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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/07/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5753/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5753/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO Parte_1 C.F._1 FRANCESCA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Controparte_1 P.IVA_1 MASSIMILIANO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di Controparte_1 Parte_1
per il pagamento della somma complessiva di euro 17.898,94 oltre interessi, di cui euro
[...] 14.536,82 in forza del contratto di prestito personale n. 18767402 ed euro 3.362,12 in forza del contratto di carta di credito easy n. 32145908851.
L'ingiunto ha proposto opposizione eccependo, quale unico motivo, la pendenza di una procedura di sovraindebitamento ex l. 3/2012. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che la banca sin dalla fase monitoria ha fornito idonea prova del credito, mediante la produzione dei seguenti documenti: il contratto di prestito personale recante la specifica indicazione delle relative condizioni economiche (TAN, TAEG, numero ed importo delle rate, importo totale a carico del consumatore); il piano di ammortamento e l'attestazione ex art. 50 TUB relativi al prestito;
il contratto di carta di credito recante la specifica indicazione delle relative condizioni economiche e l'attestazione ex art. 50 TUB relativa alla linea di credito concessa.
pagina 1 di 2 Peraltro, l'ingiunto non ha in alcun modo contestato l'esistenza e l'ammontare del credito.
L'unico motivo di opposizione dedotto è infondato.
Infatti, l'inizio di una procedura di sovraindebitamento ex l. 3/2012 su istanza del debitore non osta all'accertamento giudiziale dell'avverso credito ed alla formazione in sede cognitoria di un idoneo titolo esecutivo. La legge citata, infatti, si limita ad attribuire al giudice della procedura di sovraindebitamento il potere discrezionale di sospendere singole procedure esecutive se idonee a pregiudicare la concreta fattibilità del piano presentato dal consumatore.
Al riguardo va richiamato l'orientamento della Corte di legittimità (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31521 del 2021, in motivazione), secondo il quale “nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito;
l'art. 10, secondo comma, della l. n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9”. D'altra parte, come rilevato nella giurisprudenza di merito (Tribunale Rimini, 03/12/2019, in banca dati leggiditalia e in ilcaso.it), la stessa sospensione delle eventuali procedure esecutive richiede l'emissione di un apposito provvedimento da parte del giudice della procedura di sovraindebitamento (“In assenza di provvedimenti di sospensione emessi dal giudice della procedura da sovraindebitamento ex art. 10 o art. 12-bis lege n. 3/2012, non c'è spazio alcuno per la sospensione, ad opera del giudice dell'esecuzione, della procedura esecutiva pendente”), ciò che ancor di più conforta nel ritenere che non vi sia impedimento rispetto all'azione cognitoria diretta alla costituzione di un titolo esecutivo, per effetto della mera presentazione di un piano di sovraindebitamento, potendo semmai, e ricorrendone le condizioni, prodursi effetti sulle singole procedure esecutive.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 22.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5753/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO Parte_1 C.F._1 FRANCESCA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Controparte_1 P.IVA_1 MASSIMILIANO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di Controparte_1 Parte_1
per il pagamento della somma complessiva di euro 17.898,94 oltre interessi, di cui euro
[...] 14.536,82 in forza del contratto di prestito personale n. 18767402 ed euro 3.362,12 in forza del contratto di carta di credito easy n. 32145908851.
L'ingiunto ha proposto opposizione eccependo, quale unico motivo, la pendenza di una procedura di sovraindebitamento ex l. 3/2012. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che la banca sin dalla fase monitoria ha fornito idonea prova del credito, mediante la produzione dei seguenti documenti: il contratto di prestito personale recante la specifica indicazione delle relative condizioni economiche (TAN, TAEG, numero ed importo delle rate, importo totale a carico del consumatore); il piano di ammortamento e l'attestazione ex art. 50 TUB relativi al prestito;
il contratto di carta di credito recante la specifica indicazione delle relative condizioni economiche e l'attestazione ex art. 50 TUB relativa alla linea di credito concessa.
pagina 1 di 2 Peraltro, l'ingiunto non ha in alcun modo contestato l'esistenza e l'ammontare del credito.
L'unico motivo di opposizione dedotto è infondato.
Infatti, l'inizio di una procedura di sovraindebitamento ex l. 3/2012 su istanza del debitore non osta all'accertamento giudiziale dell'avverso credito ed alla formazione in sede cognitoria di un idoneo titolo esecutivo. La legge citata, infatti, si limita ad attribuire al giudice della procedura di sovraindebitamento il potere discrezionale di sospendere singole procedure esecutive se idonee a pregiudicare la concreta fattibilità del piano presentato dal consumatore.
Al riguardo va richiamato l'orientamento della Corte di legittimità (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31521 del 2021, in motivazione), secondo il quale “nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito;
l'art. 10, secondo comma, della l. n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9”. D'altra parte, come rilevato nella giurisprudenza di merito (Tribunale Rimini, 03/12/2019, in banca dati leggiditalia e in ilcaso.it), la stessa sospensione delle eventuali procedure esecutive richiede l'emissione di un apposito provvedimento da parte del giudice della procedura di sovraindebitamento (“In assenza di provvedimenti di sospensione emessi dal giudice della procedura da sovraindebitamento ex art. 10 o art. 12-bis lege n. 3/2012, non c'è spazio alcuno per la sospensione, ad opera del giudice dell'esecuzione, della procedura esecutiva pendente”), ciò che ancor di più conforta nel ritenere che non vi sia impedimento rispetto all'azione cognitoria diretta alla costituzione di un titolo esecutivo, per effetto della mera presentazione di un piano di sovraindebitamento, potendo semmai, e ricorrendone le condizioni, prodursi effetti sulle singole procedure esecutive.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 22.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2