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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1958/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ATTANASIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5244/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241107125 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Roma Capitale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, per omesso/parziale e tardivo versamento del contributo di soggiorno per l'anno 2023, notificato a mezzo PEC in data 02.12.2024 per il pagamento della somma di € 4.507,01.
Il ricorrente ha rappresentato che “la somma dovuta dal ricorrente al Comune di Roma a titolo di contributo di soggiorno era di € 2.469,00 somma che il contribuente avrebbe volontariamente voluto versare, per come già fatto per tutti i trimestri precedenti, e per tale ragione ha aperto la segnalazione n. SGL_CMZ213 sul sito del Comune di Roma, poiché a causa di un errore di conteggio il totale da pagare risultava essere non
€ 2.469,00 bensì € 3.225,00”.
Pertanto, “l'importo € 3.225,00 è la somma di quanto dovuto dal ricorrente, € 2.469,00 + € 756,00 cioè la quota già versata dall'intermediario”.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, ovvero in subordine, ammettere al pagamento della somma di € 2.469,00, senza alcuna somma a titolo di sanzioni ed interessi, con condanna alle spese.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, fornendo controdeduzioni.
Nel merito, ha rappresentato che “in presenza di un asserito problema tecnico, il contribuente – secondo il canone della media diligenza – aveva l'onere di provvedere al versamento del saldo corretto anche tramite
Modello F24, i cui codici tributo sono pubblici e accessibili”.
Conseguentemente, “la scelta di omettere in toto il versamento della quota residua configura una violazione dell'obbligo tributario non giustificabile”.
In ogni caso, l'Ufficio ha riconosciuto la spettanza della deduzione di euro 756,00, chiedendo la rideterminazione dell'atto e non il suo annullamento totale,
In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso, procedendo alla rideterminazione dell'imposta dovuta mediante deduzione dell'importo riconosciuto.
Con applicazione delle sanzioni e condanna alle spese. Con successiva memoria, il ricorrente ha contestato, da parte del Comune, la violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
Il secondo comma dell'art. 10 della Legge n. 212/2000 testualmente prevede che: "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".
Ad avviso del ricorrente, “la fattispecie in esame rientra perfettamente in tale previsione in quanto il mancato versamento del contributo di soggiorno per il quarto trimestre 2023 non è derivato da una volontà evasiva del contribuente, ma è stato la diretta conseguenza di un errore del sistema telematico di Roma Capitale, che impediva il pagamento dell'importo corretto”.
Al contrario, il comportamento del ricorrente è stato improntato alla massima correttezza e collaborazione.
Infatti, “come documentato in atti, in data 16.01.2024, e quindi nel pieno rispetto del termine di versamento, il sig. Ricorrente_1 apriva una formale segnalazione (n. SGL_CMZ213) sul portale di Roma Capitale, evidenziando l'anomalia e l'impossibilità di procedere al pagamento corretto. A fronte di tale condotta diligente, l'Amministrazione è rimasta totalmente inerte, non fornendo alcuna risposta né risolvendo il problema tecnico segnalato”.
In conclusione, ha ribadito le richieste formulate con l'atto introduttivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ATTANASIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5244/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241107125 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Roma Capitale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, per omesso/parziale e tardivo versamento del contributo di soggiorno per l'anno 2023, notificato a mezzo PEC in data 02.12.2024 per il pagamento della somma di € 4.507,01.
Il ricorrente ha rappresentato che “la somma dovuta dal ricorrente al Comune di Roma a titolo di contributo di soggiorno era di € 2.469,00 somma che il contribuente avrebbe volontariamente voluto versare, per come già fatto per tutti i trimestri precedenti, e per tale ragione ha aperto la segnalazione n. SGL_CMZ213 sul sito del Comune di Roma, poiché a causa di un errore di conteggio il totale da pagare risultava essere non
€ 2.469,00 bensì € 3.225,00”.
Pertanto, “l'importo € 3.225,00 è la somma di quanto dovuto dal ricorrente, € 2.469,00 + € 756,00 cioè la quota già versata dall'intermediario”.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, ovvero in subordine, ammettere al pagamento della somma di € 2.469,00, senza alcuna somma a titolo di sanzioni ed interessi, con condanna alle spese.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, fornendo controdeduzioni.
Nel merito, ha rappresentato che “in presenza di un asserito problema tecnico, il contribuente – secondo il canone della media diligenza – aveva l'onere di provvedere al versamento del saldo corretto anche tramite
Modello F24, i cui codici tributo sono pubblici e accessibili”.
Conseguentemente, “la scelta di omettere in toto il versamento della quota residua configura una violazione dell'obbligo tributario non giustificabile”.
In ogni caso, l'Ufficio ha riconosciuto la spettanza della deduzione di euro 756,00, chiedendo la rideterminazione dell'atto e non il suo annullamento totale,
In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso, procedendo alla rideterminazione dell'imposta dovuta mediante deduzione dell'importo riconosciuto.
Con applicazione delle sanzioni e condanna alle spese. Con successiva memoria, il ricorrente ha contestato, da parte del Comune, la violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
Il secondo comma dell'art. 10 della Legge n. 212/2000 testualmente prevede che: "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".
Ad avviso del ricorrente, “la fattispecie in esame rientra perfettamente in tale previsione in quanto il mancato versamento del contributo di soggiorno per il quarto trimestre 2023 non è derivato da una volontà evasiva del contribuente, ma è stato la diretta conseguenza di un errore del sistema telematico di Roma Capitale, che impediva il pagamento dell'importo corretto”.
Al contrario, il comportamento del ricorrente è stato improntato alla massima correttezza e collaborazione.
Infatti, “come documentato in atti, in data 16.01.2024, e quindi nel pieno rispetto del termine di versamento, il sig. Ricorrente_1 apriva una formale segnalazione (n. SGL_CMZ213) sul portale di Roma Capitale, evidenziando l'anomalia e l'impossibilità di procedere al pagamento corretto. A fronte di tale condotta diligente, l'Amministrazione è rimasta totalmente inerte, non fornendo alcuna risposta né risolvendo il problema tecnico segnalato”.
In conclusione, ha ribadito le richieste formulate con l'atto introduttivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione. Spese compensate.