Ordinanza collegiale 13 ottobre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2025, proposto da
AR VA, in relazione alla procedura CIG B16F21B8BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Mantellini e Giacomo Galazzo, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Mantellini in Milano, via Letizia, 6;
contro
Fondazione Its Academy Jobsfactory - Lombardia, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento avente ad oggetto “Comunicazione di Revoca dell’Aggiudicazione – CIG: B16F21B8BA)” e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per la condanna della Fondazione resistente al risarcimento dei danni subiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa IA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. AR VA ha domandato l’annullamento del provvedimento con cui la Fondazione Its Academy Jobsfactory ha revocato l’aggiudicazione, disposta in suo favore, del servizio di direzione lavori tecnico amministrativo e strutturale in un progetto finanziato con i fondi pubblici PNRR, articolando le seguenti doglianze:
I. violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990. eccesso di potere per difetto di motivazione. violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;
II. violazione e falsa applicazione dell'art. 114 del nuovo codice appalti. violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
Il ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno subito.
Con ordinanza n. 3257/2025 il Tribunale – dopo avere rilevato che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e che trovano applicazione le regole proprie del rito previsto dall’art. 12 bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 – ha ordinato alla parte ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari dell’intervento. Ha ritenuto altresì necessario acquisire dalla Fondazione Its Academy Jobsfactory - Lombardia una dettagliata relazione sui fatti di causa.
Il ricorrente ha tempestivamente provveduto all’integrazione del contradditorio, notificando il ricorso al Ministero dell’istruzione e del merito e al Ministero dell’economia e delle finanze.
La Fondazione Its Academy Jobsfactory, pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio e non ha ottemperato all’incombente istruttorio disposto dal Tar.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito, con atto di mero stile, e il Ministero dell’economia e delle finanze, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All’udienza del 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve disporsi l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’economica e delle finanze il quale ha documentato come l’amministrazione centrale titolare dell’intervento sia individuabile esclusivamente nel Ministero dell’istruzione e del merito.
La censura con cui viene dedotto il vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato è fondata.
Nel provvedimento impugnato si legge che la revoca dell’aggiudicazione disposta in favore del ricorrente è “motivata da sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendono necessario un riesame delle modalità di realizzazione del progetto al fine di garantire una più efficiente allocazione delle risorse e il perseguimento ottimale degli obiettivi istituzionali. Tale riesame si fonda sulle necessità di valutare ulteriormente la coerenza del progetto con le priorità strategiche della fondazione e con le linee guida programmatiche del piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di tenere conto di possibili sopravvenienze che potrebbero influire sulla corretta esecuzione delle attività pianificate”.
Si tratta di affermazioni sono alquanto generiche che nulla dicono quanto alle effettive e concrete ragioni poste a fondamento della decisione di esercitare il potere di autotutela, in palese violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990.
Dall’atto non si evincono in alcun modo quali siano i motivi sopravvenuti e le necessità di ulteriori valutazioni che abbiano determinato la revoca e neppure se gli stessi siano afferenti all’esigenza di apportare modifiche al progetto o piuttosto all’incarico di direzione lavori affidato al sig. VA.
A riprova della illegittimità del provvedimento depongono anche le condotte processuali delle amministrazioni resistenti: la Fondazione Its Academy Jobsfactory non ha ottemperato alla richiesta di chiarimenti formulata dal Tar e il Ministero dell’istruzione si è limitato a una costituzione di mero stile.
L’ulteriore censura dedotta può essere assorbita.
La domanda risarcitoria deve essere respinta poiché dall’annullamento del provvedimento di revoca consegue la reviviscenza del provvedimento di aggiudicazione, salvi restando gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione intenderà adottare.
Per le ragioni esposte la domanda di annullamento è fondata e deve essere, pertanto, accolta; la domanda risarcitoria va invece respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
estromette dal giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze;
accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
respinge la domanda risarcitoria.
Condanna la Fondazione Its Academy Jobsfactory e il Ministero dell’istruzione al pagamento delle spese di giudizio, a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA US, Presidente
IA TT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TT | MA DA US |
IL SEGRETARIO