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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/12/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2579/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2579/2024 tra
Pt_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 9:23 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. MERLINI EN e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. LUCA CARRESCIA Pt_1
Per l'avv. PACCHIANA MARA e l'avv. , Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. CECCONI MARCO
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 11 Alle ore 13:50, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2579/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINI EN, Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in C.So Cavour 50b 62100 Macerata presso il difensore avv. MERLINI
EN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PACCHIANA MARA, elettivamente domiciliato in C/O Avv Marco Cecconi Corso Matteotti
235/D Porto Recanati presso il difensore avv. PACCHIANA MARA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_2 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, accertata la proponibilità della domanda di parte attrice, accertata l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente della Controparte_2 pagina 3 di 11 vettura CITROEN C2 tg. CN 259 KR, di proprietà del sig. , su cui era Controparte_1 trasportato il in occasione del sinistro stradale del 04.08.2022, accertata la sussistenza di un Pt_1 valido rapporto assicurativo, all'epoca dei fatti, tra il e la compagnia Controparte_1 assicurativa accertato il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attore, CP_1 già decurtata la somma di € 3.000,00 pagata dalla nella fase stragiudiziale, per l'effetto CP_3 così giudicare: IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA Previa modifica dell'ordinanza del
27.11.2024, ammettere le prove orali avanzate da parte attrice nella seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c., che devono considerarsi qui integralmente trascritte, in particolare i capitoli della prova per testi e per interpello attinenti all'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del al momento Pt_1 del sinistro stradale. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: 1) disconoscendo le risultanze delle CTU del Dr. e del Dr. condannare i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore del Per_1 Per_2 sig. la somma di € 65.146,41 a titolo risarcimento delle lesioni personali dal medesimo patite Pt_1 in conseguenza del sinistro stradale de quo, come quantificate nella premessa dell'atto introduttivo di causa sulla base delle risultanze della perizia del Dr. o di quella maggiore o minore Persona_3 che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
2) condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore del sig. la somma di € 7.329,96 a titolo di Pt_1 refusione delle spese di CTU, di CTP e delle spese legali dal medesimo sopportate nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Ancona RG n. 1838/2023, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
IN VIA
SUBORDINATA: 1) disconoscendo le risultanze della CTU del Dr. condannare i convenuti, Per_2 in solido tra loro, a pagare in favore del sig. la somma di € 33.174,90 a titolo risarcimento Pt_1 delle lesioni personali dal medesimo patite in conseguenza del sinistro stradale de quo, come quantificate dal CTU Dr. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Persona_4
Ancona RG n. 1838/2023, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
2) condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore del sig. la somma di € 7.329,96 a titolo di refusione delle spese di CTU, di CTP e Pt_1 delle spese legali dal medesimo sopportate nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Ancona RG n. 1838/2023, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA: 1) pagina 4 di 11 condannare i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore del sig. la somma di € 9.198,08 Pt_1
a titolo risarcimento delle lesioni personali dal medesimo patite in conseguenza del sinistro stradale de quo, come quantificate dal CTU Dr. nel presente procedimento, o di quella maggiore o Per_2 minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
2) condannare
i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore del sig. la somma di € 7.329,96 a titolo Pt_1 refusione delle spese di CTU, di CTP e delle spese legali dal medesimo sopportate nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Ancona RG n. 1838/2023, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali ai sensi del D.M. n. 147/2022”
Parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: in via principale nel merito: respingere le domande risarcitorie formulate dall'attore, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e prive di adeguato supporto probatorio, anche alla luce dell'importo di € 3.000,00 già versato a suo favore in sede in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovesse ritenere satisfattiva la somma offerta in fase stragiudiziale, limitare la condanna di al Controparte_4 risarcimento del danno subito dal signor alla minor somma che sarà accertata in corso di causa, Pt_1 dedotto l'importo di € 3.000,00 già versato;
Con vittoria di spese e compensi professionali, anche con riguardo al procedi-mento di ATP, oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M.
10.03.2014, n. 55 e con riserva di formulare istanze istruttorie in corso di causa”.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2024, il signor ha convenuto in giudizio Pt_1 [...]
nonché i signori e questi ultimi quali presunti Controparte_1 CP_1 Controparte_5 responsabili civili, per ottenere il risarcimento degli asseriti danni subiti a seguito al sinistro stradale verificatosi in data 04.08.2022 a RD.
L'attore affermava che quel giorno, alle ore 18.50 circa, egli si trovava a bordo del veicolo Citroen C2, targato CN 259 KR, di proprietà del signor e condotto nell'occasione dal Controparte_6 signor il quale, procedendo lungo via Conca, giunto all'intersezione con via Controparte_5
Sardegna, nel tentativo di svoltare a sinistra, avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e urtando frontalmente il veicolo Volvo V40, targato EX 860 MM, di proprietà del signor
CP_7
pagina 5 di 11 A seguito dell'incidente, il signor subiva lesioni. Pt_1
Questi, per il tramite dei genitori (essendo all'epoca minorenne) avanzava allora richiesta di risarcimento danni nei confronti di compagnia assicuratrice della Citroen Controparte_1
C2 dove era trasportato, che gli offriva € 3.000,00.
Non ritenendo congrua tale somma, i genitori del signor instauravano un procedimento di ATP, Pt_1 sempre dinnanzi a questo Tribunale (rubricato con R.G. 1838/2023), volto ad accertare l'entità dei danni subiti dal figlio.
Detto procedimento si concludeva con il deposito dell'elaborato a cura del CTU nominato dal
Tribunale, dott. il quale riscontrava in capo all'attore postumi permanenti nella misura Per_1 dell'11% e, in aggiunta, un'invalidità temporanea parziale al 75% per 15 giorni, al 50% per 45 giorni e al 25% per altri 45 giorni (cfr. doc. 1 parte convenuta), il quale osservava che “il giovane , Pt_1
a seguito di sinistro stradale occorso il 4-8-2022, ha patito trauma cranio-facciale con ferita lacera labiogeniena sinistra suturata per urto dell'emivolto sinistro contro il montante verticale che separa i
2 sportelli laterali di sinistra. L'urto, e la relativa lesività riportata, avrebbero potuto essere evitati se il giovane avesse avuto indosso la bandoliera del sistema di ritenuta, appositamente reso obbligatorio per evitare danni cor-porali consimili” (cfr. doc. 1, pag. 6).
Lo stesso CTU, in risposta alle obiezioni del consulente tecnico di parte attrice, affermava che “con cintura indosso l'infortunato non avrebbe riportato alcuna lesione se si esclude “il soggettivo colpo di frusta” (cfr. doc. 1 sopra citato, pag. 11).
Alla luce di tali risultanze, la compagnia assicurativa convenuta contestava le richieste risarcitorie nuovamente avanzate dall'odierno attore all'esito della procedura di ATP, ribadendo di averlo già indennizzato per il danno subito, al netto del suo concorso di colpa.
Il signor posto quanto sopra, proponeva l'intestato giudizio. Pt_1
Si costituiva, pertanto, in giudizio la Società già Controparte_4 [...]
contestando nuovamente la pretesa avanzata nei suoi confronti. Controparte_1
Rimanevano contumaci gli altri citati e cioè e Controparte_6 Controparte_5
In corso di causa veniva disposta la rinnovazione della CTU, non essendo stata ritenuta esaustiva quella svolta in sede di ATP, soprattutto in relazione all'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza da parte dell'odierno attore.
Al deposito della stessa, il GI rinviava la causa, direttamente per la discussione finale ex art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza del 17.12.2025, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 6 di 11 Preliminarmente si osserva che in merito alla dinamica del sinistro stradale per cui è causa che nessuna contestazione è stata mossa da parte della compagnia assicurativa convenuta circa le modalità di accadimento dell'incidente e circa il fatto che il , nella sua qualità di trasportato, si trovasse a Pt_1 bordo della vettura Citroen C2 tg. CN259KR, di proprietà del sig. e Controparte_1 condotta da , così come si ricava dal verbale redatto dalla Polizia Locale di Controparte_2
RD intervenuta in loco (cfr. doc. n. 1 citazione), il quale non è stato contestato da parte degli odierni convenuti.
A seguito del rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il nuovo CTU. Dott. riteneva che il Per_2 danno effettivamente sofferto dall'attore debba essere quantificato:
Danno Biologico 5%
ITT 15 gg;
ITP al 75% 30gg
ITP al 50% 15 gg
ITP al 25% 24 gg.
Tale valutazione appare allo scrivente Giudicante corretta nelle motivazioni, priva di omissioni o lacune nonché congrua con la conseguenza che la stessa deve ritenersi più idonea rispetto a quella svolta in sede di ATP a determinare gli esiti dei danni effettivamente riportati da parte attrice nell'occorso.
Allo stato, rimane pertanto da esaminare l'utilizzo o meno da parte dell'attore dei sistemi di ritenzione
(cintura di scurezza) al momento del sinistro.
Mentre il CTU in sede di ATP ne ha escluso aprioristicamente l'utilizzo come sopra riportato, il consulente d'ufficio di questo giudice, dott. in merito a tale aspetto ha così scritto: “Per la Per_2 ricostruzione del fatto vedasi la anamnesi patologica prossima sopra indicata. In merito all'utilizzo delle cinture di sicurezza trattasi di trauma di soggetto trasportato posteriormente a sinistra in auto: il sinistro riguarda genericamente una collisione frontale tra due auto. Pertanto, risulta verosimile che, in merito alle lesioni al viso (i.e. cicatrici), queste non si sarebbero verificate qualora le cinture di sicurezza fossero state correttamente indossate ed allacciate. Le lesività certamente compatibili con il trauma in oggetto riguardano il trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma distrattivo ATM bilaterale. Occorre, però, considerare che dalla visione delle fotografie dei mezzi (con tutte le riserve del caso non avendo a disposizione una ricostruzione cinematica del sinistro) l'impatto sarebbe stato alla sinistra di entrambi i mezzi, quindi, non sarebbe un vero e proprio urto frontale. In tale ipotesi pagina 7 di 11 risulta plausibile uno spostamento del capo del soggetto verso le superfici interne dell'abitacolo. In merito, quindi al quesito relativamente all'utilizzo delle cinture di sicurezza, la presenza di lesioni a livello dell'emivolto di sinistra in soggetto trasportato posteriormente a sinistra risulta chiaramente plausibile stante la dinamica del fatto con un impatto del capo contro le superfici interne dell'abitacolo. Tale situazione traumatica può risultare comunque compatibile ipotizzando, ovviamente con elementi non a disposizione di questo consulente d'ufficio, che i due mezzi abbiano determinato, a seguito dell'urto, uno spostamento dei mezzi con ovvio spostamento del capo verso la parte più vicina, ovvero la parte interna dell'abitacolo. In linea teorica, quindi, sussiste una generica compatibilità tra il trauma patito al volto e le lesività cutanee del volto riscontrate nell'immediatezza dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Ancona…”.
Esaminando l'art. 172 C.d.S., lo stesso prevede che “il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'art. 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno
l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. […] Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. […] Sono esentati […] i passeggeri dei veicoli
M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana”, con la conseguenza che l'autovettura sulla quale era trasportato posteriormente l'attore al momento del sinistro ne imponeva l'utilizzo.
Sul punto, però, a differenza di quanto sostenuto dal CTU in sede di ATP, il consulente d'ufficio di questo giudice, sulla base degli elementi a propria disposizione, non è riuscito a determinare con sufficiente certezza se al momento del sinistro i sistemi di ritenzione fossero stati o meno indossati dall'attore.
Si rammenta, però, che l'onere probatorio sul punto è posto in capo a parte convenuta ex art. 2697 c.c. la quale nulla è riuscita a provare o dimostrare.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto sopra specificato che, presuntivamente, anche il avesse le Pt_1 cinture di sicurezza allacciate.
Posto quanto sopra il danno subito dall'attore può essere così determinato tenute in Pt_1 considerazione le tabelle vigenti per il danno da micorpermaneti:
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 16 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 15 pagina 8 di 11 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 24
Indennità giornaliera € 56,18 CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 7.008,74
Invalidità temporanea totale € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.264,05
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 337,08
Totale danno biologico temporaneo € 2.865,18
Personalizzazione (20%) € 1.401,75 (calcolato sulla sola invalidità permanente)
TOTALE GENERALE: € 11.275,67.
In conseguenza dell'applicazione delle modalità di calcolo sopra individuate, si ritiene di applicare la personalizzazione del 20% calcolata sulla sole invalidità permanente, avendo il CTU rilevato che ancor oggi “sussiste limitazione funzionale dei movimenti del rachide cervicale con stato contratturale della muscolatura del collo”, il tutto tenendo conto che il permanere della sintomatologia è un aspetto normalmente derivante dalla lesione subite.
Si osserva che il gradiente di personalizzazione applicato rispecchia quanto sostenuto da Cass. Civ. ordin. 13383 del 20.05.2025.
L'art. 139 del Codice delle assicurazioni disciplina, infatti, le lesioni di lieve entità (micropermanenti), prevedendo che il danno biologico possa essere aumentato fino a un massimo del 20% per la personalizzazione.
Secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Civ. 703/2021, 5119/2023, 15733/2022, 4878/2019), il risarcimento del danno alla persona deve essere unitario e onnicomprensivo, con la conseguenza che nelle lesioni micropermanenti, il danno morale è considerato assorbito nella personalizzazione massima, salvo rigorosa prova contraria (Cass. Civ. 5547/2024).
Non essendo state riscontrate, inoltre, incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica dell'attore, nulla compete allo stesso per tali titoli.
Trattandosi di debito di valore, l'importo liquidato all'attualità deve essere devalutato alla data del sinistro (04.06.2022) e su di esso, rivalutato di anno in anno fino alla data odierna, devono essere calcolati gli interessi legali in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1712 del 1995.
A parte attrice spetta, inoltre, il rimborso delle spese mediche sostenute, già determinate dal consulente pagina 9 di 11 tecnico d'ufficio nell'importo complessivo di €.1.754,40 (IVA compresa), la cui liquidazione è stata operata con riferimento agli esborsi sostenuti dall'attore in relazione al sinistro per cui è causa, sicché
l'importo deve essere rivalutato con l'aggiunta degli interessi legali secondo i criteri esposti in precedenza.
Posto che il danno complessivo risulta quantificabile in complessivi €.13.029,58, oltre interessi come sopra da quantificarsi ed avendo la compagni assicurativa convenuta anticipato €.3.000,00 all'attore, rimane a carico dei convenuti, in solido tra loro, di pagare la somma di €.10.029,58.
Le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo sulla base del credito come qui quantificato in applicazione del cd. criterio del decisum per le varie fasi in cui l'attività è stata espletata, così come le spese supportate nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ivi comprese quelle di
CTU così come liquidate nello stesso giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore, della somma di Pt_1
€.10.029,58, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza ed agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza;
Condanna altresì i convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese di lite del presente Pt_1 giudizio, che si liquidano in €.805,61 per spese, €.1.701,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti;
Condanna, altresì, i convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese di lite del giudizio, Pt_1 che si liquidano in €.1.170,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti, oltre alle spese di CTU così come liquidate nello stesso giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
pagina 10 di 11 Ancona, 17 dicembre 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2579/2024 tra
Pt_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 9:23 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. MERLINI EN e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. LUCA CARRESCIA Pt_1
Per l'avv. PACCHIANA MARA e l'avv. , Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. CECCONI MARCO
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 11 Alle ore 13:50, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2579/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINI EN, Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in C.So Cavour 50b 62100 Macerata presso il difensore avv. MERLINI
EN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PACCHIANA MARA, elettivamente domiciliato in C/O Avv Marco Cecconi Corso Matteotti
235/D Porto Recanati presso il difensore avv. PACCHIANA MARA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_2 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, accertata la proponibilità della domanda di parte attrice, accertata l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente della Controparte_2 pagina 3 di 11 vettura CITROEN C2 tg. CN 259 KR, di proprietà del sig. , su cui era Controparte_1 trasportato il in occasione del sinistro stradale del 04.08.2022, accertata la sussistenza di un Pt_1 valido rapporto assicurativo, all'epoca dei fatti, tra il e la compagnia Controparte_1 assicurativa accertato il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attore, CP_1 già decurtata la somma di € 3.000,00 pagata dalla nella fase stragiudiziale, per l'effetto CP_3 così giudicare: IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA Previa modifica dell'ordinanza del
27.11.2024, ammettere le prove orali avanzate da parte attrice nella seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c., che devono considerarsi qui integralmente trascritte, in particolare i capitoli della prova per testi e per interpello attinenti all'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del al momento Pt_1 del sinistro stradale. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: 1) disconoscendo le risultanze delle CTU del Dr. e del Dr. condannare i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore del Per_1 Per_2 sig. la somma di € 65.146,41 a titolo risarcimento delle lesioni personali dal medesimo patite Pt_1 in conseguenza del sinistro stradale de quo, come quantificate nella premessa dell'atto introduttivo di causa sulla base delle risultanze della perizia del Dr. o di quella maggiore o minore Persona_3 che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
2) condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore del sig. la somma di € 7.329,96 a titolo di Pt_1 refusione delle spese di CTU, di CTP e delle spese legali dal medesimo sopportate nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Ancona RG n. 1838/2023, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
IN VIA
SUBORDINATA: 1) disconoscendo le risultanze della CTU del Dr. condannare i convenuti, Per_2 in solido tra loro, a pagare in favore del sig. la somma di € 33.174,90 a titolo risarcimento Pt_1 delle lesioni personali dal medesimo patite in conseguenza del sinistro stradale de quo, come quantificate dal CTU Dr. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Persona_4
Ancona RG n. 1838/2023, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
2) condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore del sig. la somma di € 7.329,96 a titolo di refusione delle spese di CTU, di CTP e Pt_1 delle spese legali dal medesimo sopportate nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Ancona RG n. 1838/2023, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA: 1) pagina 4 di 11 condannare i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore del sig. la somma di € 9.198,08 Pt_1
a titolo risarcimento delle lesioni personali dal medesimo patite in conseguenza del sinistro stradale de quo, come quantificate dal CTU Dr. nel presente procedimento, o di quella maggiore o Per_2 minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
2) condannare
i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore del sig. la somma di € 7.329,96 a titolo Pt_1 refusione delle spese di CTU, di CTP e delle spese legali dal medesimo sopportate nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Ancona RG n. 1838/2023, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali ai sensi del D.M. n. 147/2022”
Parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: in via principale nel merito: respingere le domande risarcitorie formulate dall'attore, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e prive di adeguato supporto probatorio, anche alla luce dell'importo di € 3.000,00 già versato a suo favore in sede in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovesse ritenere satisfattiva la somma offerta in fase stragiudiziale, limitare la condanna di al Controparte_4 risarcimento del danno subito dal signor alla minor somma che sarà accertata in corso di causa, Pt_1 dedotto l'importo di € 3.000,00 già versato;
Con vittoria di spese e compensi professionali, anche con riguardo al procedi-mento di ATP, oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M.
10.03.2014, n. 55 e con riserva di formulare istanze istruttorie in corso di causa”.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2024, il signor ha convenuto in giudizio Pt_1 [...]
nonché i signori e questi ultimi quali presunti Controparte_1 CP_1 Controparte_5 responsabili civili, per ottenere il risarcimento degli asseriti danni subiti a seguito al sinistro stradale verificatosi in data 04.08.2022 a RD.
L'attore affermava che quel giorno, alle ore 18.50 circa, egli si trovava a bordo del veicolo Citroen C2, targato CN 259 KR, di proprietà del signor e condotto nell'occasione dal Controparte_6 signor il quale, procedendo lungo via Conca, giunto all'intersezione con via Controparte_5
Sardegna, nel tentativo di svoltare a sinistra, avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e urtando frontalmente il veicolo Volvo V40, targato EX 860 MM, di proprietà del signor
CP_7
pagina 5 di 11 A seguito dell'incidente, il signor subiva lesioni. Pt_1
Questi, per il tramite dei genitori (essendo all'epoca minorenne) avanzava allora richiesta di risarcimento danni nei confronti di compagnia assicuratrice della Citroen Controparte_1
C2 dove era trasportato, che gli offriva € 3.000,00.
Non ritenendo congrua tale somma, i genitori del signor instauravano un procedimento di ATP, Pt_1 sempre dinnanzi a questo Tribunale (rubricato con R.G. 1838/2023), volto ad accertare l'entità dei danni subiti dal figlio.
Detto procedimento si concludeva con il deposito dell'elaborato a cura del CTU nominato dal
Tribunale, dott. il quale riscontrava in capo all'attore postumi permanenti nella misura Per_1 dell'11% e, in aggiunta, un'invalidità temporanea parziale al 75% per 15 giorni, al 50% per 45 giorni e al 25% per altri 45 giorni (cfr. doc. 1 parte convenuta), il quale osservava che “il giovane , Pt_1
a seguito di sinistro stradale occorso il 4-8-2022, ha patito trauma cranio-facciale con ferita lacera labiogeniena sinistra suturata per urto dell'emivolto sinistro contro il montante verticale che separa i
2 sportelli laterali di sinistra. L'urto, e la relativa lesività riportata, avrebbero potuto essere evitati se il giovane avesse avuto indosso la bandoliera del sistema di ritenuta, appositamente reso obbligatorio per evitare danni cor-porali consimili” (cfr. doc. 1, pag. 6).
Lo stesso CTU, in risposta alle obiezioni del consulente tecnico di parte attrice, affermava che “con cintura indosso l'infortunato non avrebbe riportato alcuna lesione se si esclude “il soggettivo colpo di frusta” (cfr. doc. 1 sopra citato, pag. 11).
Alla luce di tali risultanze, la compagnia assicurativa convenuta contestava le richieste risarcitorie nuovamente avanzate dall'odierno attore all'esito della procedura di ATP, ribadendo di averlo già indennizzato per il danno subito, al netto del suo concorso di colpa.
Il signor posto quanto sopra, proponeva l'intestato giudizio. Pt_1
Si costituiva, pertanto, in giudizio la Società già Controparte_4 [...]
contestando nuovamente la pretesa avanzata nei suoi confronti. Controparte_1
Rimanevano contumaci gli altri citati e cioè e Controparte_6 Controparte_5
In corso di causa veniva disposta la rinnovazione della CTU, non essendo stata ritenuta esaustiva quella svolta in sede di ATP, soprattutto in relazione all'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza da parte dell'odierno attore.
Al deposito della stessa, il GI rinviava la causa, direttamente per la discussione finale ex art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza del 17.12.2025, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 6 di 11 Preliminarmente si osserva che in merito alla dinamica del sinistro stradale per cui è causa che nessuna contestazione è stata mossa da parte della compagnia assicurativa convenuta circa le modalità di accadimento dell'incidente e circa il fatto che il , nella sua qualità di trasportato, si trovasse a Pt_1 bordo della vettura Citroen C2 tg. CN259KR, di proprietà del sig. e Controparte_1 condotta da , così come si ricava dal verbale redatto dalla Polizia Locale di Controparte_2
RD intervenuta in loco (cfr. doc. n. 1 citazione), il quale non è stato contestato da parte degli odierni convenuti.
A seguito del rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il nuovo CTU. Dott. riteneva che il Per_2 danno effettivamente sofferto dall'attore debba essere quantificato:
Danno Biologico 5%
ITT 15 gg;
ITP al 75% 30gg
ITP al 50% 15 gg
ITP al 25% 24 gg.
Tale valutazione appare allo scrivente Giudicante corretta nelle motivazioni, priva di omissioni o lacune nonché congrua con la conseguenza che la stessa deve ritenersi più idonea rispetto a quella svolta in sede di ATP a determinare gli esiti dei danni effettivamente riportati da parte attrice nell'occorso.
Allo stato, rimane pertanto da esaminare l'utilizzo o meno da parte dell'attore dei sistemi di ritenzione
(cintura di scurezza) al momento del sinistro.
Mentre il CTU in sede di ATP ne ha escluso aprioristicamente l'utilizzo come sopra riportato, il consulente d'ufficio di questo giudice, dott. in merito a tale aspetto ha così scritto: “Per la Per_2 ricostruzione del fatto vedasi la anamnesi patologica prossima sopra indicata. In merito all'utilizzo delle cinture di sicurezza trattasi di trauma di soggetto trasportato posteriormente a sinistra in auto: il sinistro riguarda genericamente una collisione frontale tra due auto. Pertanto, risulta verosimile che, in merito alle lesioni al viso (i.e. cicatrici), queste non si sarebbero verificate qualora le cinture di sicurezza fossero state correttamente indossate ed allacciate. Le lesività certamente compatibili con il trauma in oggetto riguardano il trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma distrattivo ATM bilaterale. Occorre, però, considerare che dalla visione delle fotografie dei mezzi (con tutte le riserve del caso non avendo a disposizione una ricostruzione cinematica del sinistro) l'impatto sarebbe stato alla sinistra di entrambi i mezzi, quindi, non sarebbe un vero e proprio urto frontale. In tale ipotesi pagina 7 di 11 risulta plausibile uno spostamento del capo del soggetto verso le superfici interne dell'abitacolo. In merito, quindi al quesito relativamente all'utilizzo delle cinture di sicurezza, la presenza di lesioni a livello dell'emivolto di sinistra in soggetto trasportato posteriormente a sinistra risulta chiaramente plausibile stante la dinamica del fatto con un impatto del capo contro le superfici interne dell'abitacolo. Tale situazione traumatica può risultare comunque compatibile ipotizzando, ovviamente con elementi non a disposizione di questo consulente d'ufficio, che i due mezzi abbiano determinato, a seguito dell'urto, uno spostamento dei mezzi con ovvio spostamento del capo verso la parte più vicina, ovvero la parte interna dell'abitacolo. In linea teorica, quindi, sussiste una generica compatibilità tra il trauma patito al volto e le lesività cutanee del volto riscontrate nell'immediatezza dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Ancona…”.
Esaminando l'art. 172 C.d.S., lo stesso prevede che “il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'art. 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno
l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. […] Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. […] Sono esentati […] i passeggeri dei veicoli
M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana”, con la conseguenza che l'autovettura sulla quale era trasportato posteriormente l'attore al momento del sinistro ne imponeva l'utilizzo.
Sul punto, però, a differenza di quanto sostenuto dal CTU in sede di ATP, il consulente d'ufficio di questo giudice, sulla base degli elementi a propria disposizione, non è riuscito a determinare con sufficiente certezza se al momento del sinistro i sistemi di ritenzione fossero stati o meno indossati dall'attore.
Si rammenta, però, che l'onere probatorio sul punto è posto in capo a parte convenuta ex art. 2697 c.c. la quale nulla è riuscita a provare o dimostrare.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto sopra specificato che, presuntivamente, anche il avesse le Pt_1 cinture di sicurezza allacciate.
Posto quanto sopra il danno subito dall'attore può essere così determinato tenute in Pt_1 considerazione le tabelle vigenti per il danno da micorpermaneti:
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 16 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 15 pagina 8 di 11 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 24
Indennità giornaliera € 56,18 CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 7.008,74
Invalidità temporanea totale € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.264,05
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 337,08
Totale danno biologico temporaneo € 2.865,18
Personalizzazione (20%) € 1.401,75 (calcolato sulla sola invalidità permanente)
TOTALE GENERALE: € 11.275,67.
In conseguenza dell'applicazione delle modalità di calcolo sopra individuate, si ritiene di applicare la personalizzazione del 20% calcolata sulla sole invalidità permanente, avendo il CTU rilevato che ancor oggi “sussiste limitazione funzionale dei movimenti del rachide cervicale con stato contratturale della muscolatura del collo”, il tutto tenendo conto che il permanere della sintomatologia è un aspetto normalmente derivante dalla lesione subite.
Si osserva che il gradiente di personalizzazione applicato rispecchia quanto sostenuto da Cass. Civ. ordin. 13383 del 20.05.2025.
L'art. 139 del Codice delle assicurazioni disciplina, infatti, le lesioni di lieve entità (micropermanenti), prevedendo che il danno biologico possa essere aumentato fino a un massimo del 20% per la personalizzazione.
Secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Civ. 703/2021, 5119/2023, 15733/2022, 4878/2019), il risarcimento del danno alla persona deve essere unitario e onnicomprensivo, con la conseguenza che nelle lesioni micropermanenti, il danno morale è considerato assorbito nella personalizzazione massima, salvo rigorosa prova contraria (Cass. Civ. 5547/2024).
Non essendo state riscontrate, inoltre, incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica dell'attore, nulla compete allo stesso per tali titoli.
Trattandosi di debito di valore, l'importo liquidato all'attualità deve essere devalutato alla data del sinistro (04.06.2022) e su di esso, rivalutato di anno in anno fino alla data odierna, devono essere calcolati gli interessi legali in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1712 del 1995.
A parte attrice spetta, inoltre, il rimborso delle spese mediche sostenute, già determinate dal consulente pagina 9 di 11 tecnico d'ufficio nell'importo complessivo di €.1.754,40 (IVA compresa), la cui liquidazione è stata operata con riferimento agli esborsi sostenuti dall'attore in relazione al sinistro per cui è causa, sicché
l'importo deve essere rivalutato con l'aggiunta degli interessi legali secondo i criteri esposti in precedenza.
Posto che il danno complessivo risulta quantificabile in complessivi €.13.029,58, oltre interessi come sopra da quantificarsi ed avendo la compagni assicurativa convenuta anticipato €.3.000,00 all'attore, rimane a carico dei convenuti, in solido tra loro, di pagare la somma di €.10.029,58.
Le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo sulla base del credito come qui quantificato in applicazione del cd. criterio del decisum per le varie fasi in cui l'attività è stata espletata, così come le spese supportate nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ivi comprese quelle di
CTU così come liquidate nello stesso giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore, della somma di Pt_1
€.10.029,58, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza ed agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza;
Condanna altresì i convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese di lite del presente Pt_1 giudizio, che si liquidano in €.805,61 per spese, €.1.701,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti;
Condanna, altresì, i convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese di lite del giudizio, Pt_1 che si liquidano in €.1.170,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti, oltre alle spese di CTU così come liquidate nello stesso giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
pagina 10 di 11 Ancona, 17 dicembre 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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