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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7858 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa IS AS in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 30.10.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 5707/25 nella controversia promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa – giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso – dall'avv. stabilito Francesco Di Tella, elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa (CE), via A. Moro n. 70. RICORRENTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
, in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., RESISTENTI – contumaci
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.3.25 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il e l Controparte_1 Controparte_3
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“ ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 35,4 giorni di ferie maturate e non godute;
ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Amministrazione di corrispondere alla parte ricorrente la somma CP_3 di euro 1.978,24, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 34,4 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; Per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge in favore del procuratore antistatario;
Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese”.
Premetteva di avere lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente per l'a.s. 2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo n. 4 di San Giorgio a Cremano (NA) dal 13/09/2024 al 30/06/2025; in particolare di avere lavorato per gli anni scolastici come da prospetto che segue:
- a.s. 2022/2023 presso l'istituto Comprensivo, via Boccea Roma (RM), dal
04/10/2023 al 30/06/2024, maturando 16,92 giorni di ferie non godute per un totale di euro 952,14;
- a.s. 2023/2024 presso l'istituto Comprensivo, via Boccea Roma (Rm), dal
11/09/2024 al 30/06/2025, maturando 18,48 giorni di ferie non godute per un totale di euro 1.026,10; Ella sosteneva di avere accumulato un residuo ferie non godute pari alla differenza tra il numero di ferie maturate in tale anno scolastico e il numero giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e dei giorni di ferie effettivamente fruiti;
di non avere usufruito di alcun giorno di ferie, maturando n. 35,4 giorni di ferie per un importo pari a euro 1.978,24, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, a titolo di indennità sostitutiva;
di avere diffidato il il 27.1.2025. CP_1
Nel merito richiamava l'art. 19 CCNL Scuola 2006/2009 e la giurisprudenza di merito.
Il convenuto e l , nonostante la rituale notifica CP_1 Controparte_3 del ricorso, non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
In esito alla odierna udienza, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
La domanda è fondata, in adesione a numerosi precedenti giurisprudenziali versati in atti (v. sentenze di questa sezione lavoro nn. 7755/24, g.l. dr. , n. 2575/25 Persona_1
g.l. dr. , n. 1083/25 g.l. dr. ) che vengono in questa sede richiamati Per_2 Persona_3 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Va premesso, quanto al quadro normativo di riferimento, che gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico. Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...". La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013". Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese. Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del CP_1 convenuto, che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione. D'altra parte, la Cassazione, con diverse pronunce, ha stabilito già da tempo tali principi, ritenendo che:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C1684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14268). Alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, quindi, non possono essere considerate in automatico come assenze per ferie non solo i giorni compresi tra la fine delle lezioni e la scadenza al 30 giugno dei contratti a tempo determinato ma anche i giorni di sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, pasquale etc. Ancora più di recente la Suprema Corte ha stabilito che:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. (...) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. (...) deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cassazione sez. lav. 17/06/2024, n. 16715; Cass. n. 11968/25).
Più specificatamente, quanto alla ricorrente, risulta dimostrato mediante la produzione delle buste paga in atti il numero di giorni di ferie residuati per ciascun anno scolastico per cui è richiesta in suo favore, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previsti dal calendario scolastico della regione CP_3
In particolare, appare condivisibile il calcolo del maturato, secondo il numero di giorni lavorati per ciascun anno scolastico, da cui si è ricavato il numero di ferie maturate e l'importo netto per ciascun anno scolastico, secondo la proporzione indicata in ricorso (360 : 30/32 (Giorni di ferie maturati) = N(numero di giorni lavorati) : X(giorni di ferie risultanti), venendo verificato lo stipendio giornaliero della ricorrente dalle buste paga dei mesi di giugno in atti, e moltiplicarlo così per il numero di ferie non godute.
Pertanto, deve riconoscersi il diritto della ricorrente alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 1978,24, così come correttamente quantificata nel ricorso, dovendo essere accolta integralmente la domanda attorea, atteso che il Contr
e l convenuti non hanno allegato né dimostrato di avere inutilmente CP_1 invitato la docente a godere delle ferie maturate durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Sull'importo sopra indicato, ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il
1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza
2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale. Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto anche della natura seriale della causa, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 a ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 35,4 giorni di ferie maturate e non godute e per l'effetto condanna il e l convenuti, in solido, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento della somma di € 1978,24 in favore di su cui corrispondere Parte_1 gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Condanna il e l convenuti al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in solido delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione. Si comunichi. Napoli, 30.10.25
IL GIUDICE
Dr. IS AS
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa IS AS in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 30.10.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 5707/25 nella controversia promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa – giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso – dall'avv. stabilito Francesco Di Tella, elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa (CE), via A. Moro n. 70. RICORRENTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
, in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., RESISTENTI – contumaci
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.3.25 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il e l Controparte_1 Controparte_3
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“ ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 35,4 giorni di ferie maturate e non godute;
ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Amministrazione di corrispondere alla parte ricorrente la somma CP_3 di euro 1.978,24, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 34,4 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; Per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge in favore del procuratore antistatario;
Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese”.
Premetteva di avere lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente per l'a.s. 2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo n. 4 di San Giorgio a Cremano (NA) dal 13/09/2024 al 30/06/2025; in particolare di avere lavorato per gli anni scolastici come da prospetto che segue:
- a.s. 2022/2023 presso l'istituto Comprensivo, via Boccea Roma (RM), dal
04/10/2023 al 30/06/2024, maturando 16,92 giorni di ferie non godute per un totale di euro 952,14;
- a.s. 2023/2024 presso l'istituto Comprensivo, via Boccea Roma (Rm), dal
11/09/2024 al 30/06/2025, maturando 18,48 giorni di ferie non godute per un totale di euro 1.026,10; Ella sosteneva di avere accumulato un residuo ferie non godute pari alla differenza tra il numero di ferie maturate in tale anno scolastico e il numero giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e dei giorni di ferie effettivamente fruiti;
di non avere usufruito di alcun giorno di ferie, maturando n. 35,4 giorni di ferie per un importo pari a euro 1.978,24, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, a titolo di indennità sostitutiva;
di avere diffidato il il 27.1.2025. CP_1
Nel merito richiamava l'art. 19 CCNL Scuola 2006/2009 e la giurisprudenza di merito.
Il convenuto e l , nonostante la rituale notifica CP_1 Controparte_3 del ricorso, non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
In esito alla odierna udienza, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
La domanda è fondata, in adesione a numerosi precedenti giurisprudenziali versati in atti (v. sentenze di questa sezione lavoro nn. 7755/24, g.l. dr. , n. 2575/25 Persona_1
g.l. dr. , n. 1083/25 g.l. dr. ) che vengono in questa sede richiamati Per_2 Persona_3 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Va premesso, quanto al quadro normativo di riferimento, che gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico. Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...". La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013". Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese. Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del CP_1 convenuto, che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione. D'altra parte, la Cassazione, con diverse pronunce, ha stabilito già da tempo tali principi, ritenendo che:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C1684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14268). Alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, quindi, non possono essere considerate in automatico come assenze per ferie non solo i giorni compresi tra la fine delle lezioni e la scadenza al 30 giugno dei contratti a tempo determinato ma anche i giorni di sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, pasquale etc. Ancora più di recente la Suprema Corte ha stabilito che:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. (...) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. (...) deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cassazione sez. lav. 17/06/2024, n. 16715; Cass. n. 11968/25).
Più specificatamente, quanto alla ricorrente, risulta dimostrato mediante la produzione delle buste paga in atti il numero di giorni di ferie residuati per ciascun anno scolastico per cui è richiesta in suo favore, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previsti dal calendario scolastico della regione CP_3
In particolare, appare condivisibile il calcolo del maturato, secondo il numero di giorni lavorati per ciascun anno scolastico, da cui si è ricavato il numero di ferie maturate e l'importo netto per ciascun anno scolastico, secondo la proporzione indicata in ricorso (360 : 30/32 (Giorni di ferie maturati) = N(numero di giorni lavorati) : X(giorni di ferie risultanti), venendo verificato lo stipendio giornaliero della ricorrente dalle buste paga dei mesi di giugno in atti, e moltiplicarlo così per il numero di ferie non godute.
Pertanto, deve riconoscersi il diritto della ricorrente alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 1978,24, così come correttamente quantificata nel ricorso, dovendo essere accolta integralmente la domanda attorea, atteso che il Contr
e l convenuti non hanno allegato né dimostrato di avere inutilmente CP_1 invitato la docente a godere delle ferie maturate durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Sull'importo sopra indicato, ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il
1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza
2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale. Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto anche della natura seriale della causa, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 a ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 35,4 giorni di ferie maturate e non godute e per l'effetto condanna il e l convenuti, in solido, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento della somma di € 1978,24 in favore di su cui corrispondere Parte_1 gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Condanna il e l convenuti al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in solido delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione. Si comunichi. Napoli, 30.10.25
IL GIUDICE
Dr. IS AS