Articolo 15 undecies della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Articolo 15 noviesArticolo 15 duodecies
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14 dicembre 2021
Art. 15-undecies. (( (Procedura di cooperazione). )) (( 1. L'Autorita' da' esecuzione alle richieste di cui agli articoli 15-nonies, comma 1, e 15-decies, commi 1 e 2, senza indebito ritardo, sulla scorta di uno strumento uniforme corredato di una copia dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione.
2. Tale strumento uniforme indica i seguenti elementi:
a) la denominazione, l'indirizzo conosciuto del destinatario e altre informazioni utili alla sua identificazione;
b) un riassunto dei fatti e delle circostanze pertinenti;
c) un riassunto della copia acclusa dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione;
d) la denominazione, l'indirizzo e altri dati di contatto dell'autorita' adita;
e) il termine entro cui si dovrebbe effettuare la notifica o l'esecuzione, quali i termini decadenziali previsti dalla legge o i termini di prescrizione.
3. Per le richieste di cui all'articolo 15-decies, oltre ai requisiti di cui al comma 2, lo strumento uniforme contiene quanto segue:
a) le informazioni relative alla decisione che consente l'esecuzione nello Stato membro dell'autorita' richiedente;
b) la data in cui la decisione e' diventata definitiva;
c) l'importo della sanzione o penalita' di mora;
d) le informazioni che attestano gli sforzi ragionevoli compiuti dall'autorita' richiedente per dare esecuzione alla decisione nel proprio territorio. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica alle richieste formulate ai sensi dell'articolo 15-decies, comma 2.
4. Lo strumento uniforme e' trasmesso all'Autorita' in lingua italiana. Tuttavia, l'Autorita' puo' concordare bilateralmente con l'autorita' richiedente, caso per caso, che lo strumento uniforme possa essere trasmesso in una lingua diversa. L'atto da notificare o la decisione che consente l'esecuzione della sanzione o della penalita' di mora devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana. Tuttavia, l'Autorita' puo' concordare bilateralmente con l'autorita' richiedente, caso per caso, che tale traduzione possa essere fornita in una lingua diversa.
5. Lo strumento uniforme di cui al comma 1 del presente articolo costituisce l'unica base delle misure di esecuzione adottate dall'Autorita'. Esso non e' oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione.
6. L'Autorita' non e' tenuta a dare esecuzione a una richiesta di cui agli articoli 15-nonies e 15-decies solo se:
a) la richiesta non e' conforme alle disposizioni del presente articolo; ovvero
b) l'Autorita' adduce validi motivi che dimostrino come l'esecuzione della richiesta sarebbe manifestamente contraria all'ordine pubblico. Se l'Autorita' intende rifiutare una richiesta di assistenza di cui agli articoli 15-nonies e 15-decies della presente legge o chiede ulteriori informazioni, contatta l'autorita' richiedente.
7. L'Autorita' puo' richiedere che l'autorita' richiedente sostenga tutti i costi aggiuntivi ragionevoli, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi, in relazione alle misure adottate a norma degli articoli 15-octies e 15-nonies.
8. L'Autorita' puo' recuperare l'importo totale dei costi sostenuti in relazione alle azioni intraprese di cui all'articolo 15-decies dalle sanzioni o penalita' di mora riscosse per conto dell'autorita' richiedente, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi. Se l'Autorita' non riesce a riscuotere le sanzioni o penalita' di mora, puo' chiedere all'autorita' richiedente di farsi carico dei costi sostenuti. L'Autorita' puo' altresi' recuperare i costi sostenuti in relazione all'esecuzione di siffatte decisioni dall'impresa nei cui confronti la sanzione o la penalita' di mora e' esecutiva.
9. L'Autorita' recupera tali importi dovuti in euro, secondo le disposizioni applicabili nel diritto nazionale. Se necessario, l'Autorita' converte in euro, in conformita' del diritto nazionale, l'importo delle sanzioni o penalita' di mora, applicando il tasso di cambio in vigore alla data in cui le sanzioni o penalita' di mora sono state imposte.
10. L'Autorita' puo' convenire, su base di reciprocita', la rinuncia al recupero dei costi di cui ai commi 7 e 8 nei confronti delle altre autorita' nazionali di concorrenza dei Paesi dell'Unione europea. ))
Entrata in vigore il 14 dicembre 2021