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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12837/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/11/2024 da
, con il proc. e dom. avv. MARTINIS ILARIA, Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. IACOB MARIA FEDERICA, Parte_2
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 27/11/2024, i signori e hanno presentato, ai sensi Parte_1 Parte_2
degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 223/2025, emessa dal Tribunale di Udine in data 20/03/2025 e pubblicata il 25/03/2025, nel procedimento n.
1 12837/2024 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
-rilevato che la sentenza è passata in giudicato l'08/10/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 13/03/2025);
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 13/03/2006), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 12/10/2008), Per_2
minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 24/07/2004 in GEMONA DEL FRIULI (UD), tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata
[...] Parte_2
a UDINE (UD) il 13/06/1973, alle seguenti condizioni:
a) dispone che il figlio rimanga affidato in modo condiviso ad Per_2
entrambi i genitori, che si autorizzano ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, ognuno quando ha il figlio presso di sé. Dà atto che sarà collocato prevalentemente e avrà residenza Per_2
anagrafica presso la madre, presso cui continuerà a vivere e ad avere residenza anche il figlio maggiorenne . Per_1
b) Considerata l'età di , dispone che il padre lo incontri e lo Per_2
tenga presso di sé prendendo accordi direttamente con il ragazzo, e
2 dandone avviso alla madre, anche nei periodi delle festività natalizie e pasquali e durante il periodo estivo. Dispone che durante le vacanze estive il minore trascorra con ciascun genitore almeno due settimane, anche non continuative, in periodi da concordare di anno in anno tra i genitori.
c) Dato atto che le parti dichiarano che il figlio maggiorenne Per_1
ha iniziato a lavorare, dispone che il signor contribuisca al Parte_1
mantenimento del solo figlio versando alla madre entro il Per_2
giorno 15 di ogni mese un assegno mensile pari a € 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di dicembre 2025 con riferimento alla mensilità di dicembre 2024. Le spese straordinarie per il figlio , come da Protocollo vigente Per_2
presso il Tribunale di Udine, compresi anche i costi di eventuale mensa scolastica, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e laddove la spesa sia nota verrà anticipata da entrambi i genitori in predetta percentuale;
dà atto che i genitori convengono che le spese mediche necessarie per i figli
( fino all'autosufficienza economica e per sino a Per_2 Per_1
gennaio 2029) verranno divise al 50% ciascuno per la parte non rimborsata dal Fondo di Assistenza Sanitaria FASCHIM, di cui beneficia il sig. il rimborso verrà diviso a metà tra di loro (il Parte_1
sig. si impegna a comunicare alla moglie la data dell'invio Parte_3
della domanda di rimborso e l'esito della stessa entro 30 giorni dal ricevimento) e convengono che nel caso di rimborso da parte del welfare aziendale di cui beneficia il sig. delle rette Parte_1
scolastiche per i figli, usualmente pagate dal nonno materno, quanto
3 ottenuto per rimborso sarà diviso al 50% ciascuno (il sig. Parte_3
si impegna a comunicare alla moglie la data dell'invio della domanda di rimborso e l'esito della stessa entro 30 giorni dal ricevimento). Dà atto che i genitori concordano, inoltre, che l'assegno unico e universale per il figlio , fino a che ne Per_1
avrà diritto, sia richiesto e percepito direttamente dallo stesso, quello relativo al figlio sia percepito per intero dalla sig.ra Per_2
Pt_2
d) Dà atto che la casa familiare – che è ora di proprietà del sig.
che in ragione degli accordi di separazione ha acquistato Parte_1
il 50% di proprietà della moglie - rimane nella disponibilità della sig.ra che continuerà a vivervi con i figli. I coniugi concordano Pt_2
che la sig.ra avrà diritto di rimanere nella casa familiare sino Pt_2
al 31 gennaio 2029, data entro cui dovrà consegnare l'immobile al sig. che ne avrà quindi la piena disponibilità e presso cui Parte_1
potranno rimanere a vivere i figli.
e) Dà atto che i coniugi concordano che sino a che la sig.ra Pt_2
vivrà presso la casa familiare le utenze, relative ai consumi nel periodo dal 01.12.2024 al 31.01.2029 e la relativa agli anni Pt_4
dal 2025 al 2028, rimangono a carico della stessa, le spese relative all'immobile di ordinaria manutenzione saranno divise a metà tra le parti, previo preventivo di spesa accettato dal proprietario ove possibile, e quelle di straordinaria amministrazione saranno interamente a carico del proprietario Il sig. Parte_1
si impegna a continuare a pagare le rate del Parte_1
4 finanziamento contratto per l'acquisto della batteria di accumulo energetico a servizio dell'immobile.
f) Dà atto che i coniugi dichiarano di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile non sussistendone i presupposti.
g) Dà atto che i genitori si autorizzano al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne.
h) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GEMONA DEL FRIULI
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 17, parte 2, serie
A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004.
Udine, li 13/11/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AR NI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12837/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/11/2024 da
, con il proc. e dom. avv. MARTINIS ILARIA, Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. IACOB MARIA FEDERICA, Parte_2
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 27/11/2024, i signori e hanno presentato, ai sensi Parte_1 Parte_2
degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 223/2025, emessa dal Tribunale di Udine in data 20/03/2025 e pubblicata il 25/03/2025, nel procedimento n.
1 12837/2024 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
-rilevato che la sentenza è passata in giudicato l'08/10/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 13/03/2025);
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 13/03/2006), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 12/10/2008), Per_2
minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 24/07/2004 in GEMONA DEL FRIULI (UD), tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata
[...] Parte_2
a UDINE (UD) il 13/06/1973, alle seguenti condizioni:
a) dispone che il figlio rimanga affidato in modo condiviso ad Per_2
entrambi i genitori, che si autorizzano ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, ognuno quando ha il figlio presso di sé. Dà atto che sarà collocato prevalentemente e avrà residenza Per_2
anagrafica presso la madre, presso cui continuerà a vivere e ad avere residenza anche il figlio maggiorenne . Per_1
b) Considerata l'età di , dispone che il padre lo incontri e lo Per_2
tenga presso di sé prendendo accordi direttamente con il ragazzo, e
2 dandone avviso alla madre, anche nei periodi delle festività natalizie e pasquali e durante il periodo estivo. Dispone che durante le vacanze estive il minore trascorra con ciascun genitore almeno due settimane, anche non continuative, in periodi da concordare di anno in anno tra i genitori.
c) Dato atto che le parti dichiarano che il figlio maggiorenne Per_1
ha iniziato a lavorare, dispone che il signor contribuisca al Parte_1
mantenimento del solo figlio versando alla madre entro il Per_2
giorno 15 di ogni mese un assegno mensile pari a € 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di dicembre 2025 con riferimento alla mensilità di dicembre 2024. Le spese straordinarie per il figlio , come da Protocollo vigente Per_2
presso il Tribunale di Udine, compresi anche i costi di eventuale mensa scolastica, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e laddove la spesa sia nota verrà anticipata da entrambi i genitori in predetta percentuale;
dà atto che i genitori convengono che le spese mediche necessarie per i figli
( fino all'autosufficienza economica e per sino a Per_2 Per_1
gennaio 2029) verranno divise al 50% ciascuno per la parte non rimborsata dal Fondo di Assistenza Sanitaria FASCHIM, di cui beneficia il sig. il rimborso verrà diviso a metà tra di loro (il Parte_1
sig. si impegna a comunicare alla moglie la data dell'invio Parte_3
della domanda di rimborso e l'esito della stessa entro 30 giorni dal ricevimento) e convengono che nel caso di rimborso da parte del welfare aziendale di cui beneficia il sig. delle rette Parte_1
scolastiche per i figli, usualmente pagate dal nonno materno, quanto
3 ottenuto per rimborso sarà diviso al 50% ciascuno (il sig. Parte_3
si impegna a comunicare alla moglie la data dell'invio della domanda di rimborso e l'esito della stessa entro 30 giorni dal ricevimento). Dà atto che i genitori concordano, inoltre, che l'assegno unico e universale per il figlio , fino a che ne Per_1
avrà diritto, sia richiesto e percepito direttamente dallo stesso, quello relativo al figlio sia percepito per intero dalla sig.ra Per_2
Pt_2
d) Dà atto che la casa familiare – che è ora di proprietà del sig.
che in ragione degli accordi di separazione ha acquistato Parte_1
il 50% di proprietà della moglie - rimane nella disponibilità della sig.ra che continuerà a vivervi con i figli. I coniugi concordano Pt_2
che la sig.ra avrà diritto di rimanere nella casa familiare sino Pt_2
al 31 gennaio 2029, data entro cui dovrà consegnare l'immobile al sig. che ne avrà quindi la piena disponibilità e presso cui Parte_1
potranno rimanere a vivere i figli.
e) Dà atto che i coniugi concordano che sino a che la sig.ra Pt_2
vivrà presso la casa familiare le utenze, relative ai consumi nel periodo dal 01.12.2024 al 31.01.2029 e la relativa agli anni Pt_4
dal 2025 al 2028, rimangono a carico della stessa, le spese relative all'immobile di ordinaria manutenzione saranno divise a metà tra le parti, previo preventivo di spesa accettato dal proprietario ove possibile, e quelle di straordinaria amministrazione saranno interamente a carico del proprietario Il sig. Parte_1
si impegna a continuare a pagare le rate del Parte_1
4 finanziamento contratto per l'acquisto della batteria di accumulo energetico a servizio dell'immobile.
f) Dà atto che i coniugi dichiarano di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile non sussistendone i presupposti.
g) Dà atto che i genitori si autorizzano al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne.
h) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GEMONA DEL FRIULI
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 17, parte 2, serie
A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004.
Udine, li 13/11/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AR NI
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