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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1299/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO TO, TO
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1641/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Comune di Mazara Del Vallo - Via Carmine 7/9 91026 Mazara Del Vallo TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 482/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 15/09/2023
Atti impositivi:
- ING. DI PAGAM. n. 5435 TARI 2016
- ING. DI PAGAM. n. 5435 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 446/2024 depositato il
13/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 482/2023 depositata il 15/09/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani,
Sez. 1, ha rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 nei confronti del Comune Di Mazara del Vallo avverso l'ingiunzione di pagamento nr. 5435 notificata il 12.07.2022 per omesso versamento delle somme quantificate negli avvisi di accertamento TARI n. 021498/0 e n. 037609/0 del 3.12.2019, emessi per gli anni 2016 e 2017.
Avverso la sentenza di rigetto, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo: la nullità della sentenza per omessa motivazione su punti decisivi della controversia, nonché l'inesistenza della notifica dell'avviso d'accertamento effettuata con operatori di posta privata.
Nella costituzione in giudizio, Il Comune di Mazara del Vallo ha contestato i motivi di gravame ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio dell'11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la infondatezza dei motivi di gravame, poiché la parte appellata ha dimostrato per tabulas -nel merito- la sussistenza oggettiva e soggettiva della pretesa tributaria, ed inoltre la regolarità e l'efficacia della notifica degli avvisi d'accertamento e la carenza di qualsiasi profilo lesivo del diritto di difesa, che risulta esercitato con pienezza ed esaustività nello svolgimento del contraddittorio su tutti i profili costitutivi dell'obbligazione.
Pertanto, l'appello è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico della parte appellante nella misura di euro 400 (quattrocento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento), oltre accessori di legge se dovuti. Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO TO, TO
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1641/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Comune di Mazara Del Vallo - Via Carmine 7/9 91026 Mazara Del Vallo TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 482/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 15/09/2023
Atti impositivi:
- ING. DI PAGAM. n. 5435 TARI 2016
- ING. DI PAGAM. n. 5435 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 446/2024 depositato il
13/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 482/2023 depositata il 15/09/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani,
Sez. 1, ha rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 nei confronti del Comune Di Mazara del Vallo avverso l'ingiunzione di pagamento nr. 5435 notificata il 12.07.2022 per omesso versamento delle somme quantificate negli avvisi di accertamento TARI n. 021498/0 e n. 037609/0 del 3.12.2019, emessi per gli anni 2016 e 2017.
Avverso la sentenza di rigetto, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo: la nullità della sentenza per omessa motivazione su punti decisivi della controversia, nonché l'inesistenza della notifica dell'avviso d'accertamento effettuata con operatori di posta privata.
Nella costituzione in giudizio, Il Comune di Mazara del Vallo ha contestato i motivi di gravame ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio dell'11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la infondatezza dei motivi di gravame, poiché la parte appellata ha dimostrato per tabulas -nel merito- la sussistenza oggettiva e soggettiva della pretesa tributaria, ed inoltre la regolarità e l'efficacia della notifica degli avvisi d'accertamento e la carenza di qualsiasi profilo lesivo del diritto di difesa, che risulta esercitato con pienezza ed esaustività nello svolgimento del contraddittorio su tutti i profili costitutivi dell'obbligazione.
Pertanto, l'appello è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico della parte appellante nella misura di euro 400 (quattrocento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento), oltre accessori di legge se dovuti. Il Presidente