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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/07/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 881/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 881/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata in [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cerretto Langhe (CN)
e
, (C.F. ), nato in [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Cerretto Langhe (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TARICCO GAIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in CERRETTO LANGHE, il 25/05/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERRETTO LANGHE (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato il figlio , in data 20/09/2013, in Alba. Per_1
Con ricorso depositato il 15/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE: la sig.ra ed il sig. vivranno separati, nel reciproco rispetto, presso le rispettive residenze. Pt_1 Pt_2
La residenza del figlio minore , affidato ad entrambi i genitori, verrà fissata presso Per_1 l'abitazione della madre in Bossolasco, corso Travaglio n. 31.
La potestà genitoriale, verrà esercitata congiuntamente dai ricorrenti in ordine alle decisioni di maggior interesse ed importanza, disgiuntamente in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione.
Il sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé Pt_2 Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
- un pomeriggio infrasettimanale con somministrazione della cena;
- metà delle vacanze pasquali, in alternanza con la madre il giorno di Pasqua o di Pasquetta, con inversione delle festività l'anno successivo;
metà delle vacanze natalizie, con alternanza con la madre per il Natale e la Vigilia, l'ultimo dell'anno ed il Capodanno;
- una festività con sospensione delle lezioni (Carnevale, 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) in alternanza con la sig.ra con inversione l'anno successivo;
Pt_1
- due settimane nel mese di agosto, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 30 aprile;
- il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del PA (mentre il giorno del compleanno della madre ed il giorno della festa della Mamma, rimarrà con la sig.ra ). Per_1 Pt_1
I coniugi concordano che, ove possibile, festeggeranno insieme il compleanno del figlio.
Sono fatti salvi eventuali altri accordi tra i genitori che modifichino il calendario
Il sig. si obbliga a versare, entro il sedicesimo giorno di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_2 bancario, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mensili, con rivalutazione in base agli indici ISTAT a far data dall'anno successivo al passaggio in giudicato della
2 sentenza, ed a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, applicando il protocollo del
Tribunale di Asti che si richiama in toto.
PRENDE ATTO CHE:
La residenza della sig.ra verrà trasferita formalmente entro il termine di giorni trenta dalla data Pt_1 dell'udienza o dal termine concesso per il deposito di note scritte.
La casa coniugale, sita in Cerretto Langhe, viene assegnata al marito, con gli arredi ivi contenuti, ad eccezione dei beni personali della sig.ra non ancora prelevati e dei seguenti oggetti: Pt_1 lavastoviglie, batteria di pentole AMC, biancheria per la casa, armadio contenitore e tavolo da esterno, mobile vetrina del figlio . Per_1
L'assegno unico universale viene attribuito alla sig.ra Il sig. si impegna a consegnare Pt_1 Pt_2 alla moglie la documentazione eventualmente necessaria per richiedere il predetto contributo.
Le detrazioni fiscali per il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori.
In considerazione dell'apporto economico dato dalla sig.ra alla ristrutturazione della casa Pt_1 coniugale, il sig. si impegna a versare la somma di euro 21.000,00 con le seguenti modalità: Pt_2 euro 7.000 entro il 31 dicembre 2025, euro 7.000 entro il 31 dicembre 2026 ed euro 7.000 entro il 31 dicembre 2027. Nell'eventualità in cui il sig. non avesse la disponibilità del denaro alle Pt_2 scadenze, l'importò verrà versato in rate mensili di euro 1.000,00, al termine del rimborso del mutuo.
I coniugi concordano che le somme accantonate, a titolo di risparmi, sul conto corrente bancario intestato al sig. vengano attribuite a ciascuno in ragione della metà. Il sig. ha versato Pt_2 Pt_2 alla sig.ra l'importo di euro 4.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del ricorso Pt_3 introduttivo.
I sigg.ri e dichiarano reciprocamente il proprio assenso per il rilascio e/o rinnovo di Pt_1 Pt_2 documenti di viaggio validi per l'espatrio, anche per il figlio . Per_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERRETTO LANGHE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 881/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata in [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cerretto Langhe (CN)
e
, (C.F. ), nato in [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Cerretto Langhe (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TARICCO GAIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in CERRETTO LANGHE, il 25/05/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERRETTO LANGHE (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato il figlio , in data 20/09/2013, in Alba. Per_1
Con ricorso depositato il 15/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE: la sig.ra ed il sig. vivranno separati, nel reciproco rispetto, presso le rispettive residenze. Pt_1 Pt_2
La residenza del figlio minore , affidato ad entrambi i genitori, verrà fissata presso Per_1 l'abitazione della madre in Bossolasco, corso Travaglio n. 31.
La potestà genitoriale, verrà esercitata congiuntamente dai ricorrenti in ordine alle decisioni di maggior interesse ed importanza, disgiuntamente in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione.
Il sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé Pt_2 Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
- un pomeriggio infrasettimanale con somministrazione della cena;
- metà delle vacanze pasquali, in alternanza con la madre il giorno di Pasqua o di Pasquetta, con inversione delle festività l'anno successivo;
metà delle vacanze natalizie, con alternanza con la madre per il Natale e la Vigilia, l'ultimo dell'anno ed il Capodanno;
- una festività con sospensione delle lezioni (Carnevale, 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) in alternanza con la sig.ra con inversione l'anno successivo;
Pt_1
- due settimane nel mese di agosto, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 30 aprile;
- il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del PA (mentre il giorno del compleanno della madre ed il giorno della festa della Mamma, rimarrà con la sig.ra ). Per_1 Pt_1
I coniugi concordano che, ove possibile, festeggeranno insieme il compleanno del figlio.
Sono fatti salvi eventuali altri accordi tra i genitori che modifichino il calendario
Il sig. si obbliga a versare, entro il sedicesimo giorno di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_2 bancario, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mensili, con rivalutazione in base agli indici ISTAT a far data dall'anno successivo al passaggio in giudicato della
2 sentenza, ed a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, applicando il protocollo del
Tribunale di Asti che si richiama in toto.
PRENDE ATTO CHE:
La residenza della sig.ra verrà trasferita formalmente entro il termine di giorni trenta dalla data Pt_1 dell'udienza o dal termine concesso per il deposito di note scritte.
La casa coniugale, sita in Cerretto Langhe, viene assegnata al marito, con gli arredi ivi contenuti, ad eccezione dei beni personali della sig.ra non ancora prelevati e dei seguenti oggetti: Pt_1 lavastoviglie, batteria di pentole AMC, biancheria per la casa, armadio contenitore e tavolo da esterno, mobile vetrina del figlio . Per_1
L'assegno unico universale viene attribuito alla sig.ra Il sig. si impegna a consegnare Pt_1 Pt_2 alla moglie la documentazione eventualmente necessaria per richiedere il predetto contributo.
Le detrazioni fiscali per il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori.
In considerazione dell'apporto economico dato dalla sig.ra alla ristrutturazione della casa Pt_1 coniugale, il sig. si impegna a versare la somma di euro 21.000,00 con le seguenti modalità: Pt_2 euro 7.000 entro il 31 dicembre 2025, euro 7.000 entro il 31 dicembre 2026 ed euro 7.000 entro il 31 dicembre 2027. Nell'eventualità in cui il sig. non avesse la disponibilità del denaro alle Pt_2 scadenze, l'importò verrà versato in rate mensili di euro 1.000,00, al termine del rimborso del mutuo.
I coniugi concordano che le somme accantonate, a titolo di risparmi, sul conto corrente bancario intestato al sig. vengano attribuite a ciascuno in ragione della metà. Il sig. ha versato Pt_2 Pt_2 alla sig.ra l'importo di euro 4.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del ricorso Pt_3 introduttivo.
I sigg.ri e dichiarano reciprocamente il proprio assenso per il rilascio e/o rinnovo di Pt_1 Pt_2 documenti di viaggio validi per l'espatrio, anche per il figlio . Per_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERRETTO LANGHE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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