Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6141 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 21343/2018 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
6^ SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 21343/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 21/02/2025, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti
-ATTORE-
E
(C.F. , rappresentato e difeso come CP_1 C.F._2 in atti
-CONVENUTA –
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1
esponendo: di aver contratto matrimonio con in CP_1 CP_1
data 13.12.2012 e di aver fissato la residenza coniugale in Napoli alla Via
Antonino D'Antona n. 52, di proprietà di parte convenuta ma acquistata dall'attore; che nell'anno 2017 decidevano di separarsi e che il giudice data l'assenza di figli nulla disponeva in merito all'assegnazione della casa coniugale;
che gli ex coniugi, seppur cessata la comunione materiale e morale, hanno continuato entrambi a vivere presso la casa coniugale;
che in data 09.08.2017
l'attore uscito di casa per andare a lavoro, al suo rientro trovava la porta di casa chiusa e la serratura sostituita;
che ha tentato di rintracciare la , la quale CP_1 risultava irreperibile;
che all'interno dell'immobile in questione sono presenti tutt'ora, oltre agli strumenti di lavoro ed indumenti anche beni personali;
che svolgendo l'attività di medico la mancanza di taluni strumenti da lavoro ha compromesso l'attività professionale;
che la nel 2018 ha consegnato CP_1 parte dei beni ma non altri di proprietà esclusiva come i ricettari, la borsa dei ferri chirurgici, tre macchine fotografiche ed una collezione di orologi;
che ha proposto domanda giudiziale ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. per essere reintegrato nel possesso dell'immobile, ottenendo in data 28.10.2017 la reintegra nel possesso dell'appartamento; che dopo sei giorni dall'adozione dell'ordinanza di reintegra nel possesso ha provveduto a vendere la casa. CP_1
Tanto premesso, adiva il Tribunale per sentir: “Condannare la sig.ra al CP_1 risarcimento del danno per mancato godimento del diritto, quantificato in euro 30.000,00 paria alla metà del canone locatizio mensile per 5 anni, o di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudicante riterrà equa e opportuna, anche, nel caso che lo ritenesse, avvalendosi di una ctu;
condannare altresì la sig.ra al risarcimento del danno per appropriazione CP_1 indebita dei beni personali o acquistati dallo stesso per la casa coniugale…per il valore di €
19.670,00”. Spese vinte con attribuzione.
Si costituiva la quale deduceva: che l'immobile in questione era in CP_1 sua proprietà esclusiva e che pertanto era suo diritto alienarlo;
che con provvedimento del 06.06.2017 il Tribunale di Napoli autorizzava i coniugi a vivere separatamente e l'utilizzo dell'appartamento in favore della convenuta;
che dopo la pronuncia Presidenziale era andato via di casa da tempo;
che Pt_1
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nell'agosto del 2017 si presentava alla porta di casa per entrare;
che a mezzo del suo procuratore ha invitato più volte al ritiro dei suoi effetti personale;
Pt_1 che vista l'inerzia dell'ex coniuge, in data 22.3.2018 provvedeva a consegnare presso la casa di Cura dove lavora l'attore 18 scatole contenente tutti i beni di e che tale consegna avvenne alla presenza dei difensori delle parti;
che Pt_1 nulla è dovuto per il mancato godimento dell'immobile, essendo essa convenuta unica proprietaria dell'appartamento.
Concludeva per il rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'articolo 183 co.6 c.p.c., respinte le istanze istruttorie formulate, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi riservata in decisione con i termini di legge.
L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la condanna di 1) al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale per mancato godimento del possesso dell'immobile, 2) nonché il risarcimento del danno patito a causa dell'appropriazione indebita da parte della stessa di beni personali dell'attore.
La domanda è infondata e va respinta.
Va subito detto che risulta non contestato che la convenuta sia la CP_1 proprietaria esclusiva dell'immobile in Napoli alla Via Antonino D'Antona n. 52 ed in quanto proprietaria della casa era certamente libera di alienarla a terzi
(come avvenuto nel 2017), e che l'istante sia mai stato proprietario, Pt_1 neanche pro quota, dell'immobile in questione. Ne consegue che l'attore è privo di titolo giustificativo della titolarità esclusiva, o in comune con l'ex coniuge, della res aliena.
Quanto alla domanda di risarcimento sub 1), come chiarito dalla Suprema Corte, lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, e' soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilita' per fatto illecito.
Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non puo' emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni (Sez.
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2, n. 2203, 3/6/1975, Rv. 375990 - 01). Principio, questo, che risulta essere stato ribadito in epoca piu' recente, essendosi affermato che non puo' essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entita' materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'"an debeatur", non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno (Sez. 1, n. 8854, 1/6/2012, Rv.
622821; conf., Sez. 6, n. 7871, 20/3/2019). Ne' l'asserita lesione di diritti, in assenza dell'esistenza del danno, puo' giustificare condanna risarcitoria, la quale assumerebbe l'improprio valore di sanzione (Cass. nn. 21865/2013, 23194/2013,
18812/2014, 24474/2014.
Ebbene non avendo l'attore provato neanche in via indiziaria, di aver subito un danno patrimoniale a seguito dello spossessamento del bene, vale a dire non avendo fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio, la domanda sub 1) va respinta.
Va, anche rigettata la domanda sub 2) di risarcimento del danno da appropriazione indebita da parte della di beni personali del . CP_1 Pt_1
Ritiene il Tribunale che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio, su di esso incombente, relativo alla circostanza che la convenuta sia (stata) realmente possessore dei beni di cui ne assume l'indebita appropriazione da parte della ex moglie.
Inconferente, agli effetti probatori in esame, è l'elenco di beni allegato in citazione nonché le copie di certificati di garanzia di non meglio identificati beni di tale “ prodotti dall'attore che non recano alcuna data certa e Persona_1 non forniscono pertanto alcuna prova sicura dell'esistenza di essi presso l'immobile della convenuta.
Alcun significativo contributo avrebbe, poi, apportato all'istruttoria la prova testimoniale articolata dall'attore nell'atto introduttivo e non ammessa perché
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ritenuta, con pronunzia che in tale definitiva sede si conferma, in parte inammissibile e in parte generica.
In particolare, deve escludersi in radice l'affidabilità di una deposizione testimoniale vertente sul ricordo della presenza, temporalmente collocata ad una determinata scadenza, di una serie analitica di numerosi oggetti e delle loro pretese caratteristiche specifiche direttamente incidenti sulla determinazione del loro valore economico.
Numerosi sono, invece, gli elementi che, in via logica, depongono in segno contrario alla narrazione dei fatti esposta dall'attore e, in primis,
l'inverosimiglianza che, ove effettivamente fossero stati giacenti presso l'immobile della dall'ingente valore economico preteso, non Parte_2 Pt_1 avesse imposto la formazione di un loro inventario in contradditorio con la ex moglie, odierna convenuta;
altrettanto anomalo è che a tale verifica non si fosse proceduto anche successivamente, e cioè al momento della consegna dei 18 colli contenenti i beni dell'attore.
Invero, la convenuta ha versato in atti due lettere raccomandate a mezzo pec, rispettivamente del 15.12.2017 e del 13.02.2018, provenienti dall'avv. Pasquale
Fuschino ed indirizzate all'avv. Armando Palma, entrambi attuali difensori delle parti in causa, dalle quali emerge la disponibilità della a restituire a CP_1
i beni dallo stesso richiesti. A tanto seguiva in data 22.3.2018 un verbale di Pt_1 consegna effetti personali, neppure contestato dall'attore, nel quale si dava atto della consegna all'avv. Armando Palma di n.18 colli più due borsoni (scritta con aggiunta a penna) contenenti gli effetti personali di . Non risultano esserci Pt_1 state contestazioni tra le parti all'atto della riconsegna riguardanti il contenuto dei colli contenenti gli effetti personali di . D'altronde, è verosimile che l'attore Pt_1 al momento della riconsegna dei propri beni abbia subito provveduto a verificare che all'interno dei cartoni o dei borsoni ci fossero la collezione dei preziosi orologi, tra cui anche un rolex, nonchè gli strumenti di lavoro di cui ne chiede il ristoro nell'odierno giudizio. Nessuna contestazione risulta annotata sul verbale di consegna del 22.3.2018 né risultano in proposito comunicazioni o
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corrispondenza intervenute tra le parti, né risulta raggiunta la prova che i beni richiesti non fossero invece all'interno degli scatoli e borsoni consegnati.
Non risultano allegate fatture, documenti di acquisto o altri documenti di provenienza certa atti a comprovare la titolarità di beni in capo all'attore.
In conclusioni, alla luce di un quadro probatorio complessivamente carente la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 147/22
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione 6^ Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni altra domanda respinta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in € 2540,00, per compenso professionale, oltre spese oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, cassa avvocati ed iva come per legge.
Napoli, il 18 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
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