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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2024, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 2/05/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 239/ 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NASTRO Parte_1
SEBASTIANO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo
Telematico
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti DI STEFANO ANNA con il quale CP_1 elettivamente domicilia in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 13.1.2023 ha impugnato il provvedimento con Parte_1 il quale convenuto chiede la restituzione della somma di euro 1313,42 CP_1 indebitamente, a suo dire, percepita a titolo di reddito di cittadinanza.
Più in particolare espone il ricorrente che a seguito di domanda per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, avendo i requisiti, l' la accoglieva. CP_1
Ciò nonostante il ricorrente mai riceveva alcuna carta su cui il suddetto reddito avrebbe dovuto essere erogato.
In ogni caso il predetto in data 28.04.2021, comunicava prontamente la rinuncia al reddito di cittadinanza, stante la variazione della propria situazione occupazionale e l' si rifiutava immotivatamente ed CP_1 ingiustificatamente di provvedere alla registrazione della comunicazione, non provvedendo alla revoca del beneficio.
In data 14.10.2022, con raccomandata n. 68983435100-8, l' CP_1 comunicava all'istante l'esistenza di un presunto indebito pari ad euro
1.313,42, dovuto alla asserita decadenza dal reddito di cittadinanza, stante la presunta mancata comunicazione della variazione occupazionale.
Chiede pertanto di sentir dichiarare che alcuna somma erogata come reddito di cittadinanza, è dovuta in restituzione in quanto mai nulla avrebbe percepito a tale titolo.
Si è costituito che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del CP_1 ricorso.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Il ricorrente eccepisce di non aver ricevuto mai la carta elettronica sulla quale avrebbe dovuto CP_1 accreditare il reddito di cittadinanza. A fronte di tale eccezione nulla ha CP_1 dedotto e ha fatto mancare la prova della effettiva ricezione della carta e del conseguente accredito degli importi che ora rivendica in restituzione. Il regime del riparto dell'onere della prova vuole che questa incomba su colui che avanza una pretesa, ne consegue che l' era onerato di dimostrare l' CP_1 avvenuta erogazione delle somme che pretende in restituzione: in mancanza di tale prova e a fronte di apposita eccezione del ricorrente ne consegue che l'indebito non è dimostrato. Il ricorso deve pertanto essere accolto e va dichiarata inesistenza dell'indebito preteso dall' CP_1
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
accoglie il ricorso e dichiara insussistente l'indebito preteso in restituzione dall' di euro 1313, 42. CP_1
Condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in misura di CP_1 euro 1000,00 oltre accessori come per legge con distrazione.
Torre Annunziata,06/05/2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto