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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/10/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 3958/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. CA D'LL, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nata a [...]/SP – Brasile, il 25.12.1980, (C.F. Controparte_1
CPF.304.460.328-59);
2. nato a [...]/SP – Brasile, il 16.09.1978, (C.F. Controparte_2
CPF.308.039.738-02); rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Stella La Malfa;
Contro il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_3 CP_4 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 20/06/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec Controparte_3 notificata il 02/05/2024 (scadenza termini 03/05/2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nato il [...], a Persona_1
Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia, (nella competenza territoriale del Tribunale di
Pordenone e della Corte d'Appello di Trieste), all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
). Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. JO nato il [...], in [...] Controparte_1 Persona_1 CP_1
– nato il [...], in [...]; Persona_2
2. JO nato il [...], in [...] – Controparte_2 Persona_1 CP_1
nato il [...], in [...] Persona_2
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso
Pag. 1 di 2 la circoscrizione ecclesiastica. Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali.
Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 26 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
CA D'LL
Pag. 2 di 2
– Sezione Civile –
R.G. 3958/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. CA D'LL, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nata a [...]/SP – Brasile, il 25.12.1980, (C.F. Controparte_1
CPF.304.460.328-59);
2. nato a [...]/SP – Brasile, il 16.09.1978, (C.F. Controparte_2
CPF.308.039.738-02); rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Stella La Malfa;
Contro il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_3 CP_4 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 20/06/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec Controparte_3 notificata il 02/05/2024 (scadenza termini 03/05/2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nato il [...], a Persona_1
Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia, (nella competenza territoriale del Tribunale di
Pordenone e della Corte d'Appello di Trieste), all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
). Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. JO nato il [...], in [...] Controparte_1 Persona_1 CP_1
– nato il [...], in [...]; Persona_2
2. JO nato il [...], in [...] – Controparte_2 Persona_1 CP_1
nato il [...], in [...] Persona_2
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso
Pag. 1 di 2 la circoscrizione ecclesiastica. Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali.
Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 26 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
CA D'LL
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