Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1299
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa motivazione

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di gravame, ritenendo provata la sussistenza della pretesa tributaria e la regolarità della notifica.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica dell'avviso d'accertamento

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di gravame, ritenendo provata la sussistenza della pretesa tributaria e la regolarità e l'efficacia della notifica degli avvisi d'accertamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 12, ha esaminato l'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 482/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, la quale aveva rigettato il suo ricorso contro il Comune di Mazara del Vallo. La controversia verteva sull'impugnazione di ingiunzioni di pagamento relative alla TARI per gli anni 2016 e 2017, a seguito di avvisi di accertamento emessi per omesso versamento. La contribuente appellante lamentava la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione su punti decisivi e l'inesistenza della notifica degli avvisi d'accertamento effettuata tramite operatori di posta privata. Il Comune di Mazara del Vallo, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello.

Il Collegio giudicante ha rigettato l'appello, ritenendo infondati i motivi di gravame sollevati dalla contribuente. La Corte ha accertato che l'amministrazione resistente ha fornito prova documentale della sussistenza oggettiva e soggettiva della pretesa tributaria, nonché della regolarità ed efficacia della notifica degli avvisi d'accertamento. È stata altresì esclusa qualsiasi lesione del diritto di difesa della contribuente, considerato che il contraddittorio si è svolto in modo completo su tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata confermata e la parte appellante è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 400,00 oltre accessori.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1299
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1299
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo