Articolo 1 della Legge 26 luglio 1970, n. 578
Versione
9 agosto 1970
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 , concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, e' soppressa la parola: "nonche'", e sono aggiunte, dopo le parole: " regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 ", le parole: "nonche' l'inquadramento in ruolo del personale non insegnante degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica che ne abbia maturato o ne maturi il diritto, a prescindere dal parere del consiglio di amministrazione previsto dall'ordinamento vigente".
All'articolo 1, ultimo comma, la parola: "regionale", e' sostituita con la parola: "provinciale".
All'articolo 2, primo comma, le parole: "agli insegnanti", sono sostituite con le parole: "al personale insegnante e non insegnante".
Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente articolo 3-bis:
"Al personale direttivo, di economato e ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali e alle maestre istitutrici degli educandati stessi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione comprese quelle di cui al presente decreto".

Entrata in vigore il 9 agosto 1970