Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/05/2026, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02838/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01799/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2026, proposto da MA RN LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale RN LL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondragone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del provvedimento di accoglimento parziale del 24.02.2026 del Comune di Mondragone, formatosi in seguito all'istanza di accesso agli atti ex art. 22 della Legge 241/1990, presentata in data 26.01.2026 dalla ricorrente MA RN LL e conseguentemente, per la declaratoria del diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale di Avviso pubblico indetto con Det. n. 534 del 13.03.2025 del Comune di Mondragone per la stabilizzazione di n. 15 unità di Operatore di Polizia Locale, al fine di esaminare ed estrarre copia:
(i) dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice;
(ii) della domanda di candidatura della ricorrente MA RN LL e dei relativi prospetti valutativi, del colloquio selettivo e di quello relativo alla visita medica sostenuta in data 28.04.2025;
(iii) delle domande di candidatura presentate dai concorrenti RA RR, EL GE, BI Di RD, AR CO, OV IA, UL De FI, DO NE e AN EL RA, con i relativi prospetti valutativi e colloqui selettivi dei predetti;
(iv) di copia del verbale propedeutico generalmente allestito dalla commissione esaminatrice quale parametro di calcolo per l'assegnazione dei relativi punteggi;
(v) di ogni altro atto pertinente la procedura di che trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mondragone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. CE IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- Considerato che, con istanza in data 26.01.2026, la ricorrente chiedeva all’amministrazione resistente di accedere alla suddetta documentazione;
- Rilevato che – secondo l’allegazione della stessa parte ricorrente - il Comune di Mondragone, in data 24.02.2026, esitava parzialmente la richiesta di accesso, trasmettendo solo copia del verbale n. 1 del 10.04.2025;
- Rilevato che, con ricorso notificato in data 10.03.2026 e depositato in data 19.03.2026, la ricorrente chiedeva l’esibizione integrale della suddetta documentazione;
- Considerato che, a sostegno della domanda, la parte ricorrente allegava che la vicenda traeva origine dalla sua partecipazione all’avviso pubblico (ex art. 35 D. lgs. n. 165/2001), indetto dal Comune in data 13.03.2025, finalizzato alla stabilizzazione di n. 15 unità nel profilo di operatore di polizia locale;
- Rilevato che, con memoria depositata in data 15.04.2026, l’amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ad almeno un controinteressato e si opponeva al suo accoglimento argomentando che la documentazione non consegnata consisteva nella domanda presentata dalla stessa ricorrente (scaricabile dal sistema INPA) e nelle domande degli altri candidati (rispetto alle quali non vi era alcun interesse della ricorrente, trattandosi di una procedura basata solo su un colloquio di idoneità per il quale era obbligatorio conseguire un punteggio minimo di 21);
- Ritenuto, quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ad almeno un controinteressato (ex art. 41, co. 2, c.p.a.), di poter condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui « anche nel giudizio sull’azione di accesso agli atti il ricorso dev’essere notificato a quanti possano avere interesse a contraddire e tra questi è titolare di una evidente posizione di controinteressato il soggetto al quale la documentazione cui si chiede l’accesso è riferita, quando questo soggetto è identificato (come nel caso di specie) o identificabile secondo l’ordinaria diligenza (cfr., in plurime fattispecie, T.A.R. , AP , sez. VI , 13/11/2020 , n. 5188, e Consiglio di Stato , sez. IV , 04/10/2019 , n. 6719, secondo cui il soggetto controinteressato ex art. 22, co.1, lett. c) della L. n. 241 del 1990 è colui che risulti individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto e che, inoltre, dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza; cfr. anche Consiglio di Stato sez. V, 03/05/2018, n.2634) » (T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, n. 2360 del 18/23.10.2023);
- Ritenuto pertanto che il ricorso sarebbe dovuto essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei suddetti soggetti controinteressati;
- Ritenuto quindi di dover dichiarare il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 41, co. 2, e 35, co. 1, lett. b), c.p.a.;
- Ritenuto comunque di poter compensare le spese di lite in ragione della natura meramente rituale della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL AR Di AP, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
CE IA, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CE IA | GL AR Di AP |
IL SEGRETARIO