Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Piergiorgio Morosini Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
Dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4018 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
[...
, nata a [...], in data [...], Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Terrasini (PA), via G. Matteotti, n. 48/A, presso lo studio dell'Avv. Ida Sellitti, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Tribunale di Palermo sez. I civile
Con il ricorso iscritto in data 12/09/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
21/01/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si ri-
chiamano:
“Art. 1) I coniugi vivranno separatamente con il dovere del rispetto reciproco e con dichia-
razione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno di
essi.
Gli stessi potranno fissare la rispettiva residenza ovunque credano opportuno.
Art. 2) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già provveduto alla divisione e as-
segnazione dei beni e degli effetti personali, dichiarando di non avere, in merito, nulla a pre-
tendere l'un l'altro.
Art. 3) Entrambi i coniugi rinunciano al rispettivo mantenimento.
Art. 4) Dichiarano i coniugi che, salvo quanto con la presente espressamente concordato,
null'altro hanno ad alcun titolo reciprocamente a pretendere, avendo già definito ogni pregres-
so rapporto anche di natura patrimoniale.
Art. 5) I coniugi si danno sin da ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi
passaporti.”
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile 1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...]- Parte_1
nico (PA), in data 20/02/1962, e , nata a Partinico (PA), in [...] Parte_2
01/07/1963;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 12/09/2024
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinan-
za;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 25/04/1981 - atto di matrimonio trascritto nel regi-
stro dello Stato Civile del Comune di Partinico, al n.39, parte II, serie A dell'anno 1981);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile