TRIB
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 6380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6380 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8006 R.G. per l'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Nicola Cacciapuoti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli al Centro Direzionale, isola G 7;
- ricorrente C O N T R O
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55,
[...]
- resistente
OGGETTO: “retribuzione professionale docenti” ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/03/2025, ha adito il Tribunale di Parte_1 Napoli in funzione di giudice del lavoro, per accertare e dichiarare la violazione in cui è incorsa l'Amministrazione resistente in ordine alla mancata corresponsione, in suo favore, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, della retribuzione professionale docenti;
per accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento ed alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, per i predetti anni scolastici e relativamente ai periodi oggetto del ricorso, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018, anche in virtù di quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20015/2018. A sostegno del proprio assunto ha esposto:
- di essere docente di scuola secondaria di I grado e di aver svolto incarichi di supplenze temporanee;
- di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale resistente negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato cd. supplenze brevi e saltuarie, precisamente nei periodi:
1 per l'a.s. 2020-2021: contratti con decorrenza dal giorno 14.01.2021 al 04.03.2021; dal 27.01.2021 al 25.05.2021, dal 26.05.2021 al 28.05.2021, dal 29.05.2021 al 04.06.2021, dal 05.03.2021 al 05.06.2021, dal 06.06.2021 al 12.06.2021. per l'a.s. 2021-2022: contratti con decorrenza dal giorno 06.10.2021 al 08.10.2021, dal 09.10.2021 al 05.11.2021, dal 06.11.2021 al 29.11.2021, dal 30.11.2021 al 29.01.2022, dal 30.01.2022 al 02.02.2022, dal 03.02.2022 al 02.05.2022, dal 03.05.2022 al 02.06.2022, dal 03.06.2022 al 08.06.2022, dal 09.06.2022 al 27.06.2022.
- di non aver percepito per le supplenze brevi effettuate l'intera retribuzione sulla base delle previsioni del CCNL Comparto Scuola, risultando omesso, in suo favore, il versamento della Retribuzione Professionale Docenti prevista e disciplinata dall'art 7 del CCNL comparto scuola del 15/03/2001. Ha lamentato di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente. Ha evidenziato il contrasto col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.07.2018. Nel costituirsi tempestivamente il Controparte_2 ha eccepito l'infondatezza della domanda stante la natura speciale della disciplina in materia di personale scolastico, l'esistenza di ragioni oggettive per la diversità di regime nel riconoscimento degli incrementi stipendiali, ritenendo che il compenso in esame non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi, temporanee e saltuarie e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note di trattazione scritta è stata decisa con separata sentenza comunicata alle parti. Il ricorso è fondato a va pertanto accolto. Occorre premettere che la questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dai giudici di merito e di legittimità, che si sono pronunciati in senso favorevole alle istanze attoree. Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018, il Giudice ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga da altri giudici di questa sezione, di aderire a tale orientamento condividendone in sintesi le motivazioni. Il tema d'indagine verte sull'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e non percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie) – negli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria. L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo
2 art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...” Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'. L'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.), inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). La Cassazione, con ordinanza 20015/2018 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle
3 categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020). Nel caso de quo deve escludersi che il ricorrente, supplente temporaneo in quanto assunto per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Pertanto, non si giustificherebbe una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. Recentissima è poi la pronuncia della Corte di cassazione civile sez. lav., 07/05/2024, n.12309, secondo cui: “il Collegio intende dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020)….. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
4 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ." Secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione Professionale Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto, ai sensi dell'art. 7 del CCNL, per dodici mensilità, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una prestazione equivalente - quanto a mansioni e funzioni – a quella del lavoratore sostituito. Cont Nel caso in esame dai cedolini prodotti dal ricorrente, si evince che il non gli ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui ha svolto gli incarichi di supplenze brevi e temporanee. Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 in relazione agli incarichi di supplenze brevi e temporanee dedotti. Le spese di lite si compensano per la metà tenuto conto della natura seriale della causa e della condanna solo generica richiesta per la RPD. La liquidazione della residua metà va fatta con esclusione della fase decisionale che è mancata per la trattazione cartolare, ed ai minimi stante l'assenza di istruttoria e la decisione sulla base degli atti avvenuta in prima udienza.Essa va distratta in favore del procuratore per anticipo fattone .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 in relazione agli Cont incarichi di supplenze temporanee svolti e per l'effetto, condanna il al pagamento della retribuzione professionale docenti, per i predetti anni scolastici e relativamente ai periodi oggetto del ricorso, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018;
2) compensa le spese per la metà e condanna il alla rifusione della residua CP_1 metà che liquida in € 450,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi. Napoli, li 20/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
5
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8006 R.G. per l'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Nicola Cacciapuoti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli al Centro Direzionale, isola G 7;
- ricorrente C O N T R O
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55,
[...]
- resistente
OGGETTO: “retribuzione professionale docenti” ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/03/2025, ha adito il Tribunale di Parte_1 Napoli in funzione di giudice del lavoro, per accertare e dichiarare la violazione in cui è incorsa l'Amministrazione resistente in ordine alla mancata corresponsione, in suo favore, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, della retribuzione professionale docenti;
per accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento ed alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, per i predetti anni scolastici e relativamente ai periodi oggetto del ricorso, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018, anche in virtù di quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20015/2018. A sostegno del proprio assunto ha esposto:
- di essere docente di scuola secondaria di I grado e di aver svolto incarichi di supplenze temporanee;
- di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale resistente negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato cd. supplenze brevi e saltuarie, precisamente nei periodi:
1 per l'a.s. 2020-2021: contratti con decorrenza dal giorno 14.01.2021 al 04.03.2021; dal 27.01.2021 al 25.05.2021, dal 26.05.2021 al 28.05.2021, dal 29.05.2021 al 04.06.2021, dal 05.03.2021 al 05.06.2021, dal 06.06.2021 al 12.06.2021. per l'a.s. 2021-2022: contratti con decorrenza dal giorno 06.10.2021 al 08.10.2021, dal 09.10.2021 al 05.11.2021, dal 06.11.2021 al 29.11.2021, dal 30.11.2021 al 29.01.2022, dal 30.01.2022 al 02.02.2022, dal 03.02.2022 al 02.05.2022, dal 03.05.2022 al 02.06.2022, dal 03.06.2022 al 08.06.2022, dal 09.06.2022 al 27.06.2022.
- di non aver percepito per le supplenze brevi effettuate l'intera retribuzione sulla base delle previsioni del CCNL Comparto Scuola, risultando omesso, in suo favore, il versamento della Retribuzione Professionale Docenti prevista e disciplinata dall'art 7 del CCNL comparto scuola del 15/03/2001. Ha lamentato di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente. Ha evidenziato il contrasto col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.07.2018. Nel costituirsi tempestivamente il Controparte_2 ha eccepito l'infondatezza della domanda stante la natura speciale della disciplina in materia di personale scolastico, l'esistenza di ragioni oggettive per la diversità di regime nel riconoscimento degli incrementi stipendiali, ritenendo che il compenso in esame non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi, temporanee e saltuarie e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note di trattazione scritta è stata decisa con separata sentenza comunicata alle parti. Il ricorso è fondato a va pertanto accolto. Occorre premettere che la questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dai giudici di merito e di legittimità, che si sono pronunciati in senso favorevole alle istanze attoree. Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018, il Giudice ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga da altri giudici di questa sezione, di aderire a tale orientamento condividendone in sintesi le motivazioni. Il tema d'indagine verte sull'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e non percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie) – negli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria. L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo
2 art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...” Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'. L'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.), inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). La Cassazione, con ordinanza 20015/2018 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle
3 categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020). Nel caso de quo deve escludersi che il ricorrente, supplente temporaneo in quanto assunto per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Pertanto, non si giustificherebbe una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. Recentissima è poi la pronuncia della Corte di cassazione civile sez. lav., 07/05/2024, n.12309, secondo cui: “il Collegio intende dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020)….. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
4 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ." Secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione Professionale Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto, ai sensi dell'art. 7 del CCNL, per dodici mensilità, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una prestazione equivalente - quanto a mansioni e funzioni – a quella del lavoratore sostituito. Cont Nel caso in esame dai cedolini prodotti dal ricorrente, si evince che il non gli ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui ha svolto gli incarichi di supplenze brevi e temporanee. Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 in relazione agli incarichi di supplenze brevi e temporanee dedotti. Le spese di lite si compensano per la metà tenuto conto della natura seriale della causa e della condanna solo generica richiesta per la RPD. La liquidazione della residua metà va fatta con esclusione della fase decisionale che è mancata per la trattazione cartolare, ed ai minimi stante l'assenza di istruttoria e la decisione sulla base degli atti avvenuta in prima udienza.Essa va distratta in favore del procuratore per anticipo fattone .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 in relazione agli Cont incarichi di supplenze temporanee svolti e per l'effetto, condanna il al pagamento della retribuzione professionale docenti, per i predetti anni scolastici e relativamente ai periodi oggetto del ricorso, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018;
2) compensa le spese per la metà e condanna il alla rifusione della residua CP_1 metà che liquida in € 450,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi. Napoli, li 20/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
5