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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/12/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
0N. R.G. 2039/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2039/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 BONALUME PAOLO con domicilio eletto presso il suo studio in MILANO, CORSO MAGENTA 84 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. TRENTI Controparte_1 P.IVA_2 ALESSIA e GRASSO ANNA MARIA con domicilio eletto presso l'Ufficio Avvocatura Unico in MODENA, VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1515/2023 DEL TRIBUNALE DI MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 10.6.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1515/23 pubblicata dal Tribunale di Modena il 19.09.23 nel giudizio RG 5156/20 tra Parte_2
– nuova denominazione di – e il
[...] Parte_1 CP_1
e notificata al difensore di in data 9.11.23 IN VIA PRINCIPALE:
[...] Parte_2 previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di
[...] nei confronti del Comune di : • € 12.099,13 per sorte capitale, portati Parte_2 CP_1 dalle 14 fatture indicate nell'elenco che si riproduce sub doc. 1, tutte emesse da IS Energia Part S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del e cedute a CP_1 • gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento di ciascuna fattura, scadenza riportata nell'elenco riprodotto sub doc. 1 • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 560 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 14 fatture costituenti la predetta sorte capitale oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui omesso pagamento ha generato il predetto importo • € 936,50 esclusivamente a titolo di interessi di mora fatturati con i 2 documenti denominati Note Debito, indicati nell'elenco che si riproduce sub doc. 2, interessi maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del della sorte capitale delle fatture CP_1 indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 2 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo condannare il al Controparte_1 Part relativo pagamento in favore di oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del Part
a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di Controparte_1 spese di lite in esecuzione della sentenza appellata IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del della diversa somma Parte_2 Controparte_1 ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_1 Parte_2 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note
[...] Debito, e interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”
- Per parte appellata:
“contrariis rejectis, voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Bologna: -nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'insussistenza dei crediti vantati dalla Società appellante nei confronti del appellato a seguito della cessione dei crediti e per l'effetto confermare la CP_1 sentenza impugnata nr. 1515/2023 resa dal Tribunale di Modena, Dr.ssa Giulia Lucchi, a definizione del giudizio di I grado. -nel merito, in via principale: confermare la sentenza impugnata nr. 1515/2023 resa dal Tribunale di Modena, Dr.ssa Giulia Lucchi, a definizione del giudizio di I grado pubblicata in data 19/9/2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1515/2023, pubblicata in data 19.9.2023, il Tribunale di Modena rigettava le domande avanzate da (nel prosieguo anche solo Parte_1 [...]
) volte ad ottenere la condanna del (di seguito anche solo Pt_2 Controparte_1
o ”) al pagamento di crediti di cui era divenuta titolare in forza di due cessioni CP_2 CP_3 pro soluto intercorse con IS: la prima stipulata in data 29.9.2014 (doc.
6.1 di e la Parte_2 seconda stipulata in data 26.6.2015 (doc.
6.2 di;
tali crediti erano relativi a quattordici Parte_2 fatture emesse dalla società fornitrice per l'importo di € 12.099,13 per sorte capitale, oltre interessi moratori, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, risarcimento danni forfettario ex art. 6 d.lgs. 231/2002 su ciascuna fattura, interessi di mora su tardivi pagamenti risultanti da due note di debito per un totale complessivo di € 936,50 e risarcimento danni forfettario ex art. 6 cit. per ciascuna fattura pagata in ritardo di cui alle note di debito.
2. Osservava il primo giudice che parte attrice aveva provato la titolarità delle pretese creditorie mediante la produzione degli atti di cessione notificati al in date 22.10.2024 (doc. 7 del CP_1
e 17.7.2015 (doc. 8 del;
che le dodici fatture azionate da si CP_1 CP_1 Parte_2 riferivano ai consumi di gas relativi al periodo gennaio 2013 – novembre 2014 afferenti al contatore nr. matricola 3665059 installato presso la scuola elementare, dichiarata inagibile a causa di eventi sismici verificatisi nel maggio di quell'anno; che, pertanto, il predetto contatore rimaneva bloccato e non veniva più erogata energia;
che le fatture erano state emesse su letture stimate di consumi previsionali e dalla sezione “riepilogo letture consumi” emergeva che la lettura effettiva dei consumi coincideva con la fotografia del contatore effettuata in data 11.12.2014 (doc. 14 del;
che CP_1 la fattura nr. 5750250065 era stata rifiutata dall'Ente in quanto relativa ad un periodo (settembre 2015) in cui il contratto con IS risultava cessato e perché agganciata ad altra precedente fattura (nr. 000915000365167) inesistente nella contabilità dell'ente; che la fattura nr. 5700450694 era stata già liquidata dal alla cedente nei termini di legge;
che, dunque, si escludeva la ricorrenza di CP_1 un diritto di credito e dei correlati interessi in capo a parte attrice non avendo dato prova delle somme rivendicate.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 18.12.2023 appellava innanzi a questa Corte ormulando n. 5 motivi. Parte_2 Ritualmente costituito il contestava i motivi di gravame avversari Controparte_1 e chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 10.6.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo “con riferimento alla sorte capitale di € 27,59 portata dalla fattura n. 5750250065 dell'8.10.2015 emessa da IS Energia S.P.A. nel 2020” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto inesistente il credito poiché relativo ad un periodo in cui era cessato il contratto tra il e IS. CP_1 Lamenta in particolare, da parte del primo giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto avrebbe omesso di considerare che la fattura concerneva consumi che si riferivano ad un periodo in cui il contratto de quo era in corso e la mancata contestazione, da parte dell'Ente, dei consumi per cui era stata emessa fattura.
Il motivo è infondato.
L'appellante fonda le proprie censure su argomentazioni che risultano del tutto avulse dalle motivazioni poste a base della decisione di primo grado. Sostiene che c'è stata un'erronea valutazione del materiale probatorio offerto non considerando, tuttavia, che la circostanza secondo cui “la fattura è relativa a consumi verificatisi allorché il contratto tra IS e il Comune era in corso” – da lui stesso sostenuta – non risulta in alcun modo provata. Difatti, l'onere di documentare l'esecuzione ancora in corso, che gravava su risulta disatteso dal compendio probatorio offerto dal Parte_2
il quale ha adeguatamente dimostrato che, nel periodo di riferimento (settembre 2015) e già CP_1 sin dal luglio del 2015, il gestore della somministrazione di gas per le utenze dell'Ente era ENEL Servizio Elettrico Nazionale (doc. 6 del . CP_1 Il rifiuto di tale fattura da parte dell'Ente risulta legittimo anche alla luce di un ulteriore profilo, tutt'altro che – come affermato da – “irrilevante”: l'appellante richiama una diversa Parte_2 fattura precedente (nr. 000915000365167) alla quale aggancia la fattura oggetto del presente motivo d'impugnazione (nr. 5750250065) senza fornire prova né dell'avvenuta emissione né della ricezione da parte del al riguardo limitatosi ad affermare che “il ricevimento, da parte del CP_1 CP_1 della fornitura costituisce, dunque, un fatto pacifico anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.” nonostante la deduzione sia smentita dagli atti di causa ove si evince che l'Ente sin da subito ha contestato la fattura in esame.
5. Con il secondo motivo “con riferimento alla sorte capitale di € 1.747,23 di cui alla fattura n. 5700450694 emessa da IS Energia S.P.A. e alle somme ad essa correlate” l'appellante si duole del mancato riconoscimento del predetto importo sulla base di note di credito in compensazione.
Il motivo non merita accoglimento.
Le deduzioni dell'appellante si rivelano meramente generiche ed assertive. Egli, infatti, reiterando le proprie tesi senza offrire elementi idonei a suffragarle, lamenta che le note di credito de quibus hanno già stornato altre precedenti fatture e che il loro utilizzo in compensazione determinerebbe un ingiustificato arricchimento del il quale non pagherebbe né le fatture richiamate nelle note CP_1 di credito né la fattura oggetto di giudizio. Al contrario nessuna censura può essere mossa al CP_1 che ha prodotto documentazione precisa e puntuale, composta da mandati di pagamento e quietanze, dalla quale si evince chiaramente che la fattura in esame è stata liquidata alla cedente IS Energia per l'importo ridotto di € 2.287,81 a seguito della detrazione delle tre note di accredito: NC nr 3000072076 del 3.9.2014 (importo di € 250,00), NC nr. 3000072088 del 3.9.2014 (importo di € 869,50), NC nr. 3000072089 del 3.9.2014 (importo di € 628,00) (doc. 24 del . CP_1 Applicando, pertanto, i principi in materia di onere della prova in caso di eccezione d'inadempimento secondo cui il creditore è tenuto a provare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (così Cass. 16324/2021), si rileva che l'Ente debitore ha adeguatamente allegato e provato il fatto estintivo della pretesa creditoria.
6. Con il terzo motivo “con riferimento alla rimanente sorte capitale pari a complessivi € 80.739,20 portata dalle fatture emesse da IS Energia S.P.A.” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove non riconosce la rimanente sorte capitale di € 10.324,31 di cui alle dodici fatture poiché già pagato dal alla cedente. CP_1 L'appellante lamenta, ancora una volta, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. rappresentando che il punto di riconsegna del gas destinato ad un edificio comunale, la scuola elementare dichiarata inagibile, è stato successivamente riattivato e posto al servizio di un salone di parrucchieri.
Il motivo si configura pretestuoso e privo di fondamento.
La circostanza addotta – peraltro neppure circostanziata nel tempo – risulta del tutto inconferente rispetto alla questione oggetto di giudizio, in quanto non incide in alcun modo sulla valutazione della pretesa creditoria azionata, atteso che il contatore, nel periodo cui si riferiscono le dodici fatture emesse (gennaio 2013-novembre 2014), risultava bloccato. Giova osservare sul punto che, come giustamente affermato anche dal giudice di prime cure, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. Civ. sez. III, 18/10/2023, n. 28984). Pertanto, in forza del principio di vicinanza della prova, in caso di malfunzionamento del contatore è previsto che spetti all'utente la contestazione del guasto e la dimostrazione dell'entità dei consumi effettuati nel periodo, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività, mentre incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento è regolarmente funzionante (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 9/1/2020, n. 297). Da quanto versato in atti risulta assolto l'onere della prova gravante sul che ha dimostrato CP_1 l'avvenuto blocco del contatore a seguito della dichiarazione di inagibilità (doc.ti 14 e 20) e di aver inviato tempestive contestazioni al somministrante (doc.ti 9, 11, 12 e 13). Tale circostanza consente di ritenere provata la corretta condotta dell'Ente e la sua diligente attivazione a fronte dell'evento segnalato.
7. Con il quarto motivo “con riferimento all'importo di € 936,50 – e somme correlate – esclusivamente a titolo di interessi di mora fatturati con i due documenti denominati note di debito” l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto non dovuto l'importo assumendo che la mancata produzione delle fatture collegate alle note di debito impedirebbe di verificarne l'avvenuta cessione.
Tale motivo è da rigettarsi, atteso che le presenti doglianze riguardano pretese accessorie non riconoscibili in quanto gli importi principali costituenti la sorte capitale, come detto, non risultano dovuti. Analogamente, non risulta provato il presupposto delle ulteriori pretese, ossia il dedotto ritardo nei pagamenti con riferimento alle note di debito o al richiesto risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
8. Il quinto motivo con cui l'appellante censurava la condanna alle spese di lite è rigettato in quanto correttamente il giudice di prime cure – essendo risultata l'allora attrice integralmente soccombente rispetto alle domande proposte – ha applicato il principio di cui all'art. 91 c.p.c., secondo il quale le spese seguono la soccombenza.
9. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei Parte_2 confronti di con atto di appello notificato in data 18.12.2023, così Controparte_1 provvede: RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Modena pubblicata in data 19.9.2023 nel procedimento R.G. 5156/2020;
CONDANNA l rimborso in favore del delle Parte_2 Controparte_1 spese del grado di appello che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 25.11.2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2039/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 BONALUME PAOLO con domicilio eletto presso il suo studio in MILANO, CORSO MAGENTA 84 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. TRENTI Controparte_1 P.IVA_2 ALESSIA e GRASSO ANNA MARIA con domicilio eletto presso l'Ufficio Avvocatura Unico in MODENA, VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1515/2023 DEL TRIBUNALE DI MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 10.6.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1515/23 pubblicata dal Tribunale di Modena il 19.09.23 nel giudizio RG 5156/20 tra Parte_2
– nuova denominazione di – e il
[...] Parte_1 CP_1
e notificata al difensore di in data 9.11.23 IN VIA PRINCIPALE:
[...] Parte_2 previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di
[...] nei confronti del Comune di : • € 12.099,13 per sorte capitale, portati Parte_2 CP_1 dalle 14 fatture indicate nell'elenco che si riproduce sub doc. 1, tutte emesse da IS Energia Part S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del e cedute a CP_1 • gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento di ciascuna fattura, scadenza riportata nell'elenco riprodotto sub doc. 1 • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 560 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 14 fatture costituenti la predetta sorte capitale oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui omesso pagamento ha generato il predetto importo • € 936,50 esclusivamente a titolo di interessi di mora fatturati con i 2 documenti denominati Note Debito, indicati nell'elenco che si riproduce sub doc. 2, interessi maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del della sorte capitale delle fatture CP_1 indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 2 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo condannare il al Controparte_1 Part relativo pagamento in favore di oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del Part
a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di Controparte_1 spese di lite in esecuzione della sentenza appellata IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del della diversa somma Parte_2 Controparte_1 ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_1 Parte_2 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note
[...] Debito, e interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”
- Per parte appellata:
“contrariis rejectis, voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Bologna: -nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'insussistenza dei crediti vantati dalla Società appellante nei confronti del appellato a seguito della cessione dei crediti e per l'effetto confermare la CP_1 sentenza impugnata nr. 1515/2023 resa dal Tribunale di Modena, Dr.ssa Giulia Lucchi, a definizione del giudizio di I grado. -nel merito, in via principale: confermare la sentenza impugnata nr. 1515/2023 resa dal Tribunale di Modena, Dr.ssa Giulia Lucchi, a definizione del giudizio di I grado pubblicata in data 19/9/2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1515/2023, pubblicata in data 19.9.2023, il Tribunale di Modena rigettava le domande avanzate da (nel prosieguo anche solo Parte_1 [...]
) volte ad ottenere la condanna del (di seguito anche solo Pt_2 Controparte_1
o ”) al pagamento di crediti di cui era divenuta titolare in forza di due cessioni CP_2 CP_3 pro soluto intercorse con IS: la prima stipulata in data 29.9.2014 (doc.
6.1 di e la Parte_2 seconda stipulata in data 26.6.2015 (doc.
6.2 di;
tali crediti erano relativi a quattordici Parte_2 fatture emesse dalla società fornitrice per l'importo di € 12.099,13 per sorte capitale, oltre interessi moratori, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, risarcimento danni forfettario ex art. 6 d.lgs. 231/2002 su ciascuna fattura, interessi di mora su tardivi pagamenti risultanti da due note di debito per un totale complessivo di € 936,50 e risarcimento danni forfettario ex art. 6 cit. per ciascuna fattura pagata in ritardo di cui alle note di debito.
2. Osservava il primo giudice che parte attrice aveva provato la titolarità delle pretese creditorie mediante la produzione degli atti di cessione notificati al in date 22.10.2024 (doc. 7 del CP_1
e 17.7.2015 (doc. 8 del;
che le dodici fatture azionate da si CP_1 CP_1 Parte_2 riferivano ai consumi di gas relativi al periodo gennaio 2013 – novembre 2014 afferenti al contatore nr. matricola 3665059 installato presso la scuola elementare, dichiarata inagibile a causa di eventi sismici verificatisi nel maggio di quell'anno; che, pertanto, il predetto contatore rimaneva bloccato e non veniva più erogata energia;
che le fatture erano state emesse su letture stimate di consumi previsionali e dalla sezione “riepilogo letture consumi” emergeva che la lettura effettiva dei consumi coincideva con la fotografia del contatore effettuata in data 11.12.2014 (doc. 14 del;
che CP_1 la fattura nr. 5750250065 era stata rifiutata dall'Ente in quanto relativa ad un periodo (settembre 2015) in cui il contratto con IS risultava cessato e perché agganciata ad altra precedente fattura (nr. 000915000365167) inesistente nella contabilità dell'ente; che la fattura nr. 5700450694 era stata già liquidata dal alla cedente nei termini di legge;
che, dunque, si escludeva la ricorrenza di CP_1 un diritto di credito e dei correlati interessi in capo a parte attrice non avendo dato prova delle somme rivendicate.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 18.12.2023 appellava innanzi a questa Corte ormulando n. 5 motivi. Parte_2 Ritualmente costituito il contestava i motivi di gravame avversari Controparte_1 e chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 10.6.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo “con riferimento alla sorte capitale di € 27,59 portata dalla fattura n. 5750250065 dell'8.10.2015 emessa da IS Energia S.P.A. nel 2020” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto inesistente il credito poiché relativo ad un periodo in cui era cessato il contratto tra il e IS. CP_1 Lamenta in particolare, da parte del primo giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto avrebbe omesso di considerare che la fattura concerneva consumi che si riferivano ad un periodo in cui il contratto de quo era in corso e la mancata contestazione, da parte dell'Ente, dei consumi per cui era stata emessa fattura.
Il motivo è infondato.
L'appellante fonda le proprie censure su argomentazioni che risultano del tutto avulse dalle motivazioni poste a base della decisione di primo grado. Sostiene che c'è stata un'erronea valutazione del materiale probatorio offerto non considerando, tuttavia, che la circostanza secondo cui “la fattura è relativa a consumi verificatisi allorché il contratto tra IS e il Comune era in corso” – da lui stesso sostenuta – non risulta in alcun modo provata. Difatti, l'onere di documentare l'esecuzione ancora in corso, che gravava su risulta disatteso dal compendio probatorio offerto dal Parte_2
il quale ha adeguatamente dimostrato che, nel periodo di riferimento (settembre 2015) e già CP_1 sin dal luglio del 2015, il gestore della somministrazione di gas per le utenze dell'Ente era ENEL Servizio Elettrico Nazionale (doc. 6 del . CP_1 Il rifiuto di tale fattura da parte dell'Ente risulta legittimo anche alla luce di un ulteriore profilo, tutt'altro che – come affermato da – “irrilevante”: l'appellante richiama una diversa Parte_2 fattura precedente (nr. 000915000365167) alla quale aggancia la fattura oggetto del presente motivo d'impugnazione (nr. 5750250065) senza fornire prova né dell'avvenuta emissione né della ricezione da parte del al riguardo limitatosi ad affermare che “il ricevimento, da parte del CP_1 CP_1 della fornitura costituisce, dunque, un fatto pacifico anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.” nonostante la deduzione sia smentita dagli atti di causa ove si evince che l'Ente sin da subito ha contestato la fattura in esame.
5. Con il secondo motivo “con riferimento alla sorte capitale di € 1.747,23 di cui alla fattura n. 5700450694 emessa da IS Energia S.P.A. e alle somme ad essa correlate” l'appellante si duole del mancato riconoscimento del predetto importo sulla base di note di credito in compensazione.
Il motivo non merita accoglimento.
Le deduzioni dell'appellante si rivelano meramente generiche ed assertive. Egli, infatti, reiterando le proprie tesi senza offrire elementi idonei a suffragarle, lamenta che le note di credito de quibus hanno già stornato altre precedenti fatture e che il loro utilizzo in compensazione determinerebbe un ingiustificato arricchimento del il quale non pagherebbe né le fatture richiamate nelle note CP_1 di credito né la fattura oggetto di giudizio. Al contrario nessuna censura può essere mossa al CP_1 che ha prodotto documentazione precisa e puntuale, composta da mandati di pagamento e quietanze, dalla quale si evince chiaramente che la fattura in esame è stata liquidata alla cedente IS Energia per l'importo ridotto di € 2.287,81 a seguito della detrazione delle tre note di accredito: NC nr 3000072076 del 3.9.2014 (importo di € 250,00), NC nr. 3000072088 del 3.9.2014 (importo di € 869,50), NC nr. 3000072089 del 3.9.2014 (importo di € 628,00) (doc. 24 del . CP_1 Applicando, pertanto, i principi in materia di onere della prova in caso di eccezione d'inadempimento secondo cui il creditore è tenuto a provare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (così Cass. 16324/2021), si rileva che l'Ente debitore ha adeguatamente allegato e provato il fatto estintivo della pretesa creditoria.
6. Con il terzo motivo “con riferimento alla rimanente sorte capitale pari a complessivi € 80.739,20 portata dalle fatture emesse da IS Energia S.P.A.” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove non riconosce la rimanente sorte capitale di € 10.324,31 di cui alle dodici fatture poiché già pagato dal alla cedente. CP_1 L'appellante lamenta, ancora una volta, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. rappresentando che il punto di riconsegna del gas destinato ad un edificio comunale, la scuola elementare dichiarata inagibile, è stato successivamente riattivato e posto al servizio di un salone di parrucchieri.
Il motivo si configura pretestuoso e privo di fondamento.
La circostanza addotta – peraltro neppure circostanziata nel tempo – risulta del tutto inconferente rispetto alla questione oggetto di giudizio, in quanto non incide in alcun modo sulla valutazione della pretesa creditoria azionata, atteso che il contatore, nel periodo cui si riferiscono le dodici fatture emesse (gennaio 2013-novembre 2014), risultava bloccato. Giova osservare sul punto che, come giustamente affermato anche dal giudice di prime cure, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. Civ. sez. III, 18/10/2023, n. 28984). Pertanto, in forza del principio di vicinanza della prova, in caso di malfunzionamento del contatore è previsto che spetti all'utente la contestazione del guasto e la dimostrazione dell'entità dei consumi effettuati nel periodo, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività, mentre incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento è regolarmente funzionante (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 9/1/2020, n. 297). Da quanto versato in atti risulta assolto l'onere della prova gravante sul che ha dimostrato CP_1 l'avvenuto blocco del contatore a seguito della dichiarazione di inagibilità (doc.ti 14 e 20) e di aver inviato tempestive contestazioni al somministrante (doc.ti 9, 11, 12 e 13). Tale circostanza consente di ritenere provata la corretta condotta dell'Ente e la sua diligente attivazione a fronte dell'evento segnalato.
7. Con il quarto motivo “con riferimento all'importo di € 936,50 – e somme correlate – esclusivamente a titolo di interessi di mora fatturati con i due documenti denominati note di debito” l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto non dovuto l'importo assumendo che la mancata produzione delle fatture collegate alle note di debito impedirebbe di verificarne l'avvenuta cessione.
Tale motivo è da rigettarsi, atteso che le presenti doglianze riguardano pretese accessorie non riconoscibili in quanto gli importi principali costituenti la sorte capitale, come detto, non risultano dovuti. Analogamente, non risulta provato il presupposto delle ulteriori pretese, ossia il dedotto ritardo nei pagamenti con riferimento alle note di debito o al richiesto risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
8. Il quinto motivo con cui l'appellante censurava la condanna alle spese di lite è rigettato in quanto correttamente il giudice di prime cure – essendo risultata l'allora attrice integralmente soccombente rispetto alle domande proposte – ha applicato il principio di cui all'art. 91 c.p.c., secondo il quale le spese seguono la soccombenza.
9. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei Parte_2 confronti di con atto di appello notificato in data 18.12.2023, così Controparte_1 provvede: RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Modena pubblicata in data 19.9.2023 nel procedimento R.G. 5156/2020;
CONDANNA l rimborso in favore del delle Parte_2 Controparte_1 spese del grado di appello che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 25.11.2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina