TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 1069
TAR
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    Il giudice ha ritenuto che le motivazioni addotte nel provvedimento di revoca fossero generiche e non sufficienti a giustificare l'esercizio del potere di autotutela, violando l'art. 3 della L. 241/1990.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quinquies L. 241/1990

    La censura è assorbita dalla fondatezza del vizio di difetto di motivazione.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 114 del nuovo codice appalti

    La censura è assorbita dalla fondatezza del vizio di difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è stata respinta poiché l'annullamento del provvedimento di revoca comporta la reviviscenza dell'aggiudicazione originaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 1069
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1069
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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