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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/06/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5032/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5032 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 20/01/2025
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
GL (SA) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv.to Samantha Luongo del foro di RN, sito in
GL (SA) in via Olevano n.123, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo, pec: Email_1
ATTORE
E
(già ) in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, con sede in RN alla via Terre Risaie n. 4/b, codice pagina 1 di 8 fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di RN , P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura alle liti allegata in calce al presente atto, dall'avv. Roberto Malinconico e dell'avv. Giuseppe
Monetta, presso il cui studio domicilia in RN, al Corso Garibaldi n.194, pec:
Email_2
.salerno.it Email_3 CP_3
CONVENUTA
NONCHE'
(P.I. ) con sede a Milano in via Gallarate n. Controparte_4 P.IVA_2
199, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
AVENTE AD OGGETTO
Contratti e obbligazioni varie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 14.06.2021, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la società per sentir accertare la non Controparte_1
conformità del veicolo Opel Mokka X, targato FX701WC, al contratto di vendita ai sensi degli artt. 129 e ss. del Codice del Consumo.
Chiedeva la condanna della concessionaria alla sostituzione dell'autovettura con altra di medesima marca e modello o, in subordine, la risoluzione del contratto con restituzione dell'intero prezzo pagato e risarcimento del danno. In via gradata, chiedeva la riduzione del prezzo e, in ogni caso, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della ridotta efficienza del mezzo e della mancata disponibilità dell'autovettura durante il periodo di riparazione, oltre al disagio per aver utilizzato il veicolo con minore serenità
d'animo. Richiedeva, infine, la condanna alle spese e competenze professionali. pagina 2 di 8 L'attore esponeva di essere proprietario di un veicolo Opel Mokka X, targato
FX701WC, acquistato il 24 settembre 2019 presso la concessionaria Opel autorizzata attuale per € 21.000,00. Controparte_2 Controparte_1
Ad un anno dall'acquisto, il 14.09.2020, effettuava il tagliando presso la medesima autofficina. Il 02.10.2020, pochi giorni dopo il tagliando, mentre era a bordo del veicolo, si vedeva costretto ad arrestare la marcia a causa dell'accensione della scritta
"manutenzione del sistema AD blue vedere subito il manuale di istruzioni" e della spia gialla di avaria motore.
L'autofficina interveniva riprogrammando la centralina.
A gennaio 2021, la problematica si ripresentava, e l'autovettura veniva nuovamente lasciata in officina, così l'attore apprendeva di numerosi interventi effettuati sul veicolo
(cambio catalizzatore, serbatoio AD blue, centralina nuova, nuovo software), senza risoluzione del problema. Il veicolo rimaneva ricoverato in officina in attesa di ulteriori interventi.
Il 09.04.2021, l'avv. Samantha Luongo invitava la casa madre e la concessionaria alla negoziazione assistita, in questa sede solo la casa madre dava riscontro, proponendo l'estensione della garanzia Flex Care Base più due tagliandi di manutenzione ordinaria;
offerta che non veniva ritenuta idonea dall'attore a garantire un veicolo immune da vizi di fabbrica.
Si costituiva in giudizio il in data 28 settembre 2021, Controparte_1
contestando integralmente le richieste attoree e chiedendo il rigetto della domanda per inammissibilità, improcedibilità, carenza di presupposto e infondatezza in fatto e in diritto.
La convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio di _4
, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., e l'estromissione dal giudizio.
[...]
Il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e differiva la prima udienza.
Nonostante la regolare citazione, rimaneva contumace. Controparte_4
pagina 3 di 8 All'esito dell'articolazione dei mezzi istruttori, veniva nominato CTU il p.a. Per_1
il quale, esaminata l'autovettura e la documentazione, concludeva che il
[...]
veicolo Opel Mokka X, targato FX701WC, presentava vizi di fabbrica e di progettazione.
In particolare, l'impianto aveva mostrato difetti di fabbrica e, nonostante la CP_5
sostituzione di componenti e dell'intero impianto, il problema si ripresentava, suggerendo un errore di programmazione nel software della centralina. Il CTU accertava anche un difetto alla catena di distribuzione, che ha richiesto la sostituzione. Tutte le problematiche si erano verificate nell'arco di circa due anni e 40.000 chilometri percorsi.
Il CTU non quantificava un deprezzamento del veicolo, ma confermava la presenza di vizi di fabbrica e di progettazione.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13/01/2025, dopodiché veniva trattenuta in decisione in data 20/01/2025 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Ai fini della risoluzione della questione posta all'attenzione del tribunale, vertente sulla garanzia per difetti di conformità del bene venduto disciplinata dal Codice del Consumo
(D. Lgs. 206/2005), è necessario fare alcune precisazioni in diritto.
L'art. 129 del Codice del Consumo stabilisce l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, specificando che i beni devono essere idonei all'uso tipico, conformi alla descrizione, possedere le qualità promesse dal venditore e presentare qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene.
L'art. 130 del medesimo Codice prevede che, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. Tali rimedi sono posti in via principale e devono essere esperiti entro un congruo termine, senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
pagina 4 di 8 Solo qualora la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, ovvero il venditore non abbia provveduto entro un termine congruo, o ancora la riparazione o la sostituzione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, quest'ultimo può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
L'art. 132 del Codice del Consumo, inoltre, prevede la responsabilità del venditore qualora il difetto di conformità si manifesti entro due anni dalla consegna del bene, con una presunzione che il difetto esistesse già al momento della consegna se si manifesta entro tale periodo.
Nel caso di specie, i primi difetti si sono manifestati poco dopo un anno dall'acquisto e la quasi totalità dei malfunzionamenti nei due anni dalla consegna.
Dall'istruttoria è emerso che il sig. ha acquistato il veicolo Opel Mokka X in Parte_1
data 24 settembre 2019. I primi malfunzionamenti si sono manifestati in data 02 ottobre
2020, circa un anno dopo l'acquisto. Successivamente, a gennaio 2021, la problematica si è ripresentata.
La consulenza tecnica d'Ufficio ha accertato che il veicolo Opel Mokka X presenta vizi di fabbrica e di progettazione, in particolare è stato evidenziato che l'impianto CP_5
ha mostrato difetti di fabbrica e che, nonostante numerosi tentativi di riparazione e sostituzione di componenti (modulo di alimentazione fluido di riduzione emissioni, intero impianto), il problema si è ripresentato, suggerendo un errore di programmazione nel software della centralina. È stato altresì riscontrato un difetto alla catena di distribuzione, che ha richiesto la sua sostituzione.
Il perito ha ritenuto che tali problematiche, verificatesi nell'arco di circa due anni e
40.000 chilometri, sono inconcepibili per un veicolo nuovo, e sebbene non abbia quantificato un deprezzamento del veicolo, ha chiaramente identificato i vizi di fabbrica e progettazione, che per la loro natura e reiterazione, rendono il bene inidoneo all'uso a cui è destinato e ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte che ne ritiene la lieve entità.
pagina 5 di 8 La gravità e la persistenza dei difetti, manifestatasi attraverso 7 interventi di riparazione e un fermo tecnico di circa 7 mesi, rendono evidente che i tentativi di riparazione non sono stati immediatamente risolutivi e hanno arrecato notevoli inconvenienti all'attore.
Riguardo alla responsabilità, il Codice del Consumo pone la responsabilità primaria sul venditore.
Tuttavia, la convenuta ha chiamato in causa Controparte_1 _4
(produttore), eccependo la propria estraneità ai difetti di fabbricazione e
[...]
attribuendo la responsabilità esclusiva al produttore ai sensi dell'art. 114 del Codice del
Consumo.
Il produttore rimaneva contumace.
La consulenza tecnica – confermato quanto già dedotto dall'attore ed oggetto di prova in giudizio, in ordine alla sussistenza di vizi per i quali erano stati necessari diversi interventi di riparazione sull'autovettura – ha accertato che, all'attualità, tali vizi sono stati emendati;
la domanda dell'attore deve essere dunque accolta in ordine alla subordinata richiesta di riduzione del prezzo di acquisto, ritenendosi equa la medesima nella misura del 30%.
Di conseguenza, la tenuta alla restituzione della somma Controparte_1
di euro 6.300,00 in favore del sig. . Parte_1
Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l'attore ha documentato spese per interventi a suo carico per un importo complessivo di € 951,98 e il costo di noleggio di un'autovettura per due giorni pari a € 50,00. Tali danni patrimoniali, direttamente riconducibili ai difetti del veicolo e ai tentativi di riparazione, devono essere risarciti.
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, l'attore ha lamentato i disagi causati dalla ridotta efficienza del mezzo, dalla mancata disponibilità dell'autovettura per lunghi periodi e dalla diminuzione della serenità d'animo nell'utilizzo del veicolo nuovo. Tali disagi, oggettivamente riscontrabili a fronte della prolungata inefficienza e dei vizi di un bene di rilevante valore come un'autovettura nuova, costituiscono un danno non patrimoniale risarcibile. In via equitativa, tenuto conto della durata dei disservizi e della pagina 6 di 8 frustrazione subita dall'attore, si ritiene congruo liquidare un importo di € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
In accoglimento della domanda di garanzia come formulata dalla convenuta, la terza chiamata rimasta contumace deve essere condannata a tenere indenne la prima dagli esborsi che essa dovrà corrispondere all'attore in forza della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda di riduzione del prezzo di compravendita del veicolo Opel
Mokka X, targato FX701WC, stipulato tra il sig. e Parte_1
già . Controparte_1 Controparte_2
2. Condanna (già alla Controparte_1 Controparte_2
restituzione, in favore del sig. , della somma di € 6.300,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
3. Condanna già al risarcimento Controparte_1 Controparte_2
dei danni patrimoniali in favore del Sig. , quantificati in € Parte_1
951,98 per spese di riparazione, oltre € 50,00 per costo noleggio, per un totale di €
1.001,98, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. Condanna già al risarcimento Controparte_1 Controparte_2
del danno non patrimoniale in favore del sig. , che si liquida Parte_1
in via equitativa in € 1.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
5. Dichiara , in persona del legale rapp. te p.t., Controparte_4
obbligata a manlevare e tenere indenne la convenuta per tutto quanto la stessa è tenuta a pagare all'attore in forza della presente sentenza, comprese spese di lite e di CTU.
pagina 7 di 8 6. Condanna l pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
del sig. , che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro Parte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Samantha
Luongo, dichiaratasi antistataria.
7. Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, a carico di già ). Controparte_1 CP_2
Così deciso in RN, lì 20 giugno 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5032 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 20/01/2025
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
GL (SA) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv.to Samantha Luongo del foro di RN, sito in
GL (SA) in via Olevano n.123, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo, pec: Email_1
ATTORE
E
(già ) in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, con sede in RN alla via Terre Risaie n. 4/b, codice pagina 1 di 8 fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di RN , P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura alle liti allegata in calce al presente atto, dall'avv. Roberto Malinconico e dell'avv. Giuseppe
Monetta, presso il cui studio domicilia in RN, al Corso Garibaldi n.194, pec:
Email_2
.salerno.it Email_3 CP_3
CONVENUTA
NONCHE'
(P.I. ) con sede a Milano in via Gallarate n. Controparte_4 P.IVA_2
199, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
AVENTE AD OGGETTO
Contratti e obbligazioni varie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 14.06.2021, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la società per sentir accertare la non Controparte_1
conformità del veicolo Opel Mokka X, targato FX701WC, al contratto di vendita ai sensi degli artt. 129 e ss. del Codice del Consumo.
Chiedeva la condanna della concessionaria alla sostituzione dell'autovettura con altra di medesima marca e modello o, in subordine, la risoluzione del contratto con restituzione dell'intero prezzo pagato e risarcimento del danno. In via gradata, chiedeva la riduzione del prezzo e, in ogni caso, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della ridotta efficienza del mezzo e della mancata disponibilità dell'autovettura durante il periodo di riparazione, oltre al disagio per aver utilizzato il veicolo con minore serenità
d'animo. Richiedeva, infine, la condanna alle spese e competenze professionali. pagina 2 di 8 L'attore esponeva di essere proprietario di un veicolo Opel Mokka X, targato
FX701WC, acquistato il 24 settembre 2019 presso la concessionaria Opel autorizzata attuale per € 21.000,00. Controparte_2 Controparte_1
Ad un anno dall'acquisto, il 14.09.2020, effettuava il tagliando presso la medesima autofficina. Il 02.10.2020, pochi giorni dopo il tagliando, mentre era a bordo del veicolo, si vedeva costretto ad arrestare la marcia a causa dell'accensione della scritta
"manutenzione del sistema AD blue vedere subito il manuale di istruzioni" e della spia gialla di avaria motore.
L'autofficina interveniva riprogrammando la centralina.
A gennaio 2021, la problematica si ripresentava, e l'autovettura veniva nuovamente lasciata in officina, così l'attore apprendeva di numerosi interventi effettuati sul veicolo
(cambio catalizzatore, serbatoio AD blue, centralina nuova, nuovo software), senza risoluzione del problema. Il veicolo rimaneva ricoverato in officina in attesa di ulteriori interventi.
Il 09.04.2021, l'avv. Samantha Luongo invitava la casa madre e la concessionaria alla negoziazione assistita, in questa sede solo la casa madre dava riscontro, proponendo l'estensione della garanzia Flex Care Base più due tagliandi di manutenzione ordinaria;
offerta che non veniva ritenuta idonea dall'attore a garantire un veicolo immune da vizi di fabbrica.
Si costituiva in giudizio il in data 28 settembre 2021, Controparte_1
contestando integralmente le richieste attoree e chiedendo il rigetto della domanda per inammissibilità, improcedibilità, carenza di presupposto e infondatezza in fatto e in diritto.
La convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio di _4
, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., e l'estromissione dal giudizio.
[...]
Il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e differiva la prima udienza.
Nonostante la regolare citazione, rimaneva contumace. Controparte_4
pagina 3 di 8 All'esito dell'articolazione dei mezzi istruttori, veniva nominato CTU il p.a. Per_1
il quale, esaminata l'autovettura e la documentazione, concludeva che il
[...]
veicolo Opel Mokka X, targato FX701WC, presentava vizi di fabbrica e di progettazione.
In particolare, l'impianto aveva mostrato difetti di fabbrica e, nonostante la CP_5
sostituzione di componenti e dell'intero impianto, il problema si ripresentava, suggerendo un errore di programmazione nel software della centralina. Il CTU accertava anche un difetto alla catena di distribuzione, che ha richiesto la sostituzione. Tutte le problematiche si erano verificate nell'arco di circa due anni e 40.000 chilometri percorsi.
Il CTU non quantificava un deprezzamento del veicolo, ma confermava la presenza di vizi di fabbrica e di progettazione.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13/01/2025, dopodiché veniva trattenuta in decisione in data 20/01/2025 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Ai fini della risoluzione della questione posta all'attenzione del tribunale, vertente sulla garanzia per difetti di conformità del bene venduto disciplinata dal Codice del Consumo
(D. Lgs. 206/2005), è necessario fare alcune precisazioni in diritto.
L'art. 129 del Codice del Consumo stabilisce l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, specificando che i beni devono essere idonei all'uso tipico, conformi alla descrizione, possedere le qualità promesse dal venditore e presentare qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene.
L'art. 130 del medesimo Codice prevede che, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. Tali rimedi sono posti in via principale e devono essere esperiti entro un congruo termine, senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
pagina 4 di 8 Solo qualora la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, ovvero il venditore non abbia provveduto entro un termine congruo, o ancora la riparazione o la sostituzione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, quest'ultimo può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
L'art. 132 del Codice del Consumo, inoltre, prevede la responsabilità del venditore qualora il difetto di conformità si manifesti entro due anni dalla consegna del bene, con una presunzione che il difetto esistesse già al momento della consegna se si manifesta entro tale periodo.
Nel caso di specie, i primi difetti si sono manifestati poco dopo un anno dall'acquisto e la quasi totalità dei malfunzionamenti nei due anni dalla consegna.
Dall'istruttoria è emerso che il sig. ha acquistato il veicolo Opel Mokka X in Parte_1
data 24 settembre 2019. I primi malfunzionamenti si sono manifestati in data 02 ottobre
2020, circa un anno dopo l'acquisto. Successivamente, a gennaio 2021, la problematica si è ripresentata.
La consulenza tecnica d'Ufficio ha accertato che il veicolo Opel Mokka X presenta vizi di fabbrica e di progettazione, in particolare è stato evidenziato che l'impianto CP_5
ha mostrato difetti di fabbrica e che, nonostante numerosi tentativi di riparazione e sostituzione di componenti (modulo di alimentazione fluido di riduzione emissioni, intero impianto), il problema si è ripresentato, suggerendo un errore di programmazione nel software della centralina. È stato altresì riscontrato un difetto alla catena di distribuzione, che ha richiesto la sua sostituzione.
Il perito ha ritenuto che tali problematiche, verificatesi nell'arco di circa due anni e
40.000 chilometri, sono inconcepibili per un veicolo nuovo, e sebbene non abbia quantificato un deprezzamento del veicolo, ha chiaramente identificato i vizi di fabbrica e progettazione, che per la loro natura e reiterazione, rendono il bene inidoneo all'uso a cui è destinato e ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte che ne ritiene la lieve entità.
pagina 5 di 8 La gravità e la persistenza dei difetti, manifestatasi attraverso 7 interventi di riparazione e un fermo tecnico di circa 7 mesi, rendono evidente che i tentativi di riparazione non sono stati immediatamente risolutivi e hanno arrecato notevoli inconvenienti all'attore.
Riguardo alla responsabilità, il Codice del Consumo pone la responsabilità primaria sul venditore.
Tuttavia, la convenuta ha chiamato in causa Controparte_1 _4
(produttore), eccependo la propria estraneità ai difetti di fabbricazione e
[...]
attribuendo la responsabilità esclusiva al produttore ai sensi dell'art. 114 del Codice del
Consumo.
Il produttore rimaneva contumace.
La consulenza tecnica – confermato quanto già dedotto dall'attore ed oggetto di prova in giudizio, in ordine alla sussistenza di vizi per i quali erano stati necessari diversi interventi di riparazione sull'autovettura – ha accertato che, all'attualità, tali vizi sono stati emendati;
la domanda dell'attore deve essere dunque accolta in ordine alla subordinata richiesta di riduzione del prezzo di acquisto, ritenendosi equa la medesima nella misura del 30%.
Di conseguenza, la tenuta alla restituzione della somma Controparte_1
di euro 6.300,00 in favore del sig. . Parte_1
Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l'attore ha documentato spese per interventi a suo carico per un importo complessivo di € 951,98 e il costo di noleggio di un'autovettura per due giorni pari a € 50,00. Tali danni patrimoniali, direttamente riconducibili ai difetti del veicolo e ai tentativi di riparazione, devono essere risarciti.
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, l'attore ha lamentato i disagi causati dalla ridotta efficienza del mezzo, dalla mancata disponibilità dell'autovettura per lunghi periodi e dalla diminuzione della serenità d'animo nell'utilizzo del veicolo nuovo. Tali disagi, oggettivamente riscontrabili a fronte della prolungata inefficienza e dei vizi di un bene di rilevante valore come un'autovettura nuova, costituiscono un danno non patrimoniale risarcibile. In via equitativa, tenuto conto della durata dei disservizi e della pagina 6 di 8 frustrazione subita dall'attore, si ritiene congruo liquidare un importo di € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
In accoglimento della domanda di garanzia come formulata dalla convenuta, la terza chiamata rimasta contumace deve essere condannata a tenere indenne la prima dagli esborsi che essa dovrà corrispondere all'attore in forza della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda di riduzione del prezzo di compravendita del veicolo Opel
Mokka X, targato FX701WC, stipulato tra il sig. e Parte_1
già . Controparte_1 Controparte_2
2. Condanna (già alla Controparte_1 Controparte_2
restituzione, in favore del sig. , della somma di € 6.300,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
3. Condanna già al risarcimento Controparte_1 Controparte_2
dei danni patrimoniali in favore del Sig. , quantificati in € Parte_1
951,98 per spese di riparazione, oltre € 50,00 per costo noleggio, per un totale di €
1.001,98, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. Condanna già al risarcimento Controparte_1 Controparte_2
del danno non patrimoniale in favore del sig. , che si liquida Parte_1
in via equitativa in € 1.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
5. Dichiara , in persona del legale rapp. te p.t., Controparte_4
obbligata a manlevare e tenere indenne la convenuta per tutto quanto la stessa è tenuta a pagare all'attore in forza della presente sentenza, comprese spese di lite e di CTU.
pagina 7 di 8 6. Condanna l pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
del sig. , che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro Parte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Samantha
Luongo, dichiaratasi antistataria.
7. Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, a carico di già ). Controparte_1 CP_2
Così deciso in RN, lì 20 giugno 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 8