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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dr. Mario Cigna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5865/2021 promossa
DA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Lara Valzano
ATTRICE
CONTRO
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 6-7-2021 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale l'avv. per sentirne accertare la responsabilità CP_1
professionale per inadempimento del mandato difensivo, conferitole dall'attrice, nell'ambito di un giudizio di ATP promosso contro l' , ai fini del riconoscimento CP_2
dell'indennità di accompagnamento.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva:
- che in data 26-9-2015 aveva presentato domanda amministrativa presso l' CP_2
per il riconoscimento della pensione di invalidità civile con indennità di accompagnamento;
- che la commissione medica l'aveva riconosciuto invalida al 100%, senza CP_2
diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
- che, pertanto, aveva conferito mandato all'avv. per la CP_1
presentazione del detto ricorso per ATP, instaurato innanzi al Tribunale di Lecce
e recante nrg 10681/16
- che l'adito Tribunale aveva nominato CTU il dott. che, con Persona_1
relazione del 26.09.2017, aveva confermato l'esito già espresso dalla commissione medica;
CP_2
- che, nonostante l'incarico a tal fine conferito, l'avv. aveva omesso di CP_1
contestare, nei successivi 30 giorni, le conclusioni del ctu, non presentando la relativa dichiarazione di dissenso, e, conseguentemente, non introducendo il giudizio di merito ex art. 445-bis, sesto comma, cpc;
- che, pertanto, il Tribunale di Lecce, in data 7-1-2018, aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni del nominato ctu
(ricorrente invalida al 100%, senza diritto a percepire l'indennità di accompagnamento);
- che il difensore nominato non l'aveva informata della suddetta omologa, ed anzi l'aveva rincuorata circa il buon esito del procedimento, finanche consegnandole un assegno di importo pari ad € 1.500,00 a titolo di primo acconto sulla maggiore somma riconosciuta dall' ; CP_2
- che da informazioni acquisite presso l'adito Tribunale, aveva poi appreso che l'avv. non aveva depositato la dichiarazione di dissenso e introdotto il CP_1
relativo giudizio di merito, di cui al sesto comma dell'art. 445-bis cod. proc. civ.;
- che, portato all'incasso l'assegno consegnatole dall'avv. aveva appreso CP_1
che lo stesso era stato emesso dal conto corrente personale di quest'ultima, e che
2 dunque le somme ricevute non avevano alcuna attinenza con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che, stanti le gravi patologie da cui era affetta, aveva depositato in data 5-9-
2018, nuova istanza presso l' per il riconoscimento dello status di portatore CP_2
di handicap grave, ottenendo l'accoglimento della stessa e delle agevolazioni ex legge 5/2012 (acquisto di vetture con agevolazione dell'iva al 4%);
- che, infine, in data 11-9-2019, aveva ripresentato domanda amministrativa per la richiesta dell'indennità di accompagnamento, anch'essa accolta, con il riconoscimento del detto beneficio (assegno mensile di importo pari ad €
520,00).
Tanto premesso, l'attrice, in conseguenza della condotta inadempiente del convenuto difensore, chiedeva il risarcimento del danno subìto, consistente nel mancato percepimento dell'assegno mensile di accompagnamento dal 1-10-2015 (data di presentazione del ricorso per atp innanzi al Tribunale di Lecce) all'11-9-2019 (data di riconoscimento dell'indennità), oltre ad € 2.000,00 a titolo di danno morale, così per complessivi € 24.440,00, già decurtati dell'importo di € 1.500,00 ricevuto dal nominato difensore.
L'avv. non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica CP_1
dell'atto di citazione, e all'udienza del 26-1-2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il giudizio, istruito documentalmente e con prova testimoniale, precisate le conclusioni nell'udienza del 23-7-2025, veniva riservato per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va innanzitutto precisato che la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (Cass.
3 12127/2020; 15526/2025; 25889/2025) e che, per consolidato e condiviso principio della S.C., la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale (come su intesa) deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole;
principio affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa per il cliente, derivante (come nel caso di specie) da un'attività processuale del difensore che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, Cass. 28903/2024;
7462/2025; 25112/2017; 2109/2024; 24007/2024).
In altre parole, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo anche verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (v. tra le tante Cass. 25778/2019); in particolare, è stato poi precisato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. 25112/2017; Cass. 8516/2020).
4 In relazione al riparto dell'onere probatorio in punto di nesso eziologico, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in materia di responsabilità del professionista, la relativa prova grava sulla parte attrice, dal momento che il cliente è tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale (Cass. 20707/2023; Cass.2638/2013; Cass. 12354/2009)
Tanto premesso, nel caso di specie, pacifica è innanzitutto l'omissione professionale in cui è incorsa l'avv. nell'espletamento del mandato difensivo conferitole CP_1
dall'attrice; omissione consistente nell'omesso deposito delle contestazioni alle conclusioni del CTU e nella mancata instaurazione del giudizio di merito nei termini previsti dalla legge;
in tal modo il difensore, senza peraltro alcuna interlocuzione con il proprio cliente, violando il dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata, ha fatto divenire definitivo l'accertamento espletato dal CTU in ordine alla insussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con conseguente emissione da parte del giudice del lavoro del decreto di omologa, non impugnabile, né modificabile.
Come già evidenziato, tuttavia, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone.
Applicando detti principi al caso di specie, il nesso di causalità tra la condotta colposa omissiva ascritta all'avv. (omesso deposito delle contestazioni alle conclusioni del CP_1
CTU) e il danno lamentato dall'attrice (mancato riconoscimento, alla data dell'istanza, del diritto all'indennità di accompagnamento), può ritenersi sussistente soltanto ove si
5 accerti che il deposito del dissenso e l'introduzione del successivo giudizio di merito avrebbero ragionevolmente consentito alla di ottenere il beneficio invocato. Pt_1
Siffatto onere probatorio, incombente (come detto) sull'attrice, non è stato esaustivamente assolto.
Le allegazioni prodotte, infatti, non risultano sufficienti ad affermare che una diversa condotta dell'avv. avrebbe comunque garantito all'attrice il soddisfacimento delle CP_1
sue ragioni.
Invero, la non ha esplicitato alcuna argomentazione utile su cui l'avvocato Pt_1
avrebbe concretamente potuto fondare il dissenso alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non favorevoli alla sua assistita, né tantomeno ha prodotto documentazione corroborante la sussistenza dei requisiti prescritti - e non tenuti in considerazione dal nominato ctu - per l'ottenimento della prestazione previdenziale richiesta;
allegazioni necessarie in funzione del giudizio probabilistico circa l'esito del giudizio di merito, ovverosia al fine di poter accertare che, con il deposito del dissenso e l'introduzione del relativo giudizio, ella avrebbe, con ogni probabilità, ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni.
Né, d'altro canto, risulta dirimente quanto emerso in sede di prova orale, ovverosia, per come affermato da tutti i testi escussi ( , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e ), che “il ctu confermava l'esito già espresso dalla Tes_3 Testimone_4
CP_ Commissione medica dell' non avendo l'avvocato allegato il certificato prodottole
e che il CTU aveva espressamente richiesto” (v. verbali di udienza del 26-10-2022, del
1-3-2023 e del 3-5-2023); al riguardo, si rileva che detta circostanza non è stata dedotta nell'atto di citazione, e che comunque detto certificato, asseritamente utile ai fini del riconoscimento invocato, non è stato neanche prodotto in atti.
L'attrice, invero, si è limitata ad affermare che, attese le gravissime condizioni di salute, aveva depositato in data 5-9-2018 nuova istanza presso l' per il riconoscimento CP_2
6 dello status di portatore di handicap grave, ottenendo l'accoglimento della stessa e delle agevolazioni ex legge 5/2012, e che il successivo 11-9-2019 aveva ripresentato domanda amministrativa per la richiesta dell'indennità di accompagnamento, anch'essa accolta, con il riconoscimento del beneficio in questione;
ciò avrebbe dovuto comprovare, a suo parere, l'accoglimento delle proprie ragioni già in sede di giudizio di merito.
Orbene, detta circostanza, non essendo stati neanche allegati specifici elementi su cui fondare il dissenso alle conclusioni rese dal ctu in data 26-9-2017 e successivamente proporre giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cpc, non è di per sé sufficiente a ritenere provato che, se il professionista avesse tenuto la condotta reputata doverosa, l'attrice avrebbe conseguito il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in sede di merito;
anzi, al contrario, il fatto che solo nel 2019 la competente Commissione medica ha riconosciuto in capo all'attrice detta indennità, può costituire elemento per desumere che precedentemente (2017) non sussistevano i requisiti occorrenti per l'ottenimento beneficio invocato.
In conclusione, la carenza di elementi probatori a supporto della domanda attorea non consente né di addivenire ad un giudizio prognostico favorevole sull'eventuale sorte di un giudizio di merito, ove proposto nei termini di legge, né tanto meno di accertare l'effettivo danno;
conseguentemente, la domanda risarcitoria va respinta.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando, rigetta la domanda proposta con citazione notificata in data 6-7-2021 da nei confronti dell'avv. Parte_1
. CP_1
Lecce, 27-11-2025
7 Il Giudice
Dr. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Annalisa Tunno.
Dr. Mario Cigna
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