Art. 2.
Il contributo previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 387 , e' fissato per l'anno 1952 in lire 1500 mensili anziche' in lire 2500 per ogni marittimo imbarcato.
Il contributo previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 387 , e' fissato per l'anno 1952 in lire 1500 mensili anziche' in lire 2500 per ogni marittimo imbarcato.