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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6672 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 19/12/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 728/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 19.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 728/2022 R.G ad oggetto: lesione personale T R A
( ) elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
L. Caldieri n° 63, presso lo studio dell'avv. Alfonso Ferrara ) che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di appello (fax 081/556.09.05 – pec ; Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. - P.I. ), con Sede Legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
IA ET (TV), Via Marocchesa, 14 –in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. – C.F. - nonché del Controparte_2 C.F._3
Dirigente della Società Dott. – C.F. - quale Impresa Controparte_3 C.F._4 designata (già ex art. 20 l. 990/69) ex art. 283 del D. Lgs. 209/2005 c.d. “Codice delle Assicurazioni” alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio della Campania, rapp.ti e difesi dall'avv. Ugo Caristo, C.F.
, presso il quale elett.te domiciliano in Napoli alla Via Francesco C.F._5
Solimena n.113, giusta procura alle liti autenticata per Notar Dott. Persona_1
1 di Treviso in data 18.12.2014, Rep. n.186905 e Racc. n.30367 (P.E.C.
- fax 081.2298342); appellata Email_2
OGGETTO: gravame avverso sentenza n. 8881/2021 resa dal Tribunale di Napoli, X sez. civile, del 28.10.2021;
CONCLUSIONI
Per le parti come da note depositate.
Svolgimento del processo Con atto notificato in data 05/06/17 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la , quale impresa designata (già ex art. 20 l. 990/69) ex Controparte_1 art. 283 del D. Lgs. 209/2005 c.d. “Codice delle Assicurazioni” alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio della Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti le lesioni riportate il giorno 19/08/2014 alle ore 17:00 in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, allorquando, alla guida del motociclo targato DX 61621, veniva investito da un'autovettura che, allontanatasi repentinamente, rimaneva non identificata. Incardinata la causa, la società assicuratrice, costituitasi, si opponeva alla domanda per essere la stessa infondata in fatto e in diritto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dall'attore, effettuata CTU medica sulla persona dell'istante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/06/2021. All'esito dell'udienza veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
Con sentenza n. 8881/2021, pubblicata il 28.10.2021, il Tribunale di Napoli così statuiva:
“1) accoglie la domanda nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art.283 D.Lgs. 209/05, al pagamento in favore di della complessiva Parte_1 somma di €.29.104,00, oltre interessi al tasso del 1,5 % annuo calcolati sulla somma di €.28.507,00 a far data dal 19/08/2014 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed infine oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
2) condanna la quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei Controparte_1 danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art.283 D.Lgs. 209/05, al pagamento in favore di delle spese di giudizio, che si liquidano in €.1.075,00 per esborsi (ivi comprese le Parte_1 spese di c.t.u., come già liquidate in istruttoria ed anticipate dalla parte attrice) ed €.7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% nonchè IVA e CPA secondo le aliquote vigenti, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Alfonso Ferrara”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto del 18.02.2022, proponeva gravame avverso la prefata sentenza Parte_1 censurando la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure non avrebbe riconosciuto e liquidato autonomamente il danno morale soggettivo, quantificato in euro 5.621,00, pur a fronte di lesioni personali accertate e documentate.
2 Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 728/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva confermata in data 03.06.2022.
In data 10.05.2022 si costituiva chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'appello proposto dal sig. con atto notificato il giorno 18.02.2022 avverso la Sentenza n. 8881/2021, pubblicata il Parte_1
28.10.2021 dal Tribunale di Napoli, X° sez. per le causali innanzi esposte e con ogni Parte_2 pronuncia consequenziale;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni domanda formulata dall'appellante ovvero rigettare nel merito l'appello, per le causali innanzi esposte e, dunque, confermare in toto l'impugnando sentenza, con ogni pronuncia consequenziale;
3) condannare, per l'effetto, l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio”.
Rinviata più volte d'ufficio la causa per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 19.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con citazione notificata il 18.02.2022 a fronte della sentenza n. 8881/2021, pubblicata il 28.10.2021, nel rispetto del termine previsto dall'art 327 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei dell'unico motivo di appello rubricato: , l'appellante censura la sentenza gravata laddove, a Parte_3 fronte della richiesta spiegata sin dall'atto di citazione di riconoscere il danno morale sofferto dall'istante, ha ritenuto di disgiungere le voci e di riconoscere solo il danno biologico cosiddetto “organico” escludendo il danno morale, inteso come il patimento sofferto dalla vittima, anche denominato pretium doloris, quale voce autonoma di danno che non rientra nel danno biologico. Esso è una sofferenza interiore e non relazionale meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi, tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi, del tutto immotivatamente nella concreta liquidazione del danno ha completamente omesso di liquidare il cosiddetto danno morale, pur richiesto sin dall'atto introduttivo ed espressamente quantificato nelle conclusioni finali del giudizio.
Conclude affinché la Corte di Appello, in riforma della prefata sentenza, voglia quantificare il danno non patrimoniale sofferto dal sig. in € 26.440,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione. Conseguentemente condannare gli appellati in solido fra loro al pagamento della differenza di € 5.621,00 oltre interessi e rivalutazione, in favore del danneggiato Parte_1
Il motivo è fondato.
Invero, a prescindere dal richiamo operato dal Giudice di prime cure alla Giurisprudenza di legittimità ed alla ricostruzione del danno non patrimoniale, come danno omnicomprensivo (contiene sia il danno biologico che quello morale), occorre aver riguardo ai criteri di calcolo adoperati dal Tribunale con riguardo alle circostanze del caso concreto : il sinistro per cui è
3 causa è avvenuto il 19/08/14 sicché l'infortunato, all'epoca aveva 41 anni;
la sentenza è stata depositata il 28/10/21.
Ciò posto, a pag. 10 della sentenza gravata si legge: in relazione alla età, considerando le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, il danno biologico da invalidità permanente va liquidato in € 20.689,00, cui va aggiunto il danno da invalidità temporanea, che sulla base della entità e durata indicate dal c.t.u. viene liquidato, secondo le citate tabelle, in € 8.415,00.
Non vi sono elementi per procedere ad un aumento per personalizzazione del danno. Il danno complessivamente risarcibile va dunque liquidato in complessivi € 29.104,00.
Procedendo ora al ricalcolo del danno patrimoniale, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il 2021, si dovrà seguire il seguente prospetto di calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.351,07
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 634,79
Punto danno non patrimoniale € 2.985,86
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 3% 40
Danno biologico risarcibile € 20.689,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.276,00 inteso quest'ultimo come comprensivo del danno morale o patema d'animo subito in conseguenza al sinistro.
Vi è giudicato con riguardo al danno biologico temporaneo liquidato dal Giudice in €.8.415,00
Ne segue che, all'appellante va liquidata l'ulteriore somma di € 5.587,00 calcolato secondo le tabelle di Milano a titolo di danno morale risarcibile ma non computato.
Ora, in applicazione del principio della devalutazione quando si utilizzano tabelle successive al momento del sinistro, il calcolo degli interessi liquidato a titolo risarcitorio “varia a seconda la tipologia del danno che, se applicato in ambito extracontrattuale, deve essere calcolato dal fatto illecito, mentre da inadempimento contrattuale dalla data della domanda giudiziale. Ne segue che occorre procedere alla rivalutazione degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata e
4 rivalutata di anno per anno”. (fra le tante Corte di cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 5 marzo – 28 luglio 2020, n. 16039)
Ne segue che, l'importo riconosciuto all'appellante in € 5.587,00 dev'essere devalutato al sinistro e maggiorato degli interessi sul capitale rivalutato di anno in anno, secondo il seguente schema di calcolo:
Importo da Devalutare: € 5.587,00
Dal mese di: Novembre 2025
Al mese di: Agosto 2014
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Novembre 2025: 121,3
Indice Agosto 2014: 107,5
Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,828
Totale Devalutazione: € 962,00
Importo Devalutato: € 4.625,00.
Tale importo va maggiorato degli interessi sul capitale rivalutato di anno in anno secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 4.625,00
Data Iniziale: 19/08/2014
Data Finale: 30/11/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Agosto 2014
Scadenza Rivalutazione: Novembre 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 107,5
Indice alla Scadenza: 121,3
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,208
Totale Rivalutazione: € 962,00
Capitale Rivalutato: € 5.587,00
5 Totale Colonna Giorni: 4121
Totale Interessi: € 692,92
Rivalutazione + Interessi: € 1.654,92
Capitale Rivalutato + Interessi: € 6.279,92.
Tale somma dev'essere maggiorata degli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in favore dell'appellante considerato il valore della controversia ( € 6279,00) in € 5.809,00 per compensi professionali oltre € 336,00 per spese vive, nonché spese generali, iva e cpa come per legge, che sono poste a carico dell'appellata quale impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_4
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava sezione civile, in persona dei giudici in epigrafe indicati definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata condanna la
[...]
quale impresa designata dal F.G.V.S. a corrispondere all'appellante Controparte_4 Parte_1
a titolo di danno morale (quale voce del danno non patrimoniale risarcibile) l'ulteriore
[...] somma di € 6.279,92 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
2) condanna la quale impresa designata dal F.G.V.S. a rifondere Controparte_4
a le spese di lite per il presente grado che liquida in € 5.809,00 per compensi Parte_1 professionali oltre € 336,00 per spese vive, nonché spese generali, iva e cpa come per legge.
In Napoli il 19/12/25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
6
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 728/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 19.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 728/2022 R.G ad oggetto: lesione personale T R A
( ) elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
L. Caldieri n° 63, presso lo studio dell'avv. Alfonso Ferrara ) che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di appello (fax 081/556.09.05 – pec ; Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. - P.I. ), con Sede Legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
IA ET (TV), Via Marocchesa, 14 –in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. – C.F. - nonché del Controparte_2 C.F._3
Dirigente della Società Dott. – C.F. - quale Impresa Controparte_3 C.F._4 designata (già ex art. 20 l. 990/69) ex art. 283 del D. Lgs. 209/2005 c.d. “Codice delle Assicurazioni” alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio della Campania, rapp.ti e difesi dall'avv. Ugo Caristo, C.F.
, presso il quale elett.te domiciliano in Napoli alla Via Francesco C.F._5
Solimena n.113, giusta procura alle liti autenticata per Notar Dott. Persona_1
1 di Treviso in data 18.12.2014, Rep. n.186905 e Racc. n.30367 (P.E.C.
- fax 081.2298342); appellata Email_2
OGGETTO: gravame avverso sentenza n. 8881/2021 resa dal Tribunale di Napoli, X sez. civile, del 28.10.2021;
CONCLUSIONI
Per le parti come da note depositate.
Svolgimento del processo Con atto notificato in data 05/06/17 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la , quale impresa designata (già ex art. 20 l. 990/69) ex Controparte_1 art. 283 del D. Lgs. 209/2005 c.d. “Codice delle Assicurazioni” alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio della Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti le lesioni riportate il giorno 19/08/2014 alle ore 17:00 in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, allorquando, alla guida del motociclo targato DX 61621, veniva investito da un'autovettura che, allontanatasi repentinamente, rimaneva non identificata. Incardinata la causa, la società assicuratrice, costituitasi, si opponeva alla domanda per essere la stessa infondata in fatto e in diritto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dall'attore, effettuata CTU medica sulla persona dell'istante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/06/2021. All'esito dell'udienza veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
Con sentenza n. 8881/2021, pubblicata il 28.10.2021, il Tribunale di Napoli così statuiva:
“1) accoglie la domanda nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art.283 D.Lgs. 209/05, al pagamento in favore di della complessiva Parte_1 somma di €.29.104,00, oltre interessi al tasso del 1,5 % annuo calcolati sulla somma di €.28.507,00 a far data dal 19/08/2014 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed infine oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
2) condanna la quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei Controparte_1 danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art.283 D.Lgs. 209/05, al pagamento in favore di delle spese di giudizio, che si liquidano in €.1.075,00 per esborsi (ivi comprese le Parte_1 spese di c.t.u., come già liquidate in istruttoria ed anticipate dalla parte attrice) ed €.7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% nonchè IVA e CPA secondo le aliquote vigenti, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Alfonso Ferrara”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto del 18.02.2022, proponeva gravame avverso la prefata sentenza Parte_1 censurando la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure non avrebbe riconosciuto e liquidato autonomamente il danno morale soggettivo, quantificato in euro 5.621,00, pur a fronte di lesioni personali accertate e documentate.
2 Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 728/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva confermata in data 03.06.2022.
In data 10.05.2022 si costituiva chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'appello proposto dal sig. con atto notificato il giorno 18.02.2022 avverso la Sentenza n. 8881/2021, pubblicata il Parte_1
28.10.2021 dal Tribunale di Napoli, X° sez. per le causali innanzi esposte e con ogni Parte_2 pronuncia consequenziale;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni domanda formulata dall'appellante ovvero rigettare nel merito l'appello, per le causali innanzi esposte e, dunque, confermare in toto l'impugnando sentenza, con ogni pronuncia consequenziale;
3) condannare, per l'effetto, l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio”.
Rinviata più volte d'ufficio la causa per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 19.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con citazione notificata il 18.02.2022 a fronte della sentenza n. 8881/2021, pubblicata il 28.10.2021, nel rispetto del termine previsto dall'art 327 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei dell'unico motivo di appello rubricato: , l'appellante censura la sentenza gravata laddove, a Parte_3 fronte della richiesta spiegata sin dall'atto di citazione di riconoscere il danno morale sofferto dall'istante, ha ritenuto di disgiungere le voci e di riconoscere solo il danno biologico cosiddetto “organico” escludendo il danno morale, inteso come il patimento sofferto dalla vittima, anche denominato pretium doloris, quale voce autonoma di danno che non rientra nel danno biologico. Esso è una sofferenza interiore e non relazionale meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi, tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi, del tutto immotivatamente nella concreta liquidazione del danno ha completamente omesso di liquidare il cosiddetto danno morale, pur richiesto sin dall'atto introduttivo ed espressamente quantificato nelle conclusioni finali del giudizio.
Conclude affinché la Corte di Appello, in riforma della prefata sentenza, voglia quantificare il danno non patrimoniale sofferto dal sig. in € 26.440,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione. Conseguentemente condannare gli appellati in solido fra loro al pagamento della differenza di € 5.621,00 oltre interessi e rivalutazione, in favore del danneggiato Parte_1
Il motivo è fondato.
Invero, a prescindere dal richiamo operato dal Giudice di prime cure alla Giurisprudenza di legittimità ed alla ricostruzione del danno non patrimoniale, come danno omnicomprensivo (contiene sia il danno biologico che quello morale), occorre aver riguardo ai criteri di calcolo adoperati dal Tribunale con riguardo alle circostanze del caso concreto : il sinistro per cui è
3 causa è avvenuto il 19/08/14 sicché l'infortunato, all'epoca aveva 41 anni;
la sentenza è stata depositata il 28/10/21.
Ciò posto, a pag. 10 della sentenza gravata si legge: in relazione alla età, considerando le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, il danno biologico da invalidità permanente va liquidato in € 20.689,00, cui va aggiunto il danno da invalidità temporanea, che sulla base della entità e durata indicate dal c.t.u. viene liquidato, secondo le citate tabelle, in € 8.415,00.
Non vi sono elementi per procedere ad un aumento per personalizzazione del danno. Il danno complessivamente risarcibile va dunque liquidato in complessivi € 29.104,00.
Procedendo ora al ricalcolo del danno patrimoniale, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il 2021, si dovrà seguire il seguente prospetto di calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.351,07
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 634,79
Punto danno non patrimoniale € 2.985,86
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 3% 40
Danno biologico risarcibile € 20.689,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.276,00 inteso quest'ultimo come comprensivo del danno morale o patema d'animo subito in conseguenza al sinistro.
Vi è giudicato con riguardo al danno biologico temporaneo liquidato dal Giudice in €.8.415,00
Ne segue che, all'appellante va liquidata l'ulteriore somma di € 5.587,00 calcolato secondo le tabelle di Milano a titolo di danno morale risarcibile ma non computato.
Ora, in applicazione del principio della devalutazione quando si utilizzano tabelle successive al momento del sinistro, il calcolo degli interessi liquidato a titolo risarcitorio “varia a seconda la tipologia del danno che, se applicato in ambito extracontrattuale, deve essere calcolato dal fatto illecito, mentre da inadempimento contrattuale dalla data della domanda giudiziale. Ne segue che occorre procedere alla rivalutazione degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata e
4 rivalutata di anno per anno”. (fra le tante Corte di cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 5 marzo – 28 luglio 2020, n. 16039)
Ne segue che, l'importo riconosciuto all'appellante in € 5.587,00 dev'essere devalutato al sinistro e maggiorato degli interessi sul capitale rivalutato di anno in anno, secondo il seguente schema di calcolo:
Importo da Devalutare: € 5.587,00
Dal mese di: Novembre 2025
Al mese di: Agosto 2014
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Novembre 2025: 121,3
Indice Agosto 2014: 107,5
Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,828
Totale Devalutazione: € 962,00
Importo Devalutato: € 4.625,00.
Tale importo va maggiorato degli interessi sul capitale rivalutato di anno in anno secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 4.625,00
Data Iniziale: 19/08/2014
Data Finale: 30/11/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Agosto 2014
Scadenza Rivalutazione: Novembre 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 107,5
Indice alla Scadenza: 121,3
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,208
Totale Rivalutazione: € 962,00
Capitale Rivalutato: € 5.587,00
5 Totale Colonna Giorni: 4121
Totale Interessi: € 692,92
Rivalutazione + Interessi: € 1.654,92
Capitale Rivalutato + Interessi: € 6.279,92.
Tale somma dev'essere maggiorata degli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in favore dell'appellante considerato il valore della controversia ( € 6279,00) in € 5.809,00 per compensi professionali oltre € 336,00 per spese vive, nonché spese generali, iva e cpa come per legge, che sono poste a carico dell'appellata quale impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_4
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava sezione civile, in persona dei giudici in epigrafe indicati definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata condanna la
[...]
quale impresa designata dal F.G.V.S. a corrispondere all'appellante Controparte_4 Parte_1
a titolo di danno morale (quale voce del danno non patrimoniale risarcibile) l'ulteriore
[...] somma di € 6.279,92 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
2) condanna la quale impresa designata dal F.G.V.S. a rifondere Controparte_4
a le spese di lite per il presente grado che liquida in € 5.809,00 per compensi Parte_1 professionali oltre € 336,00 per spese vive, nonché spese generali, iva e cpa come per legge.
In Napoli il 19/12/25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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