Articolo 198 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 197Articolo 199
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19 aprile 1942
Art. 198.

I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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