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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 19/09/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11130/2024 R.G. Sez. Lavoro, cui è riunita la causa n. 11208
R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Elisa Maria Di Maggio;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Vittori;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte autorizzate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 27.11.2024, l'interessato premetteva: che è stata effettuata istanza di accertamento tecnico preventivo presso il Giudice del lavoro attraverso l'introduzione
1 della causa con R.G. n. 4791/24 e il Giudice del lavoro Dr con Persona_1 ordinanza, ha nominato come CTU la dott. , il quale ha concluso che le Persona_2 patologie di cui è affetto l'odierno ricorrente configurano un'invalidità INVALIDO con riduzione permanente 75 % , non meritevoli dunque del beneficio richiesto;
che l'odierno ricorrente risulta essere affetto da “deficit deambulatorio. Gamba sx amputata.
Non indossa protesi per intolleranza. Si presenta su sedia a rotelle” come evincibile dalla documentazione che si produce nel presente giudizio ed alla quale si rimanda e che ci si riserva fin d'ora di ampliare;
che le patologie riscontrate e certificate sono sufficienti, nella loro totalità, a determinare un complessivo quadro clinico tale da impedire al ricorrente di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, così come detto specificamente nelle documentazioni allegate;
che appare evidente che la situazione patologica del ricorrente è tale da rendere logicamente non accettabile la conclusione effettuata in sede di ATP nel senso che il medesimo non richieda una costante assistenza, anche per la contestuale presenza di una sindrome depressiva, la quale aggrava la componente organica della sua patologia, rendendo pienamente presente il diritto all'indennità di accompagnamento del sig. ; Parte_1
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, ricorrendo i gravi motivi di cui in ricorso, al fine di dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, perché il consulente in sede di ATP ha errato nella valutazione dell'ipotesi concernente l'odierna ricorrente, la quale si trova in una situazione di necessità tale da avere diritto all'indennità di accompagnamento
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale formulava CP_1 eccezione di rito e di merito, contestando la fondatezza del ricorso.
Con distinto ricorso depositato il 28.11.2024, il ricorrente, dopo avere riportato le medesime motivazioni di cui al ricorso prima riportato chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, perché il consulente in sede di ATP ha errato nella valutazione dell'ipotesi concernente l'odierna ricorrente, la quale si trova in una situazione di necessità tale da avere diritto all'indennità di accompagnamento.
2 I due ricorsi stante l'identità delle domande avanzate e, quindi, l'evidente sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva venivano riuniti con decreto del 30 aprile
2025.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 19.09.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in CP_1 quanto destituite di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. elaborato che qui Persona_3 deve intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al
Giudice di rilevare che il ricorrente è affetto dalle patologie per come accertate in diagnosi dal CTU ed analiticamente specificate nella relazione. Infatti, il CTU ha accertato che dalla disamina della Certificazione in Atti risulta che “allo stato attuale, la documentazione agli atti e l'esame clinico-obiettivo permettono di formulare la seguente diagnosi: Amputazione terzo superiore di gamba sn non protesizzabile per intolleranza in obeso con trombofilia genetica. Tali infermità pertanto, sulla base delle
Tabelle di cui al D.M. 5.2.92, ed applicando la consueta formula scalare [IT = IP1 +
IP2 - (IP1 X IP2)], ai sensi delle Leggi 30.3.71 n. 118 e 23.11.88 n. 509, è da considerare invalido.nella misura del 80% (ottanta per cento). La decorrenza dello stato invalidante, sulla base della documentazione sanitaria allegata, può farsi risalire alla data di presentazione della domanda amministrativa cioè al mese di ottobre 2023.
Le suddette patologie determinano altresì uno svantaggio sociale, riducendo
l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi della Legge 104/92, rendendo l'opponente persona affetta da handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3).”
In ragione delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, in definitiva il ricorso deve essere rigettato.
3 Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno dichiarate irripetibili, pur in assenza della dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c. attestante il limite reddituale, il quale può agevolmente desumersi dalla Delibera di ammissione del ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato, che prevede un limite reddituale inferiore rispetto a quello di cui al citato articolo.
Ne consegue che le stesse vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003.
In applicazione dello stesso principio, anche le spese di consulenza tecnica in favore del
CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti della fase di A.T.P. e di opposizione ad A.T.P., ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c.; condanna l' ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c., al pagamento delle spese di CP_1 consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti.
Catania, 19 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 19/09/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11130/2024 R.G. Sez. Lavoro, cui è riunita la causa n. 11208
R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Elisa Maria Di Maggio;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Vittori;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte autorizzate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 27.11.2024, l'interessato premetteva: che è stata effettuata istanza di accertamento tecnico preventivo presso il Giudice del lavoro attraverso l'introduzione
1 della causa con R.G. n. 4791/24 e il Giudice del lavoro Dr con Persona_1 ordinanza, ha nominato come CTU la dott. , il quale ha concluso che le Persona_2 patologie di cui è affetto l'odierno ricorrente configurano un'invalidità INVALIDO con riduzione permanente 75 % , non meritevoli dunque del beneficio richiesto;
che l'odierno ricorrente risulta essere affetto da “deficit deambulatorio. Gamba sx amputata.
Non indossa protesi per intolleranza. Si presenta su sedia a rotelle” come evincibile dalla documentazione che si produce nel presente giudizio ed alla quale si rimanda e che ci si riserva fin d'ora di ampliare;
che le patologie riscontrate e certificate sono sufficienti, nella loro totalità, a determinare un complessivo quadro clinico tale da impedire al ricorrente di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, così come detto specificamente nelle documentazioni allegate;
che appare evidente che la situazione patologica del ricorrente è tale da rendere logicamente non accettabile la conclusione effettuata in sede di ATP nel senso che il medesimo non richieda una costante assistenza, anche per la contestuale presenza di una sindrome depressiva, la quale aggrava la componente organica della sua patologia, rendendo pienamente presente il diritto all'indennità di accompagnamento del sig. ; Parte_1
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, ricorrendo i gravi motivi di cui in ricorso, al fine di dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, perché il consulente in sede di ATP ha errato nella valutazione dell'ipotesi concernente l'odierna ricorrente, la quale si trova in una situazione di necessità tale da avere diritto all'indennità di accompagnamento
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale formulava CP_1 eccezione di rito e di merito, contestando la fondatezza del ricorso.
Con distinto ricorso depositato il 28.11.2024, il ricorrente, dopo avere riportato le medesime motivazioni di cui al ricorso prima riportato chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, perché il consulente in sede di ATP ha errato nella valutazione dell'ipotesi concernente l'odierna ricorrente, la quale si trova in una situazione di necessità tale da avere diritto all'indennità di accompagnamento.
2 I due ricorsi stante l'identità delle domande avanzate e, quindi, l'evidente sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva venivano riuniti con decreto del 30 aprile
2025.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 19.09.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in CP_1 quanto destituite di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. elaborato che qui Persona_3 deve intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al
Giudice di rilevare che il ricorrente è affetto dalle patologie per come accertate in diagnosi dal CTU ed analiticamente specificate nella relazione. Infatti, il CTU ha accertato che dalla disamina della Certificazione in Atti risulta che “allo stato attuale, la documentazione agli atti e l'esame clinico-obiettivo permettono di formulare la seguente diagnosi: Amputazione terzo superiore di gamba sn non protesizzabile per intolleranza in obeso con trombofilia genetica. Tali infermità pertanto, sulla base delle
Tabelle di cui al D.M. 5.2.92, ed applicando la consueta formula scalare [IT = IP1 +
IP2 - (IP1 X IP2)], ai sensi delle Leggi 30.3.71 n. 118 e 23.11.88 n. 509, è da considerare invalido.nella misura del 80% (ottanta per cento). La decorrenza dello stato invalidante, sulla base della documentazione sanitaria allegata, può farsi risalire alla data di presentazione della domanda amministrativa cioè al mese di ottobre 2023.
Le suddette patologie determinano altresì uno svantaggio sociale, riducendo
l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi della Legge 104/92, rendendo l'opponente persona affetta da handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3).”
In ragione delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, in definitiva il ricorso deve essere rigettato.
3 Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno dichiarate irripetibili, pur in assenza della dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c. attestante il limite reddituale, il quale può agevolmente desumersi dalla Delibera di ammissione del ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato, che prevede un limite reddituale inferiore rispetto a quello di cui al citato articolo.
Ne consegue che le stesse vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003.
In applicazione dello stesso principio, anche le spese di consulenza tecnica in favore del
CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti della fase di A.T.P. e di opposizione ad A.T.P., ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c.; condanna l' ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c., al pagamento delle spese di CP_1 consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti.
Catania, 19 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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