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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/07/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.1152/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. VERRILLO UGO, presso il quale elettivamente domicilia, e CP_1
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
[...] D'AGOSTINO DANIELA, presso la quale elettivamente domicilia, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 19/07/2014;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3
n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 23/01/24 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in data
24/01/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figlie nata il [...]; nata il [...]) – hanno Per_1 Per_2 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Confermi il Tribunale adito l'affidamento condiviso delle figlie minori,
[...] ad entrambi i genitori, che eserciteranno di comune accordo Persona_3 la potestà genitoriale, adottando le decisioni di maggiore interesse e quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle stesse, e la loro residenza privilegiata presso la madre, , Parte_1 disponendo il diritto di visita del padre, , secondo i seguenti modi e Controparte_1 termini:
- Il padre, , potrà vedere le figlie minori e tutti i Controparte_1 Per_1 Per_2 pomeriggi, dalle 16,15 alle 18,30, o anche con diverse modalità, previo accordo telefonico con la madre, e dovrà accompagnare o prelevare le bambine dalla scuola dalle stesse frequentata nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ed accompagnarle alle attività extrascolastiche dalle stesse frequentate salvo diverso accordo con la Sig.ra ; Parte_1 inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie e il sabato, dall'uscita della Per_1 Per_2 scuola e la domenica sino alle 20,00, a settimane alterne, e le stesse potranno pernottare presso la sua abitazione ed averle con sé in ogni altra occasione, compatibilmente con i loro impegni scolastici e, comunque, previo accordo tra i genitori. Fino al compimento della maggiore età le figlie e trascorreranno le festività del Natale, del Per_1 Per_2 Capodanno e le rispettive vigilie e quelle Pasquali e del Lunedì in Albis, alternativamente con l'uno o l'altro genitore, con possibilità del pernotto presso il padre. Le vacanze estive saranno trascorse durante il mese di luglio o agosto di ogni anno con l'uno o l'altro genitore per un periodo continuativo di venti giorni che i ricorrenti si impegnano a concordare entro la fine del mese di aprile in considerazione dei propri impegni lavorativi
e/o organizzativi;
- I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio, anche con le figlie e per scopi culturali, turistici, per un periodo di tempo determinato, non Per_1 Per_2 superiore ai venti giorni, e comunque previo accordo tra i coniugi. Le parti acconsentono, altresì, che ciascuno di essi possa inserire le minori nel proprio passaporto;
2. assegni il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la casa coniugale, sita in ES CA
(CE), alla Via Corbara-Marzuli, n. 47 alla Sig.ra , in quanto rispondente Parte_1 all'interesse della prole, la quale si impegna a comunicare al Sig. ogni Controparte_1 eventuale trasferimento;
3. disponga il Tribunale in favore di il diritto a percepire un assegno di Parte_1 divorzio dell'importo di € 100,00 (cento/00) mensili con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, da porsi a carico di;
Controparte_1
4. disponga il Tribunale Santa Maria Capua Vetere a carico di , l'obbligo di Controparte_1 versamento quale contributo per il mantenimento delle figlie minori e Persona_3
della somma mensile di € 200,00 (duecento/00) per ciascuna di esse, Persona_3 somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo e prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50% tra le parti.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, tenuto conto che il sig. ha subito una drastica riduzione del reddito, come risulta dagli atti, e considerato, CP_1 altresì che le figlie minori trascorrono con il padre quasi pari tempo, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19/07/2014 in ES CA (CE) da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA UN di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 22, Parte II, Serie A, Anno 2014).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.1152/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. VERRILLO UGO, presso il quale elettivamente domicilia, e CP_1
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
[...] D'AGOSTINO DANIELA, presso la quale elettivamente domicilia, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 19/07/2014;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3
n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 23/01/24 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in data
24/01/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figlie nata il [...]; nata il [...]) – hanno Per_1 Per_2 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Confermi il Tribunale adito l'affidamento condiviso delle figlie minori,
[...] ad entrambi i genitori, che eserciteranno di comune accordo Persona_3 la potestà genitoriale, adottando le decisioni di maggiore interesse e quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle stesse, e la loro residenza privilegiata presso la madre, , Parte_1 disponendo il diritto di visita del padre, , secondo i seguenti modi e Controparte_1 termini:
- Il padre, , potrà vedere le figlie minori e tutti i Controparte_1 Per_1 Per_2 pomeriggi, dalle 16,15 alle 18,30, o anche con diverse modalità, previo accordo telefonico con la madre, e dovrà accompagnare o prelevare le bambine dalla scuola dalle stesse frequentata nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ed accompagnarle alle attività extrascolastiche dalle stesse frequentate salvo diverso accordo con la Sig.ra ; Parte_1 inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie e il sabato, dall'uscita della Per_1 Per_2 scuola e la domenica sino alle 20,00, a settimane alterne, e le stesse potranno pernottare presso la sua abitazione ed averle con sé in ogni altra occasione, compatibilmente con i loro impegni scolastici e, comunque, previo accordo tra i genitori. Fino al compimento della maggiore età le figlie e trascorreranno le festività del Natale, del Per_1 Per_2 Capodanno e le rispettive vigilie e quelle Pasquali e del Lunedì in Albis, alternativamente con l'uno o l'altro genitore, con possibilità del pernotto presso il padre. Le vacanze estive saranno trascorse durante il mese di luglio o agosto di ogni anno con l'uno o l'altro genitore per un periodo continuativo di venti giorni che i ricorrenti si impegnano a concordare entro la fine del mese di aprile in considerazione dei propri impegni lavorativi
e/o organizzativi;
- I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio, anche con le figlie e per scopi culturali, turistici, per un periodo di tempo determinato, non Per_1 Per_2 superiore ai venti giorni, e comunque previo accordo tra i coniugi. Le parti acconsentono, altresì, che ciascuno di essi possa inserire le minori nel proprio passaporto;
2. assegni il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la casa coniugale, sita in ES CA
(CE), alla Via Corbara-Marzuli, n. 47 alla Sig.ra , in quanto rispondente Parte_1 all'interesse della prole, la quale si impegna a comunicare al Sig. ogni Controparte_1 eventuale trasferimento;
3. disponga il Tribunale in favore di il diritto a percepire un assegno di Parte_1 divorzio dell'importo di € 100,00 (cento/00) mensili con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, da porsi a carico di;
Controparte_1
4. disponga il Tribunale Santa Maria Capua Vetere a carico di , l'obbligo di Controparte_1 versamento quale contributo per il mantenimento delle figlie minori e Persona_3
della somma mensile di € 200,00 (duecento/00) per ciascuna di esse, Persona_3 somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo e prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50% tra le parti.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, tenuto conto che il sig. ha subito una drastica riduzione del reddito, come risulta dagli atti, e considerato, CP_1 altresì che le figlie minori trascorrono con il padre quasi pari tempo, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19/07/2014 in ES CA (CE) da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA UN di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 22, Parte II, Serie A, Anno 2014).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso