Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 601 R.G.A.C. per l'anno 2020
TRA
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Francesco Grandinetti del Foro di Lamezia Terme presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Via XX Settembre n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte attorea
CONTRO
P.IVA in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Francesco Carnovale
Scalzo, Caterina Flora Restuccia e Salvatore Leone ed elettivamente domiciliato in Lamezia
Terme, alla via T.M. Fusco n. 37 presso lo studio dell'Avv. Francesco Carnovale Scalzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
OGGETTO: responsabilità da sinistro ex art. 2051 c.c.
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
1
c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto che in data 24.07.2019, verso le ore
11,50 circa, mentre percorreva a piedi la Via Po di Lamezia Terme con direzione C.so G.
Nicotera, sul tratto di strada tra la scuola primaria Maggiore AE ER e la finiva CP_2
con il piede destro in una buca esistente sul manto stradale, non visibile e non segnalata, cadendo rovinosamente a terra. Ha dedotto che, trasportata presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme le veniva diagnosticato “Frattura ossa nasali e frattura pluriframmentata testa omero sx con prognosi di 30 giorni”. Ha dedotto che in data
27.07.2019, veniva ricoverata presso la di Roma dove, in data Controparte_3
29.07.2019, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “protesi inversa spalla sinistra”.
Ha dedotto che, dopo un periodo di riabilitazione e cure fisioterapiche, in data 20.12.2019 veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico legale. Tanto premesso, parte attorea, richiamando la perizia di parte, ha dedotto che in conseguenza dell'evento dannoso ha riportato postumi permanenti in misura del 25%, oltre ad un'inabilità temporanea totale di 45 giorni e un'inabilità temporanea parziale (al 50%) di 90 giorni, oltre ad un danno morale soggettivo. Ha altresì dedotto di aver subito un danno patrimoniale corrispondente alle spese mediche e di cura sostenute, per un importo pari ad euro 920,80 comprensivo del costo della perizia medico-legale e all'ulteriore spesa di euro
400,00 per l'acquisto di nuovi occhiali da vista, danneggiati in conseguenza della caduta.
Parte attrice, in diritto, ha dedotto la responsabilità esclusiva, per l'evento dannoso, del quale proprietario e custode della strada e dunque ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'omessa e/o difettosa manutenzione della strada di cui è titolare. Ha quindi dedotto il proprio diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
2. Si è costituito in giudizio il il quale ha argomentato variamente Controparte_1 per l'infondatezza della domanda. In particolare, il convenuto ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., rilevando l'impossibilità per l'ente di esercitare il potere di controllo sul bene demaniale, ove non rientrante nel perimetro urbano. Ha altresì eccepito il
2 concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso, imputabile in via esclusiva alla condotta negligente della danneggiata che, considerate le circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo, non avrebbe prestato la dovuta diligenza nel percorrere la strada, tenuto conto anche della visibilità della buca e conseguente evitabilità del pericolo. Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del quantum, con limitazione ai soli danni effettivamente subiti.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7.01.2025, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha rinviato la causa per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. La domanda formulata da parte attorea è fondata e merita accoglimento.
Deve preliminarmente evidenziarsi come la fattispecie dedotta in giudizio debba essere ricondotta nell'ambito di operatività della norma di cui all'art. 2051 c.c. (che disciplina la responsabilità del danno da cose in custodia). La responsabilità del custode riguarda tutti i danni cagionati dalla cosa custodita, sia per sua intrinseca natura, ossia i danni che siano collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima e sia quelli causati dall'insorgenza nella cosa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni.
Come noto, l'art. 2051 c.c. disciplina un'ipotesi di responsabilità di natura oggettiva, che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Perché possa configurarsi in concreto tale forma di responsabilità è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Funzione della norma è, infatti, quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto
3 considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, nonché l'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno e che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo e con il fatto colposo del danneggiato (in questo senso, a titolo esemplificativo (Cass. 2477/2018; in termini anche Cass. 27724/2018,
Cass. 30775/2017, Cass. 12027/2017).
Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale", della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito. A tal fine, la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno (così Cass. sentenza n. 37059/2022). È stato affermato che la condotta colposa del danneggiato vale ad escludere il nesso di causalità soltanto nei limiti in cui si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (Cass. n. 37059/2022 cit. e, in senso analogo, Cass. n. 25837/2017).
La giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento al caso di caduta di un pedone in corrispondenza di una disconnessione o buca stradale, ha stabilito come non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (Cass. n. 37059/2022 cit.). Si tratta di un condivisibile principio, estensibile alla presente fattispecie e, in generale, a tutte le diverse ipotesi di responsabilità da cose in custodia.
4 Alla luce di quanto sopra, la condotta del danneggiato può assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno, potendosi configurare un concorso colposo della vittima, che potrà venire in rilievo ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227
c.c. (cfr. in tal senso Cass. sentenza n. 37059/22 e Cass. 27724/18). Al riguardo, si è affermato come: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell' art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro." (così Cass. n. 9315 del 2019e
Cass. n. 2481 del 2018).
Nel caso di specie, deve innanzitutto ritenersi sussistente il rapporto di custodia tra la res e
CP_ l' convenuto. Il sinistro in esame è avvenuto, infatti, nel perimetro urbano, in via Po di
Lamezia Terme, ubicata nella zona centrale della città con la concreta possibilità per il convenuto di esercitare su quel tratto di strada i propri poteri di vigilanza e controllo CP_1
e di intervenire tempestivamente per eliminare le situazioni di pericolo derivanti dalla mancata o insufficiente manutenzione del manto stradale.
In ogni caso, deve evidenziarsi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza, anche di legittimità, la configurabilità di una responsabilità della P.A., anche ai sensi dell'art. 2051 cc., per il danno cagionato al privato da un bene demaniale, atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima, rientra nel suo potere di vigilanza e controllo, il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa. Tale responsabilità non trova alcun limite con riguardo a quei beni demaniali (è il caso delle strade e delle relative pertinenze) sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte
5 dei cittadini (cfr. Cass. n. 15389/2011; n. 6101/2013). Deve pertanto ritenersi superato il più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione ai beni demaniali, data l'estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti, sarebbe impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, con conseguente esclusione dell'operatività dell'art. 2051 c.c. e applicazione, invece, della norma generale di cu all'art. 2043 c.c., con la conseguenza che una responsabilità della P.A. sarebbe configurabile solo in presenza di una insidia o trabocchetto, cioè di una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) (cfr.
Cass. n. 366/2000).
Peraltro i differenti orientamenti interpretativi, che incidono sulla ripartizione dell'onere della prova, non sembrano portare a differenti soluzioni dal punto di vista pratico, essendo evidente che l'assenza del cd. pericolo occulto, individuato nella cd. insidia o trabocchetto, che va comunque valutato alla stregua dell'ordinaria diligenza che avrebbe dovuto esercitare il danneggiato per avvistare o evitare l'insidia (cfr. Cass. n. 5875/2000), potrebbe portare a ritenere sussistente il fatto colposo del danneggiato, idoneo ad integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. ma nei soli limiti e casi opra evidenziati e comunque con onere della relativa prova a carico del custode.
Ciò posto, nel caso di specie, risulta dimostrato altresì il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso. Infatti, i due agenti di Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, sentiti come testimoni, hanno dichiarato di aver assistito alla caduta di parte attrice causata dalla presenza della buca sul manto stradale. In particolare, i testi hanno dichiarato di aver chiamato il quando hanno visto la signora CP_5
finire a terra perché era inciampata con il piede destro nella buca ed hanno confermato che la buca, così come mostrata nelle foto, non era segnalata. A tal riguardo, è opportuno altresì evidenziare che le rappresentazioni fotografiche del luogo del sinistro prodotte da parte attrice e non contestate dall'Ente ritraggono la buca in corrispondenza della striscia blu, così da renderla poco visibile.
Per contro, deve rilevarsi che il convenuto non ha fornito alcuna prova di una condotta colposa della danneggiata, tale da escludere il nesso causale tra res in custodia e l'evento dannoso o comunque da ridurne l'incidenza eziologica.
6 Alla luce di quanto evidenziato, la domanda attorea deve quindi ritenersi fondata.
Venendo alla quantificazione del danno-conseguenza, di cui l'attore chiede il risarcimento, il danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, può ritenersi provato e può essere liquidato sulla base dell'espletata CTU medico legale.
Il CTU ha accertato che in conseguenza del sinistro per cui è causa l'attrice ha riportato una
“frattura pluriframmentaria scomposta del collo chirurgico omerale di sinistra e una frattura con scarso spostamento delle ossa nasali”; ha altresì accertato che dette lesioni, compatibili con l'evento dannoso per cui è causa, hanno causato un'inabilità temporanea totale di giorni
47 (quarantasette), un'inabilità temporanea parziale di giorni 50 (cinquanta) al 50% e di giorni
50 (cinquanta) al 25% e postumi a carattere permanente che determinano un danno biologico in misura complessiva del 20%.
La somma dovuta a titolo di danno biologico, deve essere dunque liquidata in complessivi euro 61.530,50, di cui euro 9.717,50 a titolo di invalidità temporanea ed euro 51.813,00 a titolo di danno biologico, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno
2024, tenuto conto dell'età della vittima al momento dell'evento dannoso (65 anni), della percentuale di invalidità temporanea e dei postumi permanenti riconosciuti.
La somma liquidata deve inoltre ritenersi comprensiva di tutti i pregiudizi sofferti dall'attrice sotto il profilo non patrimoniale. In proposito, va premesso che la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
7 Nel caso di specie, parte attorea ha omesso di provare specifici elementi e profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, tali da poter riconoscere al danno morale autonoma consistenza (a titolo esemplificativo, sotto tale profilo, Cass. 19189/2020).
Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (cd. interessi compensativi), nonché la rivalutazione monetaria, pur se nei limiti e con le eccezioni di seguito specificati.
Al riguardo deve darsi continuità al costante insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente della obbligazione del risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e perfino in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. civ. n. 975 del 2007, n. 18653 del 2004, n. 13666 del 2003,
n. 12234 del 1998, n. 8529 del 1997, n. 198 del 1989, n. 2278 del 1988).
Nel caso di specie le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali (cd. compensativi) da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.1712/95) sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici Istat, dalla data del fatto alla pronuncia della presente sentenza;
dalla data odierna, giorno di liquidazione del danno, fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
Deve, infine, essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale subito da parte attorea, corrispondente alle spese mediche sostenute, che risultano documentate e che sono state ritenute congrue dal CTU, ed al costo sostenuto per la perizia medica legale, per complessivi euro 1.070,80, oltre interessi legali, dalla data della presente decisione, sino al soddisfo.
Non può invece essere riconosciuta l'ulteriore somma di euro 400,00 per il costo di acquisto degli occhiali da vista, in difetto di prova della riconducibilità eziologica all'evento dannoso
8 per cui è causa, non essendo stata fornita la prova che l'attrice al momento della caduta indossasse gli occhiali e della stessa circostanza della rottura in conseguenza della caduta, tenuto conto peraltro che l'acquisto è avvenuto a distanza di tre mesi dall'evento dannoso.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della domanda (cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), con applicazione dei parametri di al D.M. n. 147/2022 e con riduzione alla metà, tenuto conto del valore della causa rapportato allo scaglione di riferimento e dell'assenza di questioni in fatto e diritto connotate da particolare difficoltà. Parimenti, le spese di CTU, liquidate con separato decreto in atti, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta, condanna il in Controparte_1
persona del , legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attorea CP_6
della somma complessiva di euro 61.530,50 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali compensativi da calcolarsi sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata dalla data odierna fino all'effettivo saldo;
2) condanna altresì il in persona del Sindaco, legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attorea dell'ulteriore complessiva somma di euro 1.070,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
3) condanna il in persona del Sindaco, legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti.
Lamezia Terme, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
9 Dott.ssa Daniela Lagani
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