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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/11/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 26.11.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Monocratico, dr.ssa Chiara Sangiuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 5297 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno
2024, avente ad oggetto: negatoria servitutis, vertente
TRA (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Rita De Vivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'NI AT (Na) alla via IL 6
ATTRICI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
LD IL, appartenente allo Controparte_2
(P. IVA , giusta procura in atti, con il quale elettivamente
[...] P.IVA_1 domicilia in Gragnano (NA) alla Via Nuova San Leone n. 99
CONVENUTO
NONCHE'
“ , in persona del legale rappresentante “p.t.”, Sig. Controparte_3 [...]
, (C.F.: , con sede in Sant'NI AT (NA) alla CP_4 C.F._5
Via Casoni Marna n. 6, (P. iva / c.f.: , elettivamente domiciliata in S. P.IVA_2
NI AT (NA) alla Via Scafati n. 90, presso lo studio dell'Avv. Carmela
Cesarano, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
NONCHE'
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
(C.F. , (C.F. ) C.F._7 CP_7 C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n.
69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa, nonché i successivi scritti difensivi
(incluse le comparse conclusionali e le memorie di replica). Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al Giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c. la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Tanto premesso e passando ad esaminare il merito della res controversa, si evidenzia che con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e deducevano di essere proprietarie Parte_2 Parte_3 rispettivamente del fondo di terreno sito in Sant'NI AT in Contrada Canale denominato Masseria Grande, in C.T. al foglio 4, p.lla 3507 (ex 50); del fondo di terreno sito in Sant'NI AT in Contrada Canale denominato Masseria
Grande, in C.T. al foglio 4, p.lla 3759 e del fondo di terreno sito in Sant'NI
AT in Contrada Canale denominato Masseria Grande, in C.T. al foglio 4, p.lla
3761 (ex 50) e di aver concesso i fondi rispettivamente in comodato gratuito, in comodato ed in locazione alla società in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., la quale aveva realizzato un'apertura e/o un varco abusivo, illegittimo e privo di autorizzazione da parte del Comune di Sant'NI AT nel muro perimetrale che delimita il confine lato ovest del fondo di proprietà della sig.ra
. Rappresentavano che la società mediante Parte_2 Controparte_3 tale apertura e/o varco consentiva illegittimamente ed abusivamente il transito veicolare, sia in entrata che in uscita, dai fondi confinati identificati in C.T. al foglio 4, p.lle 2764, 2761, 2762 e C.F. p.lla 2765, sub 1 di proprietà dei convenuti e nonché dai fondi in C.T. foglio 4, p.lle 2763 Controparte_1 Controparte_8
e 2163 di proprietà degli altri convenuti sig. e . Controparte_6 CP_7
Chiedevano di accertare nei confronti della società in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., l'abusività e l'illegittimità dell'apertura e/o del varco eseguito nel muro perimetrale che delimita il confine lato ovest del fondo di proprietà della sig.ra e, contestualmente, l'illegittimità ed abusività del Parte_2 traffico veicolare, sia in entrata ed in uscita, dai fondi confinati di proprietà del sig.
e degli altri convenuti. Controparte_1
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato svolgimento della mediazione, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda in ragione della legittimità del varco di collegamento, anche veicolare, tra i fondi di proprietà attorea, in particolare della sig. , ed i fondi di proprietà dei convenuti. Parte_2
Si costituiva altresì in giudizio la società “ , in persona del legale Controparte_3 rappresentante “p.t.” la quale rappresentava di aver provveduto alla ricostruzione del muro di confine lato ovest, del bene identificato al foglio 4 particella 3759 di proprietà della sig.ra , che confina con i beni identificati al Parte_2 foglio 4 particella 2761, di proprietà dei sigg.ri e Controparte_1 [...]
, insistendo per la declaratoria della cessata materia del contendere. Per_1
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.10.2025 e per quella successiva del 26.11.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., le parti costituite chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta nel presente giudizio. In proposito occorre premettere che è consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa (come nel caso di specie) una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti;
e ciò, anche nel caso in cui vi sia conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass.,
1.12.1992, n. 12826).
Le parti hanno chiesto congiuntamente di compensare tra le stesse le spese di lite e la richiesta merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite tra le parti costituite.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Vallo della Lucania, 27.11.2025
Il Giudice
dr.ssa Chiara Sangiuolo
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 26.11.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Monocratico, dr.ssa Chiara Sangiuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 5297 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno
2024, avente ad oggetto: negatoria servitutis, vertente
TRA (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Rita De Vivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'NI AT (Na) alla via IL 6
ATTRICI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
LD IL, appartenente allo Controparte_2
(P. IVA , giusta procura in atti, con il quale elettivamente
[...] P.IVA_1 domicilia in Gragnano (NA) alla Via Nuova San Leone n. 99
CONVENUTO
NONCHE'
“ , in persona del legale rappresentante “p.t.”, Sig. Controparte_3 [...]
, (C.F.: , con sede in Sant'NI AT (NA) alla CP_4 C.F._5
Via Casoni Marna n. 6, (P. iva / c.f.: , elettivamente domiciliata in S. P.IVA_2
NI AT (NA) alla Via Scafati n. 90, presso lo studio dell'Avv. Carmela
Cesarano, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
NONCHE'
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
(C.F. , (C.F. ) C.F._7 CP_7 C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n.
69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa, nonché i successivi scritti difensivi
(incluse le comparse conclusionali e le memorie di replica). Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al Giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c. la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Tanto premesso e passando ad esaminare il merito della res controversa, si evidenzia che con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e deducevano di essere proprietarie Parte_2 Parte_3 rispettivamente del fondo di terreno sito in Sant'NI AT in Contrada Canale denominato Masseria Grande, in C.T. al foglio 4, p.lla 3507 (ex 50); del fondo di terreno sito in Sant'NI AT in Contrada Canale denominato Masseria
Grande, in C.T. al foglio 4, p.lla 3759 e del fondo di terreno sito in Sant'NI
AT in Contrada Canale denominato Masseria Grande, in C.T. al foglio 4, p.lla
3761 (ex 50) e di aver concesso i fondi rispettivamente in comodato gratuito, in comodato ed in locazione alla società in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., la quale aveva realizzato un'apertura e/o un varco abusivo, illegittimo e privo di autorizzazione da parte del Comune di Sant'NI AT nel muro perimetrale che delimita il confine lato ovest del fondo di proprietà della sig.ra
. Rappresentavano che la società mediante Parte_2 Controparte_3 tale apertura e/o varco consentiva illegittimamente ed abusivamente il transito veicolare, sia in entrata che in uscita, dai fondi confinati identificati in C.T. al foglio 4, p.lle 2764, 2761, 2762 e C.F. p.lla 2765, sub 1 di proprietà dei convenuti e nonché dai fondi in C.T. foglio 4, p.lle 2763 Controparte_1 Controparte_8
e 2163 di proprietà degli altri convenuti sig. e . Controparte_6 CP_7
Chiedevano di accertare nei confronti della società in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., l'abusività e l'illegittimità dell'apertura e/o del varco eseguito nel muro perimetrale che delimita il confine lato ovest del fondo di proprietà della sig.ra e, contestualmente, l'illegittimità ed abusività del Parte_2 traffico veicolare, sia in entrata ed in uscita, dai fondi confinati di proprietà del sig.
e degli altri convenuti. Controparte_1
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato svolgimento della mediazione, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda in ragione della legittimità del varco di collegamento, anche veicolare, tra i fondi di proprietà attorea, in particolare della sig. , ed i fondi di proprietà dei convenuti. Parte_2
Si costituiva altresì in giudizio la società “ , in persona del legale Controparte_3 rappresentante “p.t.” la quale rappresentava di aver provveduto alla ricostruzione del muro di confine lato ovest, del bene identificato al foglio 4 particella 3759 di proprietà della sig.ra , che confina con i beni identificati al Parte_2 foglio 4 particella 2761, di proprietà dei sigg.ri e Controparte_1 [...]
, insistendo per la declaratoria della cessata materia del contendere. Per_1
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.10.2025 e per quella successiva del 26.11.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., le parti costituite chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta nel presente giudizio. In proposito occorre premettere che è consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa (come nel caso di specie) una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti;
e ciò, anche nel caso in cui vi sia conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass.,
1.12.1992, n. 12826).
Le parti hanno chiesto congiuntamente di compensare tra le stesse le spese di lite e la richiesta merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite tra le parti costituite.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Vallo della Lucania, 27.11.2025
Il Giudice
dr.ssa Chiara Sangiuolo