Articolo 13 della Legge 29 marzo 2001, n. 86
Articolo 12
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17 aprile 2001
Art. 13. (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001. 2. La legge 10 marzo 1987, n. 100 , e successive modificazioni, e l' articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.
Nota all' art. 13:
- La legge 10 marzo 1987, n. 100 , recante "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1987, n. 68.
Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 , recante "Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.
Entrata in vigore il 17 aprile 2001
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