Art. 4.
Per il proseguimento della carriera del personale promosso e posto in soprannumero per effetto della presente legge, sono istituiti, in soprannumero, a partire dal 1 luglio 1963, nei vari gradi, per l'avanzamento fino al grado di colonnello compreso, posti pari ad un terzo delle vacanze previste per l'anno successivo alla data del 31 ottobre di ogni anno ed in numero comunque non inferiore ad uno. Tali posti saranno attribuiti al personale in soprannumero con le modalita' previste dalle norme sull'avanzamento dei pari grado nella carriera del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Per il proseguimento della carriera del personale promosso e posto in soprannumero per effetto della presente legge, sono istituiti, in soprannumero, a partire dal 1 luglio 1963, nei vari gradi, per l'avanzamento fino al grado di colonnello compreso, posti pari ad un terzo delle vacanze previste per l'anno successivo alla data del 31 ottobre di ogni anno ed in numero comunque non inferiore ad uno. Tali posti saranno attribuiti al personale in soprannumero con le modalita' previste dalle norme sull'avanzamento dei pari grado nella carriera del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.