Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02256/2026REG.PROV.COLL.
N. 01472/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria G.Berchet, 8;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Denis Marsan, con domicilio eletto presso il suo studio in Tezze Sul Brenta, via Jolanda 162;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. RI ZI VI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La vicenda di cui è causa riguarda un complesso di fabbricati - rectius , un solo manufatto - ubicato nel Comune di -OMISSIS-, in via -OMISSIS-, in area catastalmente identificata al Fg. 2, mappali 719 e 1152, di proprietà in parte dell’odierno appellante -OMISSIS- (mapp. 1152) ed in parte della società di leasing -OMISSIS- S.p.A. (mapp. 719).
Tale compendio viene attualmente utilizzato in leasing dalla società -OMISSIS- S.r.l. (parimenti appellante) per lo svolgimento in loco della propria attività metalmeccanica manifatturiera.
2. A seguito di sopralluogo nel compendio immobiliare sito in Via -OMISSIS- e censito al Fg. 12 mappali n. 719 e n. 1152, da parte personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS-, emergeva lo svolgimento di attività produttiva, da parte di -OMISSIS- s.r.l., all’interno di un corpo di fabbrica principale e di due manufatti, realizzati in struttura metallica e tamponamento con pannelli sandwich. Uno di essi, di indicativi mq 361,54, era posto a Sud/Ovest del corpo principale; l’altro manufatto, di indicativi mq 337,75, posto a Nord del corpo principale.
3. L’Amministrazione appurava che i fabbricati in ampliamento al corpo di fabbrica principale non disponevano di atti autorizzativi che ne legittimassero la realizzazione, mentre il fabbricato principale, con struttura in muratura, ricadeva in zona territoriale omogenea Z.T.O. E/3 e risultava conforme alle autorizzazioni rilasciate .
4. Con ordinanza 112/2021, il Comune ingiungeva “ alla Ditta -OMISSIS- S.P.A -OMISSIS- (Rm) Codice Fiscale -OMISSIS- per la parte catastalmente identificata al Fg. 12° mappali n. 719 di questo Comune e della Ditta -OMISSIS- nato a -OMISSIS- (VI) in data -OMISSIS- per la parte catastalmente identificata al Fg. 12° mappali n. 1152 di questo Comune, per le motivazioni in preambolo, la rimessa in pristino delle aree e la demolizione dei manufatti in ampliamento sulle aree catastalmente identificate, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento ”.
5. Con nota del 11.11.2021 prot. 19690, la società -OMISSIS- srl censurava il termine assegnato di 30 gg in violazione dell’art. 31 c. 3 del d.p.r. 380 del 2001 e conseguentemente chiedeva l’estensione dei termini per la rimessa in pristino dei luoghi, nonché lo stralcio dall’ingiunzione del manufatto di “di indicativi 361,54 mq realizzato a sud-ovest del corpo principale” perchè oggetto di una procedura di condono.
6. Seguiva quindi, in data 26/11/2021, la notifica da parte dell’Amministrazione comunale di una nuova ordinanza con la quale, in accoglimento delle richieste ed in rettifica alla precedente ordinanza n. 112/2021, da un lato veniva assegnato il termine di “90 (novanta) giorni” dalla notifica del primo provvedimento per procedere alla demolizione; dall’altro, veniva “stralciato” dall’ordine di demolizione l’ampliamento realizzato a Sud/Ovest del corpo principale, con riferimento al quale veniva contestualmente comunicato l’avvio del procedimento “per la riesamina dell’istanza di condono”.
7. Con memoria difensiva – prot. N. 0022080/2021 del 20/12/2021 - la società -OMISSIS- srl comunicava la parziale demolizione del manufatto posto a nord del corpo principale, e manifestava l’intenzione di procedere alla demolizione della residua porzione del medesimo manufatto entro il 31.12.2022.
8. Con ricorso del 22.2.2024, -OMISSIS- e la società -OMISSIS- srl impugnavano innanzi al Tar Veneto le ordinanze n. 112/2021 e prot. 20641 del 26/11/2021 nella parte in cui hanno ingiunto la demolizione anche del manufatto ubicato a Nord del corpo principale che costituisce ‘volume tecnico’ in quanto destinato ad ospitare i sopra descritti impianti tecnologici funzionali.
9. A supporto del ricorso hanno articolato le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del d.p.r. 380/2001; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e del difetto dei presupposti, nonche’ della carenza di motivazione.
10. Con sentenza n. -OMISSIS- , il T.A.R. per il Veneto ha in parte dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (con riferimento ai manufatti abusivi prontamente demoliti) ed in parte rigettato il ricorso sostenendo che tale manufatto (a nord del corpo principale) – “ pur ospitando effettivamente impianti tecnologici ” – non potrebbe essere qualificato né come “ volume tecnico ” né come “ pertinenza urbanistica ” in quanto difetterebbero sia “ il requisito della consistenza volumetrica del tutto contenuta” , sia “ quello dell’assenza di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale ”, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 2.500.
11. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il sig. -OMISSIS- e la società -OMISSIS- S.R.L., articolando un solo motivo di gravame con il quale si censura la sentenza di primo grado nella misura in cui ha ritenuto che il manufatto oggetto di contestazione non abbia le caratteristiche di volume tecnico né di pertinenza urbanistica. Riferiscono gli appellanti che il complesso di manufatti ad oggi è costituito da:
- un corpo di fabbrica principale debitamente autorizzato;
- un manufatto in ampliamento a sud/ovest che era oggetto di una domanda di condono (definita nelle more del giudizio di 1° grado con un provvedimento di rigetto in esecuzione del quale il manufatto è poi stato demolito);
- un manufatto a nord destinato a deposito temporaneo (oggi non più esistente);
- un manufatto a nord destinato a ‘vano tecnico’ unico manufatto oggetto del presente contenzioso.
12. Gli appellanti indicano nel dettaglio gli impianti installati nel vano tecnico, ovvero: sala compressori per la produzione di aria compressa impianto di produzione acqua osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata; generatore a Gpl per la produzione di aria calda ; generatore a Gpl per la produzione di acqua calda e vapore; cisterna accumulo acqua potabile acquedotto ; gruppo aspirazione fumi; gruppo aspirazione polveri; cisterna in grigliato per lo stoccaggio di acqua olio.
13. Gli appellanti si erano impegnati a rimuovere il manufatto una volta completato il trasferimento dell’attività produttiva nella sede di -OMISSIS- entro la fine del 2022.
14. Nelle more del giudizio, il Comune – alla luce del preannunciato trasferimento dell’attività produttiva nel Comune di -OMISSIS- con conseguente demolizione anche del predetto ‘ volume tecnico ’ - ha disposto la sospensione dell’efficacia delle ordinanze di demolizione.
Sennonchè, riferiscono che non è stato possibile completare entro fine 2022 (come era stato preannunciato) il trasferimento dell’attività nella sede di -OMISSIS- a causa di alcune oggettive difficoltà – indipendenti dalla volontà degli appellanti - insorte nel corso delle relative operazioni.
Gli appellanti si impegnavano al trasferimento dell’attività (con lo spostamento dell’impianto di verniciatura) nell’estate 2024 .
15 . Si è costituito nel grado il Comune di -OMISSIS- insistendo per il rigetto dell’appello.
16. Previo deposto di memoria di replica da parte degli appellanti, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza, tenutasi da remoto, del 11 marzo 2026.
DIRITTO
1. Secondo parte appellante, il TAR si sarebbe limitato apoditticamente e con una motivazione contraddittoria a ritenere che i requisiti per definire il manufatto vano tecnico e pertinenziale non sussistano, senza tener conto delle caratteristiche concrete del manufatto ed in particolare:
- il manufatto contiene i soli impianti tecnologici strettamente funzionali all’attività produttiva: sul punto, l’appellante segnala come la sentenza sia contraddittoria in quanto da un lato è la stessa sentenza che dà espressamente atto che il ‘vano’ in questione ospita “effettivamente impianti tecnologici”, salvo poi contraddirsi immediatamente di seguito e negare al manufatto medesimo la natura di ‘volume tecnico pertinenziale’.
- è stata esclusa anche la natura di pertinenza urbanistica e ciò sarebbe ancor più contraddittorio in quanto è lo stesso Tar che da atto che lo stesso manufatto contiene impianti tecnologici ad esclusivo supporto dell’attività che viene espletata dalla ditta.
2. Le censure non colgono nel segno.
Oggetto del gravame è un’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate, quindi, in assenza di titolo edilizio e non un diniego di sanatoria.
L’assenza di titolo, pertanto, al di là dell’astratta assentibilità postuma dell’opera, rende il provvedimento impugnato legittimo a prescindere appunto dalla possibilità di sanatoria del manufatto, tenuto conto che l’opera in questione, per dimesioni e caratteristiche, è comunque idonea ad arrecare una permanente trasformazione del territorio, così da rendere necessario un idoneo titolo edilizio legittimante la sua realizzazione, nella specie mancante.
Conclusivamente, l’appello va respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 3.500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO MB, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
RI ZI VI, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ZI VI | NO MB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.