Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno per le espressioni offensive contenute negli atti del processo, l'art. 89 cod. proc. civ. devolve al giudice del processo, cui gli atti si riferiscono, il giudizio circa l'applicazione in concreto delle sanzioni previste; tuttavia - poiché la responsabilità processuale ha natura analoga a quella aquiliana, e, quindi, l'antigiuridicità dei comportamenti non si esaurisce nell'ambito del processo - quando il procedimento, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo) ovvero quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado) ovvero quando la domanda sia avanzata nei confronti non della parte ma del suo difensore, l'azione di danni per responsabilità processuale può essere proposta davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie.
Commentari • 3
- 1. E’ il cliente e non il suo avvocato a dover rispondere delle espressioni offensive e sconvenienti contenute negli scritti difensivi.Accoti Paolo · https://www.diritto.it/ · 4 marzo 2016
L'art. 89 c.p.c., dispone che: “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”. Sulla scorta di ciò il Tribunale di Vallo della Lucania, nel giudizio intentato da un soggetto privato nei confronti di una società, nonché di un …
Leggi di più… - 2. Processo, scritto difensivo, offesa, risarcimento danni, parte, difensore, giudiceAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2011
- 3. Processo civile, scritti offensivi, limiti, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10916 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR RO, rappresentate difesa dall'avvocato VALLONE FRANCESCANTONIO, nonché l'avvocato VALLONE FRANCESCANTONIO in proprio, difensore di se stesso, con studio in 84073 SAPRI (SA) VIA UMBERTO I^ 17, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DEL PRATO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AMORELLI IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO COSSA 13 presso lo studio dell'avvocato FRANCO MALDONATO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 150/98 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 03/02/98 e depositata il 07/04/98(R.G. 1001/90);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Francescantonio VALLONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 26.10.1990 SA OS e l'avv. Francescantonio Vallone convenivano davanti al tribunale di Sala Consilina l'avv. EL PP per sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi equitativamente, conseguenti all'uso di espressioni offensive contenute in scritti difensivi.
Assumevano gli attori che l'avv. EL, quale difensore di Di AR IN nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dalla SA, difesa dall'avv. Vallone, usava le seguenti frasi diffamatorie: "Il difensore della SA..... incredibile sfrontatezza", "Il contenuto del ricorso è frutto di farneticanti invenzioni della ricorrente", "L'eccezione è destituita di ogni serietà", "grottesca sconnessione logica" "controparte, dopo di aver sostenuto, sia pure goffamente"; che dette espressioni erano diffamatorie.
Resisteva l'EL ed eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo competente il giudice della causa principale;
eccepiva, inoltre, l'esimente di cui all'art. 598 c.p.. Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza del 2.5.1995. Proponevano appello gli attori.
La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 7.4.1998, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di appello che l'impugnazione fosse inammissibile oltre che infondata.
In particolare la corte di merito riteneva inammissibile l'appello perché, mentre con la domanda si richiedevano i danni non patrimoniali da reato, con l'appello si proponeva un'azione di responsabilità per comportamento illecito doloso a carattere atipico e ciò costituiva domanda nuova, come tale inammissibile. Secondo la corte territoriale il ricorso era anche infondato, in quanto correttamente il tribunale aveva ritenuto esistente l'esimente di cui all'art. 598, c. 1, c.p. ed in ogni caso la domanda era improponibile, in quanto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., ogni domanda relativa a danni conseguenti ad espressione offensive contenute negli scritti difensivi va proposta al giudice del processo in cui si realizzano gli atti comportanti la responsabilità processuale. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori.
Resiste il convenuto con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., 2043 e 2059 c.c., nonché l'omessa ovvero insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assumono i ricorrenti che la sentenza del tribunale era stata da loro impugnata per avere fatto erronea applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 c.p., sollecitando un rinnovato apprezzamento del merito della causa, chiarendo anche le ragioni per le quali i giudici di prime cure avevano errato, e che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse stata proposta una domanda nuova a norma dell'art. 2043 c.c., in quanto essi si erano limitati a far presente che, stante il principio dell'atipicità dell'illecito extracontrattuale, esisteva uno spazio di risarcibilità del danno non patrimoniale, conseguito ad offese arrecate con scritti giudiziari, concernenti l'oggetto della causa, a norma dell'art. 598, c. 1, c.p.. Ritengono i ricorrenti che, pur essendo stato censurato l'assunto dei primi giudici, secondo cui nella fattispecie esisteva l'esimente di cui all'art. 598, c. 1 c.p., la corte di appello si era limitata a dire che correttamente i primi giudici avevano rinvenuto il collegamento logico causale con l'oggetto della controversia, ritenendo nella fattispecie operante l'esimente di cui all'art. 598 c. 1 c.p., senza neppure effettuare una motivazione per relationem.
2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 89 c.p.c., 595 c.p., 2043 e 2059 c.c., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione.
I ricorrenti assumono che la sentenza impugnata, come seconda ratio decidendi (oltre quella dell'inammissibilità della domanda nuova) ha ritenuto erratamente che la domanda fosse improponibile, perché doveva essere proposta davanti allo stesso giudice civile davanti al quale erano stati prodotti gli scritti offensivi.
Secondo i ricorrenti, poiché a norma dell'art. 89 c. 2, c.p.c., rientra nei poteri discrezionali del giudice provvedere all'assegnazione della somma a - titolo risarcitorio, e quindi egli può procedere a tanto, anche d'ufficio, esercitando una facoltà e non un obbligo decisionale, non può ritenersi che sia precluso al soggetto offeso agire di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno, senza violare l'art. 24 Cost.. Ove si sostenesse la contraria interpretazione, i ricorrenti propongono questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, c. 2, c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
In ogni caso i ricorrenti rilevano che, poiché il processo di opposizione all'esecuzione (in cui erano stati prodotti gli scritti offensivi) si era estinto al momento della decisione del tribunale e, poiché l'esaurimento del processo civile nel quale le offese erano state arrecate, non costituiva un presupposto dell'azione in sede sua propria, ma al più, una condizione dell'azione, non poteva ritenersi improponibile la domanda.
3.1. Ritiene questa Corte che i motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.
Essi sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione. Va, anzitutto, escluso che con l'appello gli attori appellanti abbiano proposto una domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado. A tal fine va rilevato che l'accertamento in merito alla novità o meno della domanda rientra nei poteri della Corte di cassazione, tenuta ad esaminare direttamente gli atti processuali, nel caso di denunzia di un vizio in procedendo (Cass. 5.6.1984, n. 3405). Infatti con l'atto introduttivo del giudizio, come risulta dalla stessa sentenza impugnata e non è contestato tra le parti, gli attori richiedevano la condanna del convenuto PP EL al risarcimento dei danni non patrimoniali, conseguenti alle espressioni offensive contenute negli scritti da lui redatti quali difensore di Di AR IN nel giudizio di opposizione all'esecuzione, in quanto dette offese integravano, tra l'altro, il reato di cui all'art. 595 c.p.. Con l'atto di appello egualmente gli attori richiedevano la riforma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'EL al risarcimento dei danni non patrimoniali, per la stessa causale.
È vero che nell'atto di appello gli appellanti assumono che aveva errato il tribunale nel ritenere non oggettivamente offensive dette frasi e che esse fossero da collegare all'oggetto della causa;
che, in, ogni caso, nella fattispecie si versava anche nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. in tema di fatto illecito atipico, per cui il tribunale non doveva limitarsi ad accertare se il fatto integrava un reato;
Sennonché la seconda di dette censure, rimanendo fermi il petitum del risarcimento del danno non patrimoniale e la causa petendi del diritto all'onore ed alla reputazione, leso dall'offensività delle frasi, non integra una domanda nuova, in quanto non altera i presupposti di fatto e di diritto della lite, ma propone solo una tesi giuridica diversa e cioè che i danni non patrimoniali possano inquadrarsi nel paradigma di cui all'art. 2043 c.c. e quindi nell'ambito dell'atipicità dell'illecito.
In effetti, poiché si era in presenza di una pretesa giudiziale (danni non patrimoniali) fondata sugli stessi presupposti dedotti in primo grado, non costituiva domanda nuova la richiesta di applicazione di norme diverse, non richiamate innanzi al primo giudice, restando salvo il potere del giudice di appello di inquadrare l'azione proposta nella tipizzazione. legislativa proprià (Cass. 16.11.1979,n. 5961).
4. Infondata è, invece, la censura di vizio motivazionale dell'impugnata sentenza in merito alla ritenuta sussistenza da parte del tribunale dell'esimente di cui all'art. 598, c.1, c.p.. Osserva questa Corte con riguardo alla sentenza di appello che la motivazione per relationem concreta una carenza di motivazione solo quando consista in un mero rinvio, che si esaurisca in un'acritica approvazione della decisione soggetta a controllo, ed è invece legittima, ogni qualvolta il giudice di appello, riproducendo o richiamando nella propria sentenza gli elementi essenziali in tutto o in parte dell'altra motivazione, mostri non soltanto di averla fatta propria, ma anche di averla posta in correlazione con le censure contro di essa proposte, adempiendo così al suo obbligo istituzionale di revisione e consentendo il controllo logico e giuridico della decisione adottata (Cass. 9.5,.1986, n. 3085; Cass. 15.2.1996,n. 1156). Tanto si è verificato nella fattispecie, in quanto il giudice di appello ripercorre l'iter argomentativo già sviluppato dal primo giudice in merito, all'esistenza dell'esimente di cui all'art. 589 c.p.,. facendolo proprio.
5.1. Parzialmente fondato è anche il secondo motivo di ricorso nella parte in cui censura la seconda ratio decidendi dell'impugnata sentenza, per aver ritenuto, in ogni caso improponibile la domanda, non essendo la stessa stata proposta davanti al giudice della causa di opposizione all'esecuzione, nella quel furono presentati gli scritti con espressioni offensive.
5.2. La giurisprudenza ritiene che il comportamento delle parti o dei difensori nel giudizio è disciplinato dalla legge (artt. 88 ed 89 c.p.c.) in quanto nell'interesse superiore della giustizia ed in quello particolare dei contendenti, la lite giudiziaria deve svolgersi correttamente con una condotta sempre ispirata a lealtà e probità e nel reciproco rispetto. La violazione delle norme di comportamento dà al giudice il potere di disporre, anche d'ufficio, la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed ingiuriose, e tale potere può essere esercitato anche nel giudizio di legittimità per quanto riguarda le frasi offensive contenute negli atti diretti alla Corte di Cassazione, la quale in questa ipotesi giudica anche nel merito.
Ai sensi dell'art. 89 c.p.c., il giudice, con la sentenza che decide la causa, può assegnare alla persona offesa dalle frasi offensive una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, solo quando le espressioni non riguardano l'oggetto della causa.
Non si applica, pertanto, nel processo civile l'art. 598, c. 2, c.p., che per l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale richiede la pertinenza delle frasi all'oggetto della causa, perché la norma del codice di procedura civile è posteriore a quella del codice penale, con la conseguenza che l'ambito di applicazione dell'art. 598 c.p. resta limitato al processo penale ed amministrativo (Cass. 17.11.1979, n. 5991; Cass. 7.4.1979, n. 1998).
5.3. Secondo l'orientamento giurisprudenziale suddetto anche in tema di risarcimento del danno per le espressioni offensive contenute negli atti del processo, come disciplinato dall'art. 89 cod. proc. civ., - così come nei casi previsti dal successivo art. 96 - il legislatore ha inteso devolvere al giudice del processo, in cui si realizzano gli atti comportanti la responsabilità, processuale, ogni accertamento e valutazione circa l'applicazione in concreto delle sanzioni previste. La necessaria coincidenza del giudice investito della domanda risarcitoria con quello della causa principale non si risolve in un ipotesi, di competenza funzionale poiché non si riflette sull'ufficio giudiziario considerato in astratto, ma investe quello stesso specifico giudice concretamente investito della domanda principale, dinanzi, a cui l'istanza risarcitoria deve essere necessariamente proposta, con la conseguenza che la domanda proposta davanti a giudice diverso dà luogo ad improponibilità della domanda e non ad incompetenza funzionale. Tuttavia, quando il procedimento per qualsiasi motivo, non pervenga alla fase conclusiva della decisione, ovvero, quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più, possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito - come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, per cui osterebbe alla successiva proposizione il divieto dello "jus novum" anche in appello - l'azione di danni per responsabilità processuale può essere proposta davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie, dal momento che la responsabilita, processuale ha natura analoga a quella aquiliana, e quindi, l'antigiuridicità dei comportamenti previsti nelle norme suddette non si esaurisce nell'ambito del processo (Cass. 26.10.1992, n. 11617; Cass. 13.10.1975, n. 3272).
5.4. Se e pur vero infatti che, nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art. 89 c.p.c. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore e al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa (Cass. 22.1.1992, n. 2188; Cass. n. 951-1986, n. 8051983, n. 1998- 1979 ecc...), vero è anche però che la ricorrenza della riferita esimente difensiva può risultare, in concreto, esclusa non solo dalla non inerenza delle frasi sconvenienti all'oggetto della lite, ma anche della loro eccedenza rispetto alle esigenze della difesa (cfr. per riferimenti, Cass. n. 2579-1988).
Anche sotto tale ultimo profilo l'apprezzamento di avvenuto superamento dei limiti (di correttezza e civile convenienza) entro cui va contenuta l'esplicazione della difesa integra esercizio di un potere discrezionale non ulteriormente sindacale in sede di legittimita, (cfr. per tutte, Cass. n. 951-1986).
6. Ritiene questa Corte che nella fattispecie si è fuori dall'ipotesi contemplata dall'art. 89, c. 2, c.p.c. e ciò non solo perché, come sostenuto dai ricorrenti, la causa nella quale, erano stati prodotti gli scritti con espressioni offensive (l'opposizione all'esecuzione) si è estinta e, quindi non è mai giunta alla decisione (e quindi. non vi è mai stata una sentenza), ma perché la domanda è stata proposta nei confronti non della parte del procedimento predetto, ma nei confronti del suo difensore (convenuto).
Infatti, indipendentemente dal punto se la domanda risarcitoria possa essere proposta non solo dalla parte, ma anche dal suo difensore, (come pure sembrerebbe emergere dal tenore letterale dell'art. 82, c. 2 c.p.c. che si riferisce genericamente "alla persona offesa", in questo senso Cass. N. 12134/91), va, infatti, condivisa l'opinione della dottrina secondo cui il destinatario della domanda di risarcimento del danno ex art. 89, c. 2, c.p.c., è sempre e solo la parte (legittimata passivamente), la quale - se condannata - potrà rivalersi nei confronti del difensore, cui siano addebitabili le espressioni offensive, ove ne' ricorrano le condizioni. Certamente il difensore è debitore del risarcimento del danno, arrecato con la sua offesa, ma contro di lui si dovrà agire in via ordinaria. Ciò è in sintonia con l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, qualora l'espressione ingiuriosa sia riferita ad un terzo estraneo, al processo si esclude che questi possa intervenire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni, ma potrà agire autonomamente in altro processo (Cass. N. 627/1950). Infatti, non essendo il difensore parte del giudizio, la sentenza non potrebbe mai produrre effetti nei suoi confronti (e segnatamente quello del giudicato), per cui, poiché l'assegnazione della somma deve avvenire solo con la sentenza, si verificherebbe l'ipotesi che la stessa contenga una statuizione a carico di un soggetto, il difensore, che neppure è parte in quella causa.
In questi casi l'azione per il risarcimento dei danni va proposta davanti al giudice secondo le norme ordinarie, come una qualunque azione per responsabilità aquiliana.
7. Nella fattispecie, pertanto, poiché la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali è stata proposta nei confronti esclusivamente dell'avv. EL PP, che era difensore della parte nel giudizio di opposizione all'esecuzione, si è certamente fuori dall'ipotesi regolata dall'art. 89, c.2, c.p.c., con la conseguenza che non poteva ritenersi l'improponibilità della domanda, ai sensi di detto articolo, per non essere stata proposta davanti al giudice dell'opposizione dell'esecuzione, e che sono irrilevanti i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 89, c.2, c.c., sollevati dai ricorrenti.
L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione alle censure accolte e rinviata, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2001