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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1799/2023 R.A.L.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'udienza del 31 marzo 2025, nella causa in materia di previdenza iscritta al n.
1799/2023 R.A.L. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio IANNELLO come da procura Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palmi, Via Margiotta n. 7
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe CAPUTO come da procura in atti ed elettivamente domiciliato con lo stesso presso la sede dell' in Cassino, Piazza Labriola n. 49 CP_1
- resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale – quantificazione del danno biologico
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza in assenza delle parti, il seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la natura professionale delle patologie contratte e denunciate dal ricorrente, sindrome del tunnel carpale bilaterale e sindrome algico disfunzionale da spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con protrusioni discali L1-L2 L4-L5 con compressione del sacco durale;
− accerta e dichiara che dalle malattie professionali di cui al capo che precede è derivato un danno biologico permanente nella misura rispettivamente del 7 per cento e del 10 per cento;
− accerta e dichiara che dalla malattia professionale riconosciuta dall' , gonartrosi, è CP_1
derivato al ricorrente un danno biologico permanente nella misura del 7 per cento;
− accerta e dichiara che, all'esito della valutazione unificata dei postumi invalidanti permanenti, il danno biologico complessivo riportato dal ricorrente per le malattie professionali di cui ai capi che precedono è pari al 23 per cento;
− per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente della rendita per CP_1
l'indennizzo del danno biologico permanente nella misura del 23 per cento, con interessi legali dalla decorrenza di legge;
− condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario del ricorrente, liquidandole in euro 3.549,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, e rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 43,00;
− pone a carico della parte convenuta i compensi del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto.
Così deciso in Cassino il 31/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 8.8.2023 e ritualmente notificato, Pt_1
Pers
espone di avere lavorato nell'anno 1978 come apprendista presso la falegnameria “
[...]
Carlo Pasquale”, con orario dalle ore 8.00 alle ore 17.00 per cinque giorni a settimana;
di avere svolto attività di assemblaggio di bancali in legno e taglio dei tronchi grezzi, utilizzando la sega a nastro per il taglio ed il martello per l'assemblaggio, con sollecitazione continua di spalle, schiena e di tutto l'apparato mano – polso;
di avere lavorato, con mansioni di carpentiere meccanico, dal
1980 al 1985, alle dipendenze della azienda avente ad oggetto principalmente la Parte_2 lavorazione di travi in ferro e il montaggio di birotaie;
di avere prestato la propria attività lavorativa per sei giorni a settimana dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00; di essersi occupato, in particolare, della saldatura delle travi, utilizzando la pinza a mano ad elettrodo, e della messa in posizione delle travi per sostenere il montaggio delle birotaie, utilizzando paranchi a catena manuali, il cannello per operare tagli e modifiche sull'impianto, nonché grandi morsetti per l'accoppiamento delle travi;
di avere lavorato dal 1985 al 1989 alle dipendenze della Reind S.r.l., occupandosi di lavorazione e fissaggio delle travi;
di avere svolto, dal 1990 al 1992, mansioni di manutentore dei cassonetti in ferro destinati alla nettezza urbana, utilizzando il flex per eliminare eventuali parti deteriorate e saldando poi il pezzo sostitutivo con la pinza ad elettrodo, con orario di sei ore e trenta minuti al giorno per sei giorni a settimana;
di avere lavorato, tra il 1992 e il 1994, alle dipendenze della e della Soc. Coop Cosmo di CP_2
Cassino, occupandosi della realizzazione di impianti antincendio destinati agli studi R.A.I. di
Roma; di avere iniziato a lavorare, nel 1995, alle dipendenze della EN De DI S.p.a., con turni di lavoro a ciclo continuo di quattro giorni lavorativi settimanali;
di essersi occupato presso tale azienda del montaggio delle bobine sugli svolgitori delle taglierine, spostandole attraverso leve manuali, scartando i primi fogli usurati e caricando i colli di scarto, del peso tra i 20 ed i 50 kg, sull'apposito strumento di smaltimento;
di avere svolto, altresì, dal 1998, presso detta azienda, prima come aiutante su , successivamente e fino all'attualità come conduttore di Parte_3 taglierina con responsabilità di taglio, attività quali il cambiamento e il fissaggio del formato dei pannelli di ferro, l'ispezione della lama da taglio, lo svitamento delle c.d. ruote per definire la nuova misura di formato della carta da produrre, il posizionamento i bancali del peso di circa 25 kg sui quali doveva essere caricata la carta;
di avere utilizzato quali strumenti di lavoro il martello per spostare i rulletti ed il cricchetto a mano;
di avere sempre svolto, sin dal 1978, attività lavorative manuali, gravose e comportanti l'assunzione di posizioni incongrue e prolungate nel tempo, sollecitando tutto l'apparato muscolo – scheletrico, con utilizzo di strumenti da lavoro prettamente manuali.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere contratto, a causa delle descritte lavorazioni, le malattie professionali denunciate all' con domanda amministrativa del 3.12.2021. Sostiene CP_1
l'illegittimità dei provvedimenti con cui l'Istituto assicuratore ha respinto l'istanza di riconoscimento della natura professionale del “tunnel carpale bilaterale” e della “sindrome algico
– disfunzionale da spondilodiscoartrosi lombo – sacrale con protrusioni discali L1-L2 L4- L5 con compressione del sacco durale”, nonché la riduttiva valutazione del danno biologico conseguente alla malattia professionale “gonartrosi con osteofitosi bilaterale, meniscosi interna a sx e laterale a sx, meniscosi interna a dx”, per la quale l' convenuto ha riconosciuto in sede di opposizione CP_3 un danno biologico permanente nella misura del 6 per cento. Afferma di avere riportato, a seguito delle malattie professionali denunciate, un danno biologico complessivo che può determinarsi, previa unificazione dei postumi permanenti, nella misura del 32 per cento. Conclude pertanto di avere diritto alla corresponsione dell'indennizzo in rendita.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Accertata e dichiarata l'illegittimità di tutti provvedimenti di cui in narrativa di rigetto delle istanze CP_1 di riconoscimento di postumi invalidanti residuati per effetto delle malattie professionali n. 515584235 –
515584236 - 515584237 come descritte in premessa, da unificarsi ex art. 80 T.U., e in opposizione ex artt.
83 e 104 T.U. per quanto in premessa indicato;
2. riconoscere la sussistenza dei postumi invalidanti complessivi unificati ex art.80 T.U. per indennizzo da malattie professionali nella misura di 32 punti percentuali, od in quella percentuale che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda C.T.U.;
3. Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'indennizzo da malattie professionali assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 32% da unificarsi ex art. 80 T.U. o quella che sarà accertata previa espletanda Consulenza Tecnica
d'Ufficio medico-legale e con la relativa decorrenza, e comunque la prestazione ex lege dovuta;
4. Interessi legali dal dovuto al saldo;
5. Rifuse le spese di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è tardivamente costituito in giudizio l' , CP_1 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. L'istituto resistente eccepisce che la domanda relativa alla gonartrosi è stata correttamente valutata sulla base di approfonditi accertamenti clinici e strumentali, con quantificazione del grado di danno biologico in applicazione di corretti criteri medico-legali. Sostiene che per le altre due patologie denunciate non risulta provata dal ricorrente l'esposizione al rischio di natura professionale.
5. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, la prova testimoniale e l'espletamento di ctu medico-legale, è stata decisa come in dispositivo, pubblicato mediante lettura ex art. 429 c.p.c. all'esito della udienza di discussione del 31 marzo 2025, con fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta al riconoscimento dell'origine professionale delle patologie denunciate, spondilodiscoartrosi e sindrome del tunnel carpale, alla corretta quantificazione del danno biologico permanente derivante dalla malattia professionale riconosciuta dall' , gonartrosi, nonché alla condanna dell' convenuto all'erogazione CP_1 CP_1 dell'indennizzo in rendita per il danno biologico permanente complessivo che è derivato dalle suddette tre patologie professionali, quantificato nella misura del 32 per cento.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. È opportuno ricordare che la malattia professionale coperta dalla tutela assicurativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 è quella contratta “nell'esercizio e a causa delle lavorazioni”, deve dunque trattarsi di patologia causalmente collegata alla specifica attività svolta dal lavoratore, c.d. rischio specifico proprio, o alle attività strettamente prodromiche e strumentali alla prima,
c.d. rischio improprio (Cass. civ. n. 3227 del 10.2.2011).
9. Nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali, quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988, la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle richiamate dall'art. 3 D.P.R. n. 1124 del 1965, rinnovate periodicamente tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dall'art. 10 D.Lgs. n. 38 del 2000, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, e quelle ivi non comprese, rileva sul piano della prova del nesso di causalità, nel senso che l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta, purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto, comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini, salva la prova contraria di cui è onerata l' (Cass. civ. n. 3207/2019; Cass. civ. n. 16248/2018; Cass. civ. CP_1
n. 13024/2017; Cass. civ. n. 23653/2016; Cass. civ. ss. uu. n. 1919/1990).
10. Si è però anche precisato che, in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso, onere che non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma conseguenza del fatto che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima, con la conseguenza che “per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore” (Cass. civ. n. 2523/2020, che richiama Cass. civ. n. 8773/2018; Cass. civ. n. 13814/2017; Cass. civ. n. 23653/2016; Cass. civ. n. 17438/2012).
11. Tanto premesso, risulta documentalmente che, in data 3.12.2021, il ricorrente ha presentato all' domanda amministrativa per il riconoscimento, quali malattie professionali, della CP_1
“gonartrosi con osteofitosi bilaterale, meniscosi interna a sx e laterale a sx, meniscosi interna a dx”, della “sindrome del tunnel carpale bilaterale” e della “sindrome algico disfunzionale da spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con protrusioni discali L1-L2 L4-L5 con compressione del sacco durale” (docc. 8, 12 e 16, SI).
12. L' , in sede di collegiale medica a seguito di opposizione amministrativa, ha riconosciuto CP_1
l'origine professionale della gonartrosi, quantificando il danno biologico permanente conseguente nella misura del 6 per cento (doc. 11, ). L' ha invece respinto anche in sede di Pt_1 CP_1 opposizione le ulteriori domande di riconoscimento della malattia professionale (docc. 13, 15, 17,
19, ). Il ricorrente contesta sia il mancato riconoscimento quali malattie professionali della Pt_1 sindrome del tunnel carpale bilaterale e della spondilodiscoartrosi, sia la quantificazione del danno biologico conseguente alla gonartrosi. Tali contestazioni colgono nel segno.
13. Nel caso di specie, dall'estratto contributivo versato in atti (doc. 1 ) risulta che il Pt_1 ricorrente, in un lungo arco temporale ultraquarantennale, dal 1.1.1978 al 1.1.2022, ha lavorato alle dipendenze di diverse società (Ditta Di Carlo Pasquale, REIND S.r.l., Parte_2
RE.DIM.A.P. S.r.l., EN De DI S.p.a. già Controparte_4 [...]
, tranne che per brevi periodi di disoccupazione (dal 1.10.1985 al 31.12.1985, Controparte_5 dal 1.1.1986 al 31.3.1986, dal 16.3.1992 al 16.4.1992) e altri di cassa integrazione.
14. Quanto alle mansioni svolte presso la cartiera EN De DI S.p.a., già Controparte_5
alle dipendenze della quale il ricorrente ha iniziato a lavorare sin dal gennaio 1995 (cfr.
[...] estratto contributivo), il teste , collega da venticinque anni del sig. presso la Tes_1 Pt_1 predetta , ha dichiarato: “Il ricorrente lavora dal 1998 per quanto mi consta presso la CP_5 Controparte_5 ora EN De DI, con turni a ciclo continuo su quattro giorni lavorativi e due di riposo con orario di
[...] lavoro di otto ore. Il ricorrente, dopo che la bobina viene posizionata su degli svolgitori, prende l'estremo di carta della bobina lo tira e lo passa all'operatore che si trova sopra alla bobina. Tirare la carta dalla bobina può durare dai cinque ai dieci minuti. Una volta scartata la bobina e passata la carta al collega che si trova al di sopra della bobina, quest'ultimo inserisce la carta nei rulli ed il ricorrente passa davanti alla taglierina posizionata in prossimità della bobina, prende la carta che è passata nei rulli e la immette dentro altri rulli dove la carta viene tagliata meccanicamente. Successivamente il ricorrente controlla manualmente la regolarità dei fogli di carta tagliati
e i fogli stessi vengono “impilati” su delle pedane. L'operazione di scarto della bobina può pesare dai 20 ai 50 chilogrammi ed anche più. Il ricorrente svolge anche l'attività di aiutante in taglierina. Ciò avviene mediante il posizionamento di pannelli – formato davanti alla . Tale attività avviene manualmente e viene svolta dal Parte_3 ricorrente in ginocchio e con l'utilizzo degli arti superiori per fissare i formati ed avvitare i pannelli. Il ricorrente effettua , altresì, l'attività di svitamento delle ruote per definire la nuova misura del formato di carta da produrre.
Una volta definita la misura della carta il SI posiziona i bancali sui quali deve essere posizionata la carta. I bancali pesano dai diciotto chili in su, senza carta raggiungono il peso di 25 chilogrammi (…)”.
14.1. Il teste , collega del ricorrente presso la dal 2003 ed addetto al Testimone_2 CP_5 medesimo turno lavorativo dal 2020 all'attualità, ha ricordato: “Siamo adibiti a scartare la bobina dai fogli non buoni, che vengono ammucchiati;
la carta buona che rimane in bobina, viene tirata, passata sui rulli e poi inserita in macchina per il taglio. Per effettuare i tagli della carta bisogna mettere manualmente i coltelli all'inizio del macchinario;
identica procedura di inserimento del formato viene effettuata sempre manualmente alla fine del macchinario. Io sono l'aiutante del ricorrente, lui svolge la mansione di capo-macchina ed io gli passo i fogli della bobina, che vengono inseriti da lui nei rulli sino ad arrivare all'ingresso del macchinario. Il SI posiziona sia i coltelli che i formati sul macchinario. Per posizionare i coltelli il ricorrente lavora in ginocchio, alcune volte anche per fissare i formati. Solo quando manco io il ricorrente posizione i bancali che hanno un peso superiore anche a venticinque chilogrammi. Queste attività, se il programma cambia per esigenze di produzione , vengono ripetute nuovamente durante la giornata, con il posizionamento dei coltelli e dei formati. A.D.R. I bancali vengono posizionati manualmente e non ci sono macchinari che aiutano. Anche le attività di posizionamento dei coltelli e dei formati per la tipologia del macchinario dove lavoriamo avvengono manualmente”.
14.2. Il teste , dipendente della EN De DI dal 2002, ha riferito: “Il ricorrente Tes_3 spingeva la bobina a mano per posizionarla sulla macchina che mi si mostra;
una volta posizionata la bobina bisognava scartare qualche giro di fogli di carta e poi bisognava fare il passaggio della carta della bobina verso la pressa della macchina;
ciò avveniva manualmente;
dopo si procedeva al taglio della carta;
alle volte la carta si intasava nella macchina e bisognava liberare la macchina dai fogli;
bisognava salire sulla macchina e tirare i fogli manualmente;
la carta tagliata andava a finire sui bancali, il ricorrente prendeva i bancali per metterli sul pianale;
i bancali quando erano bagnati erano pesanti e comunque la pesantezza dipendeva dalla grandezza dei bancali;
il ricorrente provvedeva a togliere il tubolare di cartone dove era avvolta la carta;
quest'attività comportava forza fisica per far uscire il cartone dalla macchina;
era un tubo di cartone di circa due metri e largo trenta centimetri circa. Il si inginocchiava per svolgere le suddette attività, ovvero quando doveva mettere i coltelli a misura Pt_1 nella macchina per il taglio della carta. Il ricorrente svolgeva e svolge le mansioni di conduttore/operatore di taglierina. Il ricorrente dal 2002 a tutt'oggi svolge le mansioni di conduttore/operatore di taglierina. A.D.R.
Alcune taglierine avevano lo spingi bobina ad aria, altre no. Il settanta/ottanta per cento delle volte la bobina veniva spinta manualmente dal ricorrente, non c'erano le leve che aiutavano a spingere le bobine”.
14.3. Il teste , collega di lavoro del ricorrente dal 1987 al 1990, con riferimento Testimone_4 all'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso la Reind S.r.l., ha dichiarato: “Lavoravamo presso la Fiat. Costruivamo le catene di montaggio dove passavano le macchine della Fiat;
l'attività si svolgeva manualmente tramite i paranchi a catena, che tiravamo con le mani;
il ricorrente modificava la birotaia dove passavano le macchine della Fiat;
l'attività si svolgeva presso i vari impianti di produzione della Fiat;
noi costruivamo le birotaie dove passavano le macchine, quindi tagliavamo e saldavamo manualmente le rotaie in base alle necessità del ciclo produttivo.”
15. Le dichiarazioni testimoniali possono ritenersi pienamente attendibili, provenendo da colleghi di lavoro del ricorrente che lo hanno visto lavorare nel corso degli anni e che dunque riferiscono ciò che hanno percepito de visu in modo continuativo. Le deposizioni, inoltre, sono tutte precise, circostanziate e convergenti, trovando un riscontro documentale nei filmati prodotti, che ritraggono il ricorrente intento alle diverse lavorazioni cui è addetto nella cartiera, quali il cambio del formato anteriore dei pannelli sul pianale della macchina taglierina, il cambio manuale del formato posteriore dei pannelli, il posizionamento dei bancali, l'utilizzo del cricchetto a mano,
l'ispezione della lama da taglio, il passaggio della carta tra i rulli, (docc. da 2 a 7 SI). L' CP_1 non ha disconosciuto la conformità di tali riproduzioni all'originale, cosicché, ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., le stesse formano piena prova di quanto ivi rappresentato.
16. Sulla base dei fatti emersi dall'istruttoria testimoniale e dai documenti prodotti (estratto contributivo e filmati delle lavorazioni svolte), in termini di contenuto, modalità, caratteristiche, durata e frequenza nel tempo delle attività lavorative svolte dal ricorrente, è stata disposta consulenza medico – legale, per la verifica dell'eziologia lavorativa delle patologie denunciate e la quantificazione dei postumi permanenti che ne sono derivati a carico del lavoratore.
17. Il consulente nominato, esaminata la documentazione medica in atti, sottoposto a visita il ricorrente e considerate le risultanze istruttorie, ha concluso che il rischio lavorativo a cui è stato esposto il lavoratore era in concreto idoneo a provocare le patologie denunciate e che l'attività lavorativa svolta ha determinato o quantomeno concorso a determinare quale fattore concausale efficiente dette patologie.
18. Quanto alla “sindrome algico-disfunzionale da spondilodiscoartrosi lombo – sacrale con protrusioni discali L1-L2 L4- L5 con compressione del sacco durale”, l'ausiliario ne ha ravvisato la correlazione causale con il fattore di rischio cui è stato per decenni concretamente esposto il ricorrente, consistente nella movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo in assenza di ausili efficaci, in sinergia con l'atteggiamento posturale lombare non ergonomico. La patologia in questione è infatti correlata, secondo i più accreditati studi epidemiologici, anche secondo quanto si legge nella circolare n. 25 del 15.4.2004, al rischio CP_1 di sollecitazioni biomeccaniche lavorative a causa della compressione dell'apparato intervertebrale. In particolare, come operaio in cartiera, il ricorrente ha movimentato colli di carta e bobine pesanti, dovendo in alcuni casi a provvedere alla spinta manuale o con leve delle grandi bobine, così esercitando un notevole sforzo fisico, soprattutto nei primi anni di attività, prima dell'introduzione di macchinari automatici. Anche se l'intensità di tali sforzi era limitata, il rischio di danni muscoloscheletrici è stato comunque significativo. Nello svolgimento delle mansioni relative alla conduzione e gestione della macchina taglierina in cartiera, la movimentazione dei carichi è divenuta meno frequente, ma, seppur occasionale, ha continuato a rappresentare un rischio, in particolare per la fascia di età superiore ai 45 anni, periodo in cui la vulnerabilità muscoloscheletrica aumenta, rendendo il lavoratore maggiormente suscettibile a danni da sovraccarico. Il , pertanto, ha svolto compiti lavorativi caratterizzati da carichi fisici e Pt_1 posturali gravosi, con un esito potenzialmente dannoso per la salute muscoloscheletrica, in particolare durante le fasi di movimentazione di carichi pesanti e in posizioni ergonomicamente sfavorevoli. 19. In relazione alla “sindrome del Tunnel carpale bilaterale”, rientrante nel novero delle patologie tabellate – voce tabellare G56.0 posta in correlazione con “Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo” – il consulente ha evidenziato che la costante esposizione del ricorrente al descritto rischio lavorativo, con lo svolgimento sistematico ed abituale di attività con uso continuo delle mani, uso di forza, mantenimento di utensili manuali a volte anche vibranti, assunzione di posizioni scomode e/o mantenute a lungo, anche se con intensità diversa, ha inciso con efficienza lesiva in maniera quantomeno concausale sulla insorgenza della patologia.
20. In merito alla quantificazione dei postumi invalidanti, il consulente, in applicazione dei codici delle tabelle per l'indennizzo del danno biologico di cui al D.M. del 12 luglio 2000, ha CP_1 quantificato il danno biologico derivante dalla “sindrome del tunnel carpale bilaterale” nella misura del 7 per cento, codice 163 (“Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità Fino a 7”), quello derivante dalla “Sindrome algico disfunzionale da spondilodiscoartrosi lombo – sacrale con protrusioni discali L1-L2 L4- L5 con compressione del sacco durale” nella misura del 10 per cento, codice 193 (“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”), infine, quello derivante dalla gonartrosi, nella misura del
7 per cento, per valutazione sincretica dei codici 281, 275, 282 e 283.
21. L'ausiliario, rispondendo al quesito, in applicazione dell'art. 80 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, ha proceduto alla valutazione unificata dei postumi invalidanti, quantificando il danno biologico complessivo nella misura del 23 per cento.
22. Nessuna delle parti ha trasmesso al consulente osservazioni critiche a seguito della comunicazione della relazione, né in sede di discussione orale ha formulato alcun rilievo sulle conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario. Queste ultime sono motivate in modo esaustivo, chiaro e persuasivo, sulla base dello scrupoloso esame della documentazione medica in atti, delle risultanze dell'esame obiettivo del ricorrente e di quanto accertato in sede di prova testimoniale, senza lacune e incongruenze, e con puntuale indicazione delle acquisizioni della letteratura epidemiologica a supporto e dei criteri tabellari per la determinazione della percentuale delle menomazioni. Dette conclusioni meritano pertanto di essere integralmente condivise.
23. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 38 del 2000, in caso di danno biologico conseguente a malattie professionali denunciate dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo, se la menomazione è di grado pari o superiore la 16 per cento, la prestazione assicurativa a carico dell' consiste nella erogazione CP_1 di un indennizzo in rendita, nella misura indicata nella apposita “tabella indennizzo danno biologico”, e di un'ulteriore quota di rendita “commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita tabella dei coefficienti” per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali.
24. In conclusione, va accertato e dichiarato che le patologie denunciate dal ricorrente hanno origine professionale e che ne è derivato a carico del ricorrente un danno biologico permanente nella misura complessiva del 23 per cento a far data dalla domanda amministrativa. Per l'effetto,
l' va condannata alla erogazione di un indennizzo in rendita in favore del ricorrente nella CP_1 misura corrispondente, oltre accessori come per legge.
25. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo soccombenza e vanno liquidate in CP_1 favore del difensore antistatario del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella istruttoria e decisionale previsti dall'art. 4 del citato decreto per le cause previdenziali di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
26. I compensi del consulente d'ufficio sono posti a carico dell' e liquidati come da CP_1 separato decreto.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'udienza del 31 marzo 2025, nella causa in materia di previdenza iscritta al n.
1799/2023 R.A.L. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio IANNELLO come da procura Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palmi, Via Margiotta n. 7
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe CAPUTO come da procura in atti ed elettivamente domiciliato con lo stesso presso la sede dell' in Cassino, Piazza Labriola n. 49 CP_1
- resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale – quantificazione del danno biologico
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza in assenza delle parti, il seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la natura professionale delle patologie contratte e denunciate dal ricorrente, sindrome del tunnel carpale bilaterale e sindrome algico disfunzionale da spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con protrusioni discali L1-L2 L4-L5 con compressione del sacco durale;
− accerta e dichiara che dalle malattie professionali di cui al capo che precede è derivato un danno biologico permanente nella misura rispettivamente del 7 per cento e del 10 per cento;
− accerta e dichiara che dalla malattia professionale riconosciuta dall' , gonartrosi, è CP_1
derivato al ricorrente un danno biologico permanente nella misura del 7 per cento;
− accerta e dichiara che, all'esito della valutazione unificata dei postumi invalidanti permanenti, il danno biologico complessivo riportato dal ricorrente per le malattie professionali di cui ai capi che precedono è pari al 23 per cento;
− per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente della rendita per CP_1
l'indennizzo del danno biologico permanente nella misura del 23 per cento, con interessi legali dalla decorrenza di legge;
− condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario del ricorrente, liquidandole in euro 3.549,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, e rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 43,00;
− pone a carico della parte convenuta i compensi del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto.
Così deciso in Cassino il 31/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 8.8.2023 e ritualmente notificato, Pt_1
Pers
espone di avere lavorato nell'anno 1978 come apprendista presso la falegnameria “
[...]
Carlo Pasquale”, con orario dalle ore 8.00 alle ore 17.00 per cinque giorni a settimana;
di avere svolto attività di assemblaggio di bancali in legno e taglio dei tronchi grezzi, utilizzando la sega a nastro per il taglio ed il martello per l'assemblaggio, con sollecitazione continua di spalle, schiena e di tutto l'apparato mano – polso;
di avere lavorato, con mansioni di carpentiere meccanico, dal
1980 al 1985, alle dipendenze della azienda avente ad oggetto principalmente la Parte_2 lavorazione di travi in ferro e il montaggio di birotaie;
di avere prestato la propria attività lavorativa per sei giorni a settimana dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00; di essersi occupato, in particolare, della saldatura delle travi, utilizzando la pinza a mano ad elettrodo, e della messa in posizione delle travi per sostenere il montaggio delle birotaie, utilizzando paranchi a catena manuali, il cannello per operare tagli e modifiche sull'impianto, nonché grandi morsetti per l'accoppiamento delle travi;
di avere lavorato dal 1985 al 1989 alle dipendenze della Reind S.r.l., occupandosi di lavorazione e fissaggio delle travi;
di avere svolto, dal 1990 al 1992, mansioni di manutentore dei cassonetti in ferro destinati alla nettezza urbana, utilizzando il flex per eliminare eventuali parti deteriorate e saldando poi il pezzo sostitutivo con la pinza ad elettrodo, con orario di sei ore e trenta minuti al giorno per sei giorni a settimana;
di avere lavorato, tra il 1992 e il 1994, alle dipendenze della e della Soc. Coop Cosmo di CP_2
Cassino, occupandosi della realizzazione di impianti antincendio destinati agli studi R.A.I. di
Roma; di avere iniziato a lavorare, nel 1995, alle dipendenze della EN De DI S.p.a., con turni di lavoro a ciclo continuo di quattro giorni lavorativi settimanali;
di essersi occupato presso tale azienda del montaggio delle bobine sugli svolgitori delle taglierine, spostandole attraverso leve manuali, scartando i primi fogli usurati e caricando i colli di scarto, del peso tra i 20 ed i 50 kg, sull'apposito strumento di smaltimento;
di avere svolto, altresì, dal 1998, presso detta azienda, prima come aiutante su , successivamente e fino all'attualità come conduttore di Parte_3 taglierina con responsabilità di taglio, attività quali il cambiamento e il fissaggio del formato dei pannelli di ferro, l'ispezione della lama da taglio, lo svitamento delle c.d. ruote per definire la nuova misura di formato della carta da produrre, il posizionamento i bancali del peso di circa 25 kg sui quali doveva essere caricata la carta;
di avere utilizzato quali strumenti di lavoro il martello per spostare i rulletti ed il cricchetto a mano;
di avere sempre svolto, sin dal 1978, attività lavorative manuali, gravose e comportanti l'assunzione di posizioni incongrue e prolungate nel tempo, sollecitando tutto l'apparato muscolo – scheletrico, con utilizzo di strumenti da lavoro prettamente manuali.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere contratto, a causa delle descritte lavorazioni, le malattie professionali denunciate all' con domanda amministrativa del 3.12.2021. Sostiene CP_1
l'illegittimità dei provvedimenti con cui l'Istituto assicuratore ha respinto l'istanza di riconoscimento della natura professionale del “tunnel carpale bilaterale” e della “sindrome algico
– disfunzionale da spondilodiscoartrosi lombo – sacrale con protrusioni discali L1-L2 L4- L5 con compressione del sacco durale”, nonché la riduttiva valutazione del danno biologico conseguente alla malattia professionale “gonartrosi con osteofitosi bilaterale, meniscosi interna a sx e laterale a sx, meniscosi interna a dx”, per la quale l' convenuto ha riconosciuto in sede di opposizione CP_3 un danno biologico permanente nella misura del 6 per cento. Afferma di avere riportato, a seguito delle malattie professionali denunciate, un danno biologico complessivo che può determinarsi, previa unificazione dei postumi permanenti, nella misura del 32 per cento. Conclude pertanto di avere diritto alla corresponsione dell'indennizzo in rendita.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Accertata e dichiarata l'illegittimità di tutti provvedimenti di cui in narrativa di rigetto delle istanze CP_1 di riconoscimento di postumi invalidanti residuati per effetto delle malattie professionali n. 515584235 –
515584236 - 515584237 come descritte in premessa, da unificarsi ex art. 80 T.U., e in opposizione ex artt.
83 e 104 T.U. per quanto in premessa indicato;
2. riconoscere la sussistenza dei postumi invalidanti complessivi unificati ex art.80 T.U. per indennizzo da malattie professionali nella misura di 32 punti percentuali, od in quella percentuale che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda C.T.U.;
3. Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'indennizzo da malattie professionali assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 32% da unificarsi ex art. 80 T.U. o quella che sarà accertata previa espletanda Consulenza Tecnica
d'Ufficio medico-legale e con la relativa decorrenza, e comunque la prestazione ex lege dovuta;
4. Interessi legali dal dovuto al saldo;
5. Rifuse le spese di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è tardivamente costituito in giudizio l' , CP_1 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. L'istituto resistente eccepisce che la domanda relativa alla gonartrosi è stata correttamente valutata sulla base di approfonditi accertamenti clinici e strumentali, con quantificazione del grado di danno biologico in applicazione di corretti criteri medico-legali. Sostiene che per le altre due patologie denunciate non risulta provata dal ricorrente l'esposizione al rischio di natura professionale.
5. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, la prova testimoniale e l'espletamento di ctu medico-legale, è stata decisa come in dispositivo, pubblicato mediante lettura ex art. 429 c.p.c. all'esito della udienza di discussione del 31 marzo 2025, con fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta al riconoscimento dell'origine professionale delle patologie denunciate, spondilodiscoartrosi e sindrome del tunnel carpale, alla corretta quantificazione del danno biologico permanente derivante dalla malattia professionale riconosciuta dall' , gonartrosi, nonché alla condanna dell' convenuto all'erogazione CP_1 CP_1 dell'indennizzo in rendita per il danno biologico permanente complessivo che è derivato dalle suddette tre patologie professionali, quantificato nella misura del 32 per cento.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. È opportuno ricordare che la malattia professionale coperta dalla tutela assicurativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 è quella contratta “nell'esercizio e a causa delle lavorazioni”, deve dunque trattarsi di patologia causalmente collegata alla specifica attività svolta dal lavoratore, c.d. rischio specifico proprio, o alle attività strettamente prodromiche e strumentali alla prima,
c.d. rischio improprio (Cass. civ. n. 3227 del 10.2.2011).
9. Nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali, quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988, la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle richiamate dall'art. 3 D.P.R. n. 1124 del 1965, rinnovate periodicamente tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dall'art. 10 D.Lgs. n. 38 del 2000, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, e quelle ivi non comprese, rileva sul piano della prova del nesso di causalità, nel senso che l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta, purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto, comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini, salva la prova contraria di cui è onerata l' (Cass. civ. n. 3207/2019; Cass. civ. n. 16248/2018; Cass. civ. CP_1
n. 13024/2017; Cass. civ. n. 23653/2016; Cass. civ. ss. uu. n. 1919/1990).
10. Si è però anche precisato che, in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso, onere che non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma conseguenza del fatto che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima, con la conseguenza che “per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore” (Cass. civ. n. 2523/2020, che richiama Cass. civ. n. 8773/2018; Cass. civ. n. 13814/2017; Cass. civ. n. 23653/2016; Cass. civ. n. 17438/2012).
11. Tanto premesso, risulta documentalmente che, in data 3.12.2021, il ricorrente ha presentato all' domanda amministrativa per il riconoscimento, quali malattie professionali, della CP_1
“gonartrosi con osteofitosi bilaterale, meniscosi interna a sx e laterale a sx, meniscosi interna a dx”, della “sindrome del tunnel carpale bilaterale” e della “sindrome algico disfunzionale da spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con protrusioni discali L1-L2 L4-L5 con compressione del sacco durale” (docc. 8, 12 e 16, SI).
12. L' , in sede di collegiale medica a seguito di opposizione amministrativa, ha riconosciuto CP_1
l'origine professionale della gonartrosi, quantificando il danno biologico permanente conseguente nella misura del 6 per cento (doc. 11, ). L' ha invece respinto anche in sede di Pt_1 CP_1 opposizione le ulteriori domande di riconoscimento della malattia professionale (docc. 13, 15, 17,
19, ). Il ricorrente contesta sia il mancato riconoscimento quali malattie professionali della Pt_1 sindrome del tunnel carpale bilaterale e della spondilodiscoartrosi, sia la quantificazione del danno biologico conseguente alla gonartrosi. Tali contestazioni colgono nel segno.
13. Nel caso di specie, dall'estratto contributivo versato in atti (doc. 1 ) risulta che il Pt_1 ricorrente, in un lungo arco temporale ultraquarantennale, dal 1.1.1978 al 1.1.2022, ha lavorato alle dipendenze di diverse società (Ditta Di Carlo Pasquale, REIND S.r.l., Parte_2
RE.DIM.A.P. S.r.l., EN De DI S.p.a. già Controparte_4 [...]
, tranne che per brevi periodi di disoccupazione (dal 1.10.1985 al 31.12.1985, Controparte_5 dal 1.1.1986 al 31.3.1986, dal 16.3.1992 al 16.4.1992) e altri di cassa integrazione.
14. Quanto alle mansioni svolte presso la cartiera EN De DI S.p.a., già Controparte_5
alle dipendenze della quale il ricorrente ha iniziato a lavorare sin dal gennaio 1995 (cfr.
[...] estratto contributivo), il teste , collega da venticinque anni del sig. presso la Tes_1 Pt_1 predetta , ha dichiarato: “Il ricorrente lavora dal 1998 per quanto mi consta presso la CP_5 Controparte_5 ora EN De DI, con turni a ciclo continuo su quattro giorni lavorativi e due di riposo con orario di
[...] lavoro di otto ore. Il ricorrente, dopo che la bobina viene posizionata su degli svolgitori, prende l'estremo di carta della bobina lo tira e lo passa all'operatore che si trova sopra alla bobina. Tirare la carta dalla bobina può durare dai cinque ai dieci minuti. Una volta scartata la bobina e passata la carta al collega che si trova al di sopra della bobina, quest'ultimo inserisce la carta nei rulli ed il ricorrente passa davanti alla taglierina posizionata in prossimità della bobina, prende la carta che è passata nei rulli e la immette dentro altri rulli dove la carta viene tagliata meccanicamente. Successivamente il ricorrente controlla manualmente la regolarità dei fogli di carta tagliati
e i fogli stessi vengono “impilati” su delle pedane. L'operazione di scarto della bobina può pesare dai 20 ai 50 chilogrammi ed anche più. Il ricorrente svolge anche l'attività di aiutante in taglierina. Ciò avviene mediante il posizionamento di pannelli – formato davanti alla . Tale attività avviene manualmente e viene svolta dal Parte_3 ricorrente in ginocchio e con l'utilizzo degli arti superiori per fissare i formati ed avvitare i pannelli. Il ricorrente effettua , altresì, l'attività di svitamento delle ruote per definire la nuova misura del formato di carta da produrre.
Una volta definita la misura della carta il SI posiziona i bancali sui quali deve essere posizionata la carta. I bancali pesano dai diciotto chili in su, senza carta raggiungono il peso di 25 chilogrammi (…)”.
14.1. Il teste , collega del ricorrente presso la dal 2003 ed addetto al Testimone_2 CP_5 medesimo turno lavorativo dal 2020 all'attualità, ha ricordato: “Siamo adibiti a scartare la bobina dai fogli non buoni, che vengono ammucchiati;
la carta buona che rimane in bobina, viene tirata, passata sui rulli e poi inserita in macchina per il taglio. Per effettuare i tagli della carta bisogna mettere manualmente i coltelli all'inizio del macchinario;
identica procedura di inserimento del formato viene effettuata sempre manualmente alla fine del macchinario. Io sono l'aiutante del ricorrente, lui svolge la mansione di capo-macchina ed io gli passo i fogli della bobina, che vengono inseriti da lui nei rulli sino ad arrivare all'ingresso del macchinario. Il SI posiziona sia i coltelli che i formati sul macchinario. Per posizionare i coltelli il ricorrente lavora in ginocchio, alcune volte anche per fissare i formati. Solo quando manco io il ricorrente posizione i bancali che hanno un peso superiore anche a venticinque chilogrammi. Queste attività, se il programma cambia per esigenze di produzione , vengono ripetute nuovamente durante la giornata, con il posizionamento dei coltelli e dei formati. A.D.R. I bancali vengono posizionati manualmente e non ci sono macchinari che aiutano. Anche le attività di posizionamento dei coltelli e dei formati per la tipologia del macchinario dove lavoriamo avvengono manualmente”.
14.2. Il teste , dipendente della EN De DI dal 2002, ha riferito: “Il ricorrente Tes_3 spingeva la bobina a mano per posizionarla sulla macchina che mi si mostra;
una volta posizionata la bobina bisognava scartare qualche giro di fogli di carta e poi bisognava fare il passaggio della carta della bobina verso la pressa della macchina;
ciò avveniva manualmente;
dopo si procedeva al taglio della carta;
alle volte la carta si intasava nella macchina e bisognava liberare la macchina dai fogli;
bisognava salire sulla macchina e tirare i fogli manualmente;
la carta tagliata andava a finire sui bancali, il ricorrente prendeva i bancali per metterli sul pianale;
i bancali quando erano bagnati erano pesanti e comunque la pesantezza dipendeva dalla grandezza dei bancali;
il ricorrente provvedeva a togliere il tubolare di cartone dove era avvolta la carta;
quest'attività comportava forza fisica per far uscire il cartone dalla macchina;
era un tubo di cartone di circa due metri e largo trenta centimetri circa. Il si inginocchiava per svolgere le suddette attività, ovvero quando doveva mettere i coltelli a misura Pt_1 nella macchina per il taglio della carta. Il ricorrente svolgeva e svolge le mansioni di conduttore/operatore di taglierina. Il ricorrente dal 2002 a tutt'oggi svolge le mansioni di conduttore/operatore di taglierina. A.D.R.
Alcune taglierine avevano lo spingi bobina ad aria, altre no. Il settanta/ottanta per cento delle volte la bobina veniva spinta manualmente dal ricorrente, non c'erano le leve che aiutavano a spingere le bobine”.
14.3. Il teste , collega di lavoro del ricorrente dal 1987 al 1990, con riferimento Testimone_4 all'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso la Reind S.r.l., ha dichiarato: “Lavoravamo presso la Fiat. Costruivamo le catene di montaggio dove passavano le macchine della Fiat;
l'attività si svolgeva manualmente tramite i paranchi a catena, che tiravamo con le mani;
il ricorrente modificava la birotaia dove passavano le macchine della Fiat;
l'attività si svolgeva presso i vari impianti di produzione della Fiat;
noi costruivamo le birotaie dove passavano le macchine, quindi tagliavamo e saldavamo manualmente le rotaie in base alle necessità del ciclo produttivo.”
15. Le dichiarazioni testimoniali possono ritenersi pienamente attendibili, provenendo da colleghi di lavoro del ricorrente che lo hanno visto lavorare nel corso degli anni e che dunque riferiscono ciò che hanno percepito de visu in modo continuativo. Le deposizioni, inoltre, sono tutte precise, circostanziate e convergenti, trovando un riscontro documentale nei filmati prodotti, che ritraggono il ricorrente intento alle diverse lavorazioni cui è addetto nella cartiera, quali il cambio del formato anteriore dei pannelli sul pianale della macchina taglierina, il cambio manuale del formato posteriore dei pannelli, il posizionamento dei bancali, l'utilizzo del cricchetto a mano,
l'ispezione della lama da taglio, il passaggio della carta tra i rulli, (docc. da 2 a 7 SI). L' CP_1 non ha disconosciuto la conformità di tali riproduzioni all'originale, cosicché, ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., le stesse formano piena prova di quanto ivi rappresentato.
16. Sulla base dei fatti emersi dall'istruttoria testimoniale e dai documenti prodotti (estratto contributivo e filmati delle lavorazioni svolte), in termini di contenuto, modalità, caratteristiche, durata e frequenza nel tempo delle attività lavorative svolte dal ricorrente, è stata disposta consulenza medico – legale, per la verifica dell'eziologia lavorativa delle patologie denunciate e la quantificazione dei postumi permanenti che ne sono derivati a carico del lavoratore.
17. Il consulente nominato, esaminata la documentazione medica in atti, sottoposto a visita il ricorrente e considerate le risultanze istruttorie, ha concluso che il rischio lavorativo a cui è stato esposto il lavoratore era in concreto idoneo a provocare le patologie denunciate e che l'attività lavorativa svolta ha determinato o quantomeno concorso a determinare quale fattore concausale efficiente dette patologie.
18. Quanto alla “sindrome algico-disfunzionale da spondilodiscoartrosi lombo – sacrale con protrusioni discali L1-L2 L4- L5 con compressione del sacco durale”, l'ausiliario ne ha ravvisato la correlazione causale con il fattore di rischio cui è stato per decenni concretamente esposto il ricorrente, consistente nella movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo in assenza di ausili efficaci, in sinergia con l'atteggiamento posturale lombare non ergonomico. La patologia in questione è infatti correlata, secondo i più accreditati studi epidemiologici, anche secondo quanto si legge nella circolare n. 25 del 15.4.2004, al rischio CP_1 di sollecitazioni biomeccaniche lavorative a causa della compressione dell'apparato intervertebrale. In particolare, come operaio in cartiera, il ricorrente ha movimentato colli di carta e bobine pesanti, dovendo in alcuni casi a provvedere alla spinta manuale o con leve delle grandi bobine, così esercitando un notevole sforzo fisico, soprattutto nei primi anni di attività, prima dell'introduzione di macchinari automatici. Anche se l'intensità di tali sforzi era limitata, il rischio di danni muscoloscheletrici è stato comunque significativo. Nello svolgimento delle mansioni relative alla conduzione e gestione della macchina taglierina in cartiera, la movimentazione dei carichi è divenuta meno frequente, ma, seppur occasionale, ha continuato a rappresentare un rischio, in particolare per la fascia di età superiore ai 45 anni, periodo in cui la vulnerabilità muscoloscheletrica aumenta, rendendo il lavoratore maggiormente suscettibile a danni da sovraccarico. Il , pertanto, ha svolto compiti lavorativi caratterizzati da carichi fisici e Pt_1 posturali gravosi, con un esito potenzialmente dannoso per la salute muscoloscheletrica, in particolare durante le fasi di movimentazione di carichi pesanti e in posizioni ergonomicamente sfavorevoli. 19. In relazione alla “sindrome del Tunnel carpale bilaterale”, rientrante nel novero delle patologie tabellate – voce tabellare G56.0 posta in correlazione con “Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo” – il consulente ha evidenziato che la costante esposizione del ricorrente al descritto rischio lavorativo, con lo svolgimento sistematico ed abituale di attività con uso continuo delle mani, uso di forza, mantenimento di utensili manuali a volte anche vibranti, assunzione di posizioni scomode e/o mantenute a lungo, anche se con intensità diversa, ha inciso con efficienza lesiva in maniera quantomeno concausale sulla insorgenza della patologia.
20. In merito alla quantificazione dei postumi invalidanti, il consulente, in applicazione dei codici delle tabelle per l'indennizzo del danno biologico di cui al D.M. del 12 luglio 2000, ha CP_1 quantificato il danno biologico derivante dalla “sindrome del tunnel carpale bilaterale” nella misura del 7 per cento, codice 163 (“Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità Fino a 7”), quello derivante dalla “Sindrome algico disfunzionale da spondilodiscoartrosi lombo – sacrale con protrusioni discali L1-L2 L4- L5 con compressione del sacco durale” nella misura del 10 per cento, codice 193 (“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”), infine, quello derivante dalla gonartrosi, nella misura del
7 per cento, per valutazione sincretica dei codici 281, 275, 282 e 283.
21. L'ausiliario, rispondendo al quesito, in applicazione dell'art. 80 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, ha proceduto alla valutazione unificata dei postumi invalidanti, quantificando il danno biologico complessivo nella misura del 23 per cento.
22. Nessuna delle parti ha trasmesso al consulente osservazioni critiche a seguito della comunicazione della relazione, né in sede di discussione orale ha formulato alcun rilievo sulle conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario. Queste ultime sono motivate in modo esaustivo, chiaro e persuasivo, sulla base dello scrupoloso esame della documentazione medica in atti, delle risultanze dell'esame obiettivo del ricorrente e di quanto accertato in sede di prova testimoniale, senza lacune e incongruenze, e con puntuale indicazione delle acquisizioni della letteratura epidemiologica a supporto e dei criteri tabellari per la determinazione della percentuale delle menomazioni. Dette conclusioni meritano pertanto di essere integralmente condivise.
23. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 38 del 2000, in caso di danno biologico conseguente a malattie professionali denunciate dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo, se la menomazione è di grado pari o superiore la 16 per cento, la prestazione assicurativa a carico dell' consiste nella erogazione CP_1 di un indennizzo in rendita, nella misura indicata nella apposita “tabella indennizzo danno biologico”, e di un'ulteriore quota di rendita “commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita tabella dei coefficienti” per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali.
24. In conclusione, va accertato e dichiarato che le patologie denunciate dal ricorrente hanno origine professionale e che ne è derivato a carico del ricorrente un danno biologico permanente nella misura complessiva del 23 per cento a far data dalla domanda amministrativa. Per l'effetto,
l' va condannata alla erogazione di un indennizzo in rendita in favore del ricorrente nella CP_1 misura corrispondente, oltre accessori come per legge.
25. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo soccombenza e vanno liquidate in CP_1 favore del difensore antistatario del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella istruttoria e decisionale previsti dall'art. 4 del citato decreto per le cause previdenziali di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
26. I compensi del consulente d'ufficio sono posti a carico dell' e liquidati come da CP_1 separato decreto.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci