolare pagamento alla scadenza delle rate di mutuo come previsto ex art. 67 CCI.
Ancora il Sig. è comproprietario anche di una quota di 1/6 dell'immobile in cui vive Pt_1
con la madre nonché di una Audi A3 Sportback targata FS128LE, immatricolata in data
22.02.2019 che il sovrandebitati non intende mettere a disposizione dei creditori in quanto necessaria ai suoi spostamenti.
6. Il nucleo familiare della ricorrenti, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dai medesimi ricorrenti, nonché dalla figlia minore, di 15
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 4 di 17 anni. Le spese necessarie al fabbisogno del sovrandebitati vengono quantificate dal ricorrenti in euro € 1.900. Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare, sul punto l'OCC dichiara “Le spese di sostentamento familiare indicate dai ricorrenti possono considerarsi congrue sulla base dei dati ISTAT relativamente alle Spese per consumi alle famiglie, per nucleo familiare, in quanto risultano inferiori alla media prevista per tale tipologia di nucleo familiare, come indicato nel ricorso”.
7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrenti ha presentato un'istanza al
Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, la Dott.ssa
Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente Persona_1
nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di €
13.596, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 363,26 per la durata di quattro anni. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del ricorrenti corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.
9. Il piano su cui si fonda la proposta prevede la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di quattro anni, che sarà ripartita mediante il pagamento integrale delle spese di procedura ivi inclusi i compensi dell'OCC.
La proposta come modificata con le note del 5/6/2025 prevede:
“100% delle spese di giustizia prededucibili (Compenso OCC e Gestore della crisi) per un totale di €.3.500,00;
100% del compenso dello scrivente advisor in privilegio speciale ex art. 2571-bis c.c. per complessivi €.3.000,00, compresi accessori di legge e
Cassa di previdenza al 4%;
100% dell'ulteriore ceto creditorio privilegiato mediante il pagamento
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 5 di 17 della somma di €.3.501,52;
10,34% del ceto creditorio chirografario mediante corresponsione della somma residua di €.8.822,48”
La proposta può essere riassunta nel seguente schema:
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta.
11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovrandebitati mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovrandebitati non è titolare altro che del proprio reddito personale che
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 6 di 17 nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3 anni in luogo dei 4 offerti con il presente piano. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il
Liquidatore qui assente.
13. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 2/5/2024 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrenti riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC con memoria del 5/6/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo che non vi sono state osservazioni.
14. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 7 di 17 I ricorrenti hanno la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
Essi non hanno beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né hanno subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI
o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dai dai Sig.ri (C.F. ) nato il Parte_1 C.F._4
29/8/73 a Portoferraio (LI) e residente a [...] e (C.F. Parte_2
) nata l'[...] a [...] e residente in [...]C.F._2
Terme (PI)
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 8 di 17 DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
Così deciso in Pisa, il 6/10/2025
Il giudice
Dott. CO ZI
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 9 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al
R.G.P.U. n. 44-1/2024, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata l'1/3/2024 dai Sig.ri
( ) nato il [...] a [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a San Giuliano Terme (PI) e (C.F. ) nata l'[...] a Parte_2 C.F._2
CO (Romania) e residente in [...], rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso dall'Avv. Annalisa Carnesecchi (C.F.: ) C.F._3
presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati in Pisa alla Via
Cisanello n. 38 ed alla p.e.c.: Email_1
Ha emesso la seguente
SENTENZA
1. I ricorrenti versano in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza della Dott.ssa in qualità di Persona_1
Parte
ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge i ricorrenti deriva dal ricorso a finanziamenti necessari, secondo le dichiarazioni dei ricorrenti, al sostentamento del
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 1 di 17 nucleo familiare prima che intervenisse la separazione tra i coniugi. A ciò è venuta ad aggiungersi l'emergenza del covid che ha determinato l'instabilità della situazione reddituale della Sig.ra e la separazione coniugale in conseguenza della quale il Sig. Pt_2
ha dovuto trasferirsi altrove per l'assegnazione dell'abitazione familiare alla Pt_1
moglie. I ricorrenti poi continuano ad onorare il mutuo ipotecario sull'immobile alle scadenze previste nonostante esso sia diventato più oneroso per l'aumento della quota di interessi.
3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che i ricorrenti sono qualificabili come “consumatori” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
3.1 I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento di stampo familiare ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che i ricorrenti, ex coniugi, pur non convivendo più nellos tesso immobile sono gravati da un indebitamento di origine comune, avendo essi contratto i finanziamenti per aver contratto la maggior parte dei debiti per il sostentamento del nucleo familiare e l'acquisto della casa coniugale.
4. Sui ricorrenti grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata:
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 2 di 17 La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 7 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 95.324,47 ed è per la quasi totalità composta dai debiti per i finanziamenti richiesti dal sovrandebitati per far fronte alle spese familiari. I debiti sopra
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 3 di 17 riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrenti, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria dei ricorrenti occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
Nella debitoria che i sovrandebitati dichiarano di voler ristrutturare non appare contemplato il mutuo fondiario per euro 8,56 e del mutuo fondiario con la
[...]
del quale alla data dell'1/3/2024 residuava dovuto l'importo di euro Parte_4
80.311,62. La ragione dell'esclusione è dichiarata nella circostanza che tale mutuo è in regolare stato di pagamento da parte dei sovraindebitati.
5. Il patrimonio dei ricorrenti, risulta composto principalmente dal loro reddito personale. Il Sig. percepisce un reddito di lavoro dipendente, con contratto Parte_1
a tempo indeterminato, presso un'azienda di autotrasporti, con un reddito netto di cic.
2.022,69 mensili, la Sig.ra è socia e amministratrice della Parte_2 [...]
la quale però allo stato non registra ricavi positivi. Controparte_1
Il loro patrimonio è altresì composto da un immobile situato in Via Benvenuto Cellini n.
44 Piano T-1 - 2, San Giuliano Terme (PI), stimato dal perito di parte ricorrenti per €
191.700. Con riguardo a tale immobile, gravato da mutuo fondiario i ricorrenti chiedono di poter procedere al regolare pagamento alla scadenza delle rate di mutuo come previsto ex art. 67 CCI.
Ancora il Sig. è comproprietario anche di una quota di 1/6 dell'immobile in cui vive Pt_1
con la madre nonché di una Audi A3 Sportback targata FS128LE, immatricolata in data
22.02.2019 che il sovrandebitati non intende mettere a disposizione dei creditori in quanto necessaria ai suoi spostamenti.
6. Il nucleo familiare della ricorrenti, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dai medesimi ricorrenti, nonché dalla figlia minore, di 15
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 4 di 17 anni. Le spese necessarie al fabbisogno del sovrandebitati vengono quantificate dal ricorrenti in euro € 1.900. Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare, sul punto l'OCC dichiara “Le spese di sostentamento familiare indicate dai ricorrenti possono considerarsi congrue sulla base dei dati ISTAT relativamente alle Spese per consumi alle famiglie, per nucleo familiare, in quanto risultano inferiori alla media prevista per tale tipologia di nucleo familiare, come indicato nel ricorso”.
7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrenti ha presentato un'istanza al
Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, la Dott.ssa
Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente Persona_1
nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di €
13.596, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 363,26 per la durata di quattro anni. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del ricorrenti corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.
9. Il piano su cui si fonda la proposta prevede la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di quattro anni, che sarà ripartita mediante il pagamento integrale delle spese di procedura ivi inclusi i compensi dell'OCC.
La proposta come modificata con le note del 5/6/2025 prevede:
“100% delle spese di giustizia prededucibili (Compenso OCC e Gestore della crisi) per un totale di €.3.500,00;
100% del compenso dello scrivente advisor in privilegio speciale ex art. 2571-bis c.c. per complessivi €.3.000,00, compresi accessori di legge e
Cassa di previdenza al 4%;
100% dell'ulteriore ceto creditorio privilegiato mediante il pagamento
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 5 di 17 della somma di €.3.501,52;
10,34% del ceto creditorio chirografario mediante corresponsione della somma residua di €.8.822,48”
La proposta può essere riassunta nel seguente schema:
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta.
11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovrandebitati mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovrandebitati non è titolare altro che del proprio reddito personale che
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 6 di 17 nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3 anni in luogo dei 4 offerti con il presente piano. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il
Liquidatore qui assente.
13. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 2/5/2024 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrenti riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC con memoria del 5/6/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo che non vi sono state osservazioni.
14. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 7 di 17 I ricorrenti hanno la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
Essi non hanno beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né hanno subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI
o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dai dai Sig.ri (C.F. ) nato il Parte_1 C.F._4
29/8/73 a Portoferraio (LI) e residente a [...] e (C.F. Parte_2
) nata l'[...] a [...] e residente in [...]C.F._2
Terme (PI)
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 8 di 17 DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
Così deciso in Pisa, il 6/10/2025
Il giudice
Dott. CO ZI
R.G.P.U. N. 44-1/2024 Pagina 9 di 17